LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 novembre 2019, n. 21

Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale.

TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  19/12/2019
Allegati:
Materia:
130.00 - ENTI LOCALI - FORME ASSOCIATIVE - DELEGHE

Art. 26
 (Tutela delle lingue minoritarie)
1. Gli statuti delle Comunità e delle Comunità di montagna che includono Comuni appartenenti agli ambiti di tutela linguistica di cui all' articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), sono redatti anche nella rispettiva lingua minoritaria.
2. Nelle Comunità e nelle Comunità di montagna che includono Comuni che statutariamente abbiano assunto la denominazione bilingue italiano/sloveno è stabilito l'uso della denominazione della Comunità e della Comunità di montagna anche in lingua slovena.