LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 marzo 2018, n. 14

Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 2
 (Risorse agricole e forestali)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere alle organizzazioni e alle associazioni aventi sede in regione un sostegno per le spese riconducibili ad attività sindacali e di rappresentanza finalizzate al conseguimento dei propri scopi istituzionali di interesse agricolo oppure per finalità di assistenza e di sviluppo della cooperazione agricola.
2. Le domande per la concessione del sostegno di cui al comma 1 sono presentate entro il 31 marzo di ogni anno alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e sono corredate di:
a) copia dello Statuto o dell'atto costitutivo nella versione vigente, qualora non siano già stati presentati al Servizio competente;
b) dichiarazione attestante il numero delle imprese agricole aderenti, distinguendo fra quelle con produzione lorda vendibile, di seguito PLV, superiore a 20.000 euro e quelle con PLV inferiore o uguale a 20.000 euro; per PLV si intende il volume d'affari determinato a fini IVA;
c) relazione illustrativa dell'attività di cui al comma 1 per l'anno in corso, con relativo preventivo di spesa;
d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), relativa alla assoggettabilità alla ritenuta d'acconto del 4 per cento.
3. Il sostegno di cui al comma 1 è concesso con decreto del direttore del Servizio competente, entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura corrispondente al preventivo presentato da ciascun richiedente. L'importo concesso non può, comunque, essere superiore a quello che viene calcolato ripartendo le risorse disponibili fra i beneficiari in applicazione dei seguenti criteri:
a) la quota corrispondente all'80 per cento delle risorse è assegnata alle organizzazioni e la quota corrispondente al 20 per cento è assegnata alle associazioni. Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna domanda per una delle due categorie, le risorse sono interamente assegnate all'altra categoria;
b) nell'ambito di ciascuna quota assegnata ai sensi della lettera a), l'80 per cento delle risorse è suddiviso tra i richiedenti in proporzione al numero di imprese agricole aderenti con PLV annua superiore a 20.000 euro e il restante 20 per cento è suddiviso tra i richiedenti in proporzione al numero di imprese agricole aderenti con PLV uguale o inferiore a 20.000 euro.
4. I beneficiari presentano, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di concessione del sostegno, la documentazione prevista dall' articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e il bilancio consuntivo, dal quale risulti il sostegno concesso.
5. Il sostegno viene erogato nel limite delle spese rendicontate e, comunque, entro il limite di importo calcolato in applicazione dei seguenti criteri:
a) qualora nel bilancio consuntivo non sia presente alcun utile di esercizio, l'importo erogabile corrisponde a quanto concesso;
b) qualora nel bilancio consuntivo sia presente un utile di esercizio inferiore al sostegno concesso, l'importo erogabile viene determinato detraendo dal sostegno concesso l'utile di esercizio;
c) qualora nel bilancio consuntivo sia presente un utile di esercizio uguale o superiore al sostegno concesso, non può essere erogato alcun importo e il provvedimento di concessione è revocato.
6.
La legge regionale 8 giugno 1978, n. 56 (Sovvenzioni per finalità istituzionali di interesse agricolo), è abrogata. La legge regionale 56/1978 continua ad applicarsi ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi alle domande presentate nel 2017.

7. In sede di prima applicazione, le domande per il sostegno di cui al comma 1 sono presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e il decreto di concessione di cui al comma 3 è adottato entro i successivi novanta giorni. Le domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge ai sensi della legge regionale 56/1978 rimangono valide e sono adeguate a cura del proponente ai requisiti previsti dai commi 1 e 2 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.
9. Per sostenere la produzione delle birre derivanti da materie prime coltivate in regione l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali dell'Università degli studi di Udine per la realizzazione di un progetto di ricerca volto a identificare le più idonee combinazioni tra luppoli e orzi, ai fini della caratterizzazione delle birre.
10. Il contributo di cui al comma 9 è concesso in osservanza delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 702, della Commissione, del 25 giugno 2014 , che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 , pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea dell'1 luglio 2014, n. L 193.
11. La domanda per il contributo di cui al comma 9 è presentata, entro il termine del 15 ottobre 2018, alla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, corredata del progetto di ricerca, del preventivo dettagliato delle spese e dell'eventuale richiesta di anticipo del contributo. Il progetto descrive gli obiettivi di carattere tecnico scientifico che si intende raggiungere, le attività da svolgere e le relative tempistiche, mettendo in evidenza il rispetto delle condizioni prescritte dall'articolo 31 del regolamento (UE) n. 702/2014 .
12. Il contributo è concesso, a seguito della registrazione del numero di identificazione dell'aiuto da parte della Commissione europea, con decreto del Direttore del Servizio competente in cui sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione. Qualora sia stata presentata la relativa richiesta, contestualmente alla concessione, il contributo è erogato in via anticipata nella misura del 70 per cento.
