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LEGGE 15 dicembre 1999, n. 482

Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche.

note: Entrata in vigore della legge: 4-1-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2019)
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Testo in vigore dal:  4-1-2000

Art. 2

1. In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.
Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 6 della Costituzione della Repubblica italiana, è il seguente:
"Art. 6. - La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche".