LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 febbraio 2018, n. 5

Norme per il sostegno e la valorizzazione del sistema informativo regionale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/02/2018
Materia:
150.03 - Radio e telediffusione
150.04 - Stampa
150.05 - Comunicazione istituzionale
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 8
 (Assunzioni e stabilizzazioni di personale giornalistico nel sistema informativo regionale)
1. I soggetti di cui ai capi II e III, inclusi i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), e all'articolo 7, comma 1, lettera f), possono beneficiare di incentivi in relazione all'assunzione di personale dipendente con contratto giornalistico a tempo indeterminato e a tempo determinato, anche a tempo parziale, non inferiore al 50 per cento, e alla stabilizzazione di personale giornalistico con contratto a tempo determinato, anche a tempo parziale, non inferiore al 50 per cento.
2. Gli incentivi di cui al presente articolo sono concessi nella forma di un importo fisso annuale, per due anni, per ogni nuova assunzione o stabilizzazione.
3. Gli importi degli incentivi di cui al comma 2 sono stabiliti annualmente con deliberazione della Giunta regionale sulla base delle risorse disponibili e dell'andamento delle domande, nel limite massimo di 6.000 euro annuali, per due anni, per ciascuna assunzione e di 4.500 euro annuali, per due anni, per ciascuna stabilizzazione.
4. In fase di prima attuazione, per l'esercizio 2018, l'importo degli incentivi di cui al comma 2 è fissato nella misura massima di cui al comma 3.
5. Nel regolamento di cui all'articolo 10 sono altresì previste forme di priorità incentivanti in relazione alla presenza, tra il personale giornalistico, di giornalisti praticanti iscritti al registro di cui all' articolo 33 della legge 69/1963 ed è prevista la cumulabilità con eventuali agevolazioni o decontribuzioni per i giovani di cui all' articolo 1, comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), e di cui all'articolo 8, commi da 77 a 89, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 , (Legge di stabilità 2018).
6. Le assunzioni e le stabilizzazioni oggetto dell'incentivo devono riguardare rapporti contrattuali con sede di servizio nel territorio regionale.