13. Per le finalità previste dal comma 9 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.
14. Al fine di incrementare le risorse a disposizione delle imprese con sede in Regione a valere sulla misura investimenti del Programma nazionale di sostegno del vino di cui al regolamento (UE) n. 1308 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72 , (CEE) n. 234/79 , (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire finanziamenti integrativi all'Organismo pagatore riconosciuto nel rispetto dei seguenti criteri:
a) il trasferimento avviene solo nel caso in cui la dotazione finanziaria del bando non sia sufficiente a finanziare tutte le domande ammissibili;
b) il trasferimento avviene nella misura di 250.000 euro o, in caso di ulteriore assegnazione di risorse alla Regione da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in misura inferiore, determinata in base all'entità della medesima ulteriore assegnazione.
15. I finanziamenti integrativi di cui al comma 14 sono finalizzati a erogare gli aiuti previsti dalla misura investimenti, secondo le procedure stabilite dai decreti ministeriali attuativi della misura e dall'Organismo pagatore:
a) a microimprese, piccole e medie imprese (PMI) attive nella produzione agricola primaria, nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli, come definite dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014 , pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea dell'1 luglio 2014, n. L 193, con esclusione delle imprese in difficoltà come definite dal paragrafo 14 del medesimo articolo e delle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che ha dichiarato degli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
b) nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 702/2014 e, in particolare, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 6 relativo all'effetto di incentivazione, dall'articolo 8 relativo al cumulo di aiuti e dall'articolo 17 relativo agli aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli.
16. Il regime di aiuti di cui al comma 14 si applica dal ricevimento del numero di identificazione dell'aiuto da parte della Commissione europea fino al 31 dicembre 2020.
17. Per le finalità previste dal comma 14 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.
18. Al fine di consentire il potenziamento dei siti vocati allo sviluppo dell'acquacoltura l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Grado un finanziamento per l'esecuzione del campionamento dei sedimenti e di indagini geotecniche da effettuarsi nelle valli da pesca di proprietà comunale.
19. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 18, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il finanziamento è erogato in via anticipata nella misura dell'80 per cento previa istanza del Comune. Nel decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.
20. Per le finalità previste dal comma 18 è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.
21.
Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019), dopo le parole << del Fondo medesimo >> sono aggiunte le seguenti: << e assume la denominazione di "Fondo di rotazione in agricoltura con il contributo del FEASR" in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento di esecuzione (UE) n. 821 , della Commissione, del 28 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati >>.

22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio Doc delle Venezie un contributo per:
a) l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni;
b) la realizzazione e la diffusione di pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito al Pinot grigio prodotto nell'ambito della nuova denominazione di origine.
23. Il contributo di cui al comma 22 è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 702/2014 , pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea dell'1 luglio 2014, n. L 193 e, in particolare, dall'articolo 24 che riguarda gli aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli.
24. Le iniziative di cui al comma 22, lettere a) e b), sono destinate alle imprese vitivinicole che rientrano nella definizione di PMI di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 , a esclusione di quelle che rientrano nella definizione di "imprese in difficoltà" di cui all'articolo 2, paragrafo 14, del regolamento medesimo.
25. Le iniziative di cui al comma 22, lettere a) e b), sono accessibili sia alle imprese aderenti al Consorzio, sia alle imprese non aderenti al medesimo, nel qual caso la partecipazione alle iniziative non è subordinata all'adesione al Consorzio e la compartecipazione delle imprese alle spese amministrative del Consorzio è limitata ai costi inerenti alle azioni promozionali.
26. La domanda per il contributo di cui al comma 22 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa delle iniziative programmate e del preventivo di spesa.
27. Sono riconosciuti costi ammissibili quelli previsti dall'articolo 24, paragrafi 4 e 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 702/2014 .
28. Il contributo di cui al comma 22 è concesso nella misura massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile con decreto del Direttore del Servizio competente entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Il decreto di concessione determina le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
29. Il contributo di cui al comma 22 non può essere cumulato con altri aiuti pubblici, ivi compresi gli aiuti concessi a titolo de minimis in relazione agli stessi costi ammissibili.
30. Il contributo di cui al comma 22 è erogato in via anticipata ai sensi dell' articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000 , previa richiesta formale del Consorzio, previa presentazione di adeguata garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa e previa presentazione di dichiarazione attestante l'assenza di ordini di recupero di un aiuto illegittimo e dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione europea a carico del Consorzio o delle imprese interessate.
31. Per le finalità previste dal comma 22 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.
32. Al fine di consentire il miglioramento delle condizioni dell'"Impianto per la trasformazione, tipizzazione e commercializzazione Vini di Cormons (GO)", trasferito dallo Stato alla Regione ai sensi del decreto legislativo 10 dicembre 2010 n. 255 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di beni immobili e di impianti, a norma dell' articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 ), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Cantina produttori Cormons società cooperativa agricola, locatrice dell'Impianto, un contributo di 35.000 euro per interventi di manutenzione ordinaria degli immobili, in conformità a quanto previsto dal contratto di locazione stipulato con ERSA ai sensi dell' articolo 2, comma 20 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014).
33. Il contributo di cui al comma 32 è concesso in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
34. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 32, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
35. Nel decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.
36. Per le finalità previste dal comma 32 è destinata la spesa di 35.000 euro per il 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.
37. Al fine di garantire l'emanazione del bando relativo al regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in tempo utile a realizzare gli impianti in un periodo compatibile con la fisiologia della vite, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad emanare il bando di cui al decreto del Presidente della Regione 30 maggio 2017, n. 117 (Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti a partire dalla campagna vitivinicola 2017/2018, in attuazione dell'articolo 46 del regolamento (UE) 1308/2013 e dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione) nelle more dell'assegnazione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle risorse finanziarie comunitarie previste per la campagna 2018-2019, utilizzando fondi integrativi regionali e nel rispetto del Piano Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo 2019-2023.
38. Se l'assegnazione delle risorse finanziarie dell'Unione europea avviene prima dell'approvazione della graduatoria ed è sufficiente per tutte le domande ammesse, i fondi integrativi regionali di cui al comma 37 non vengono utilizzati.
39. I contributi finanziati con i fondi integrativi regionali di cui al comma 37 sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 352 di data 24 dicembre 2013.
40. Per le finalità di cui al comma 37 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.
41.
All' articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), il comma 1 è sostituito dai seguenti:
<< 1. L'amministratore del Fondo o suo delegato adotta i necessari provvedimenti di esecuzione dell'attività gestionale del Fondo in conformità alle disposizioni regolamentari e agli indirizzi annuali di spesa impartiti dalla Giunta regionale e dall'Assessore competente in materia di agricoltura ed avvalendosi del supporto della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole.
1 bis. La Giunta regionale nomina l'amministratore del Fondo individuandolo tra i dirigenti della Direzione centrale di cui al comma 1, tenuto anche conto della necessità di garantire il requisito di autonomia gestionale del Fondo, richiesto dalla normativa dell'Unione europea per l'utilizzo dei fondi FEASR.
1 ter. Il mandato ad amministrare conferito al gestore del Fondo è attribuito con rappresentanza.>>.

42. Al fine di garantire, senza soluzione di continuità, il regolare espletamento delle funzioni e lo svolgimento delle attività del Fondo relative all'utilizzo dei fondi FEASR e disciplinate dall'accordo di finanziamento di cui all' articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019), nelle more della nomina dell'amministratore ai sensi dell' articolo 3, comma 1 bis della legge regionale 80/1982 come modificato dal comma 41, la competenza all'adozione dei provvedimenti esecutivi dell'attività gestionale del Fondo permane in capo al soggetto che ha sottoscritto l'accordo di finanziamento.
43. La Regione, al fine di migliorare il reddito delle imprese agricole, supporta le imprese con unità tecnico economica situata sul territorio regionale e aventi come attività costituente l'oggetto sociale la concentrazione dell'offerta e la commercializzazione della produzione in forma associata di prodotti di qualità, in particolare per le coltivazioni di patata.
44. Per fronteggiare le gravi perdite registrate a carico delle coltivazioni di patata, dovute a condizioni climatiche sfavorevoli e alla particolare presenza di organismi nocivi alla coltivazione della patata verificatesi ad inizio estate 2017, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un aiuto alle imprese di cui al comma 43 nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
45. La domanda di aiuto di cui al comma 44 è presentata entro il 30 maggio 2018 alla Direzione centrale risorse agricole forestali ed ittiche ed è corredata di un'analisi tecnico finanziaria comparata che evidenzi, dal punto di vista contabile oltre che previsionale per l'esercizio finanziario in corso, la situazione economica e patrimoniale dell'azienda istante nei tre esercizi finanziari precedenti.
46. L'aiuto concesso non può essere maggiore del valore delle perdite previste alla data di presentazione della domanda e comunque non può essere superiore a 200.000 euro, fatte salve le eventuali riduzioni disposte in applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 .
47. La domanda di liquidazione è presentata entro il 15 ottobre 2018 ed è corredata dell'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'assemblea degli associati. L'aiuto è liquidato nei limiti dell'importo impegnato e delle perdite evidenziate dal bilancio e riconducibili ai danni di cui al comma 44.
48. Per le finalità previste dal comma 44 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.
49. Al fine di incentivare l'autoproduzione di sementi e la selezione evolutiva da parte delle imprese agricole, con particolare riferimento alla produzione biologica, l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale (ERSA) svolge, anche in collaborazione con gli agricoltori biologici e le loro associazioni, attività di informazione e di divulgazione nonché di controllo fitosanitario sul ciclo produttivo delle sementi autoprodotte.
50. Le attività di cui al comma 49 sono realizzate con oneri a carico del bilancio di ERSA.
51. Al fine di favorire il mantenimento di un habitat idoneo per la conservazione della fauna ittica e lo sviluppo di condizioni adeguate alle esigenze della pesca in ambiente marino e lagunare, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto Nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale con sede in Sgonico (TS) un contributo straordinario per la realizzazione di uno studio preventivo sulla diffusione della specie alloctona "Noce di Mare" (Mnemiopsis leidyi).
52. Il contributo di cui al comma 51 è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis".
53. La domanda di contributo di cui al comma 52 e la contestuale