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LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69

Ordinamento della professione di giornalista.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/05/2017)
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Testo in vigore dal:  20-2-1963

Art. 33

Registro dei praticanti


Nel registro dei praticanti possono essere iscritti coloro che intendono avviarsi alla professione giornalistica e che abbiano compiuto almeno 18 anni di età.
La domanda per l'iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'articolo 31. Deve essere altresì corredata dalla dichiarazione del direttore comprovante l'effettivo inizio della pratica di cui all'articolo 34.
Si applica il disposto del comma secondo dell'articolo 31.
Per l'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario altresì avere superato un esame di cultura generale, diretto ad accertare l'attitudine all'esercizio della professione.
Tale esame dovrà svolgersi di fronte ad una Commissione, composta da 5 membri di cui 4 da nominarsi da ciascun Consiglio regionale o interregionale, e scelti tra i giornalisti professionisti con almeno 10 anni di iscrizione. Il quinto membro, che assumerà le funzioni di presidente della Commissione, sarà scelto fra gli insegnanti di ruolo di scuola media superiore e nominato dal provveditore agli studi del luogo ove ha sede il Consiglio regionale o interregionale.
Le modalità di svolgimento dell'esame saranno determinate dal regolamento.
Non sono tenuti a sostenere la prova di esame, di cui sopra, i praticanti in possesso di titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola media superiore.