stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1965, n. 1116

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di agricoltura e foreste, industria e commercio, turismo e industria alberghiera, istituzioni ricreative e sportive, lavori pubblici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/03/1976)
nascondi
Testo in vigore dal:  23-10-1965

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 65 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, emanato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;
Sentita la Commissione paritetica di cui all'art. 65 dello Statuto speciale predetto;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio e per il turismo e lo spettacolo; Decreta:

Art. 1


Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, Corpo forestale, caccia e pesca, usi civici, sono esercitate nel territorio della Regione dalla Amministrazione regionale, ai sensi e nei limiti dell'art. 8 dello Statuto approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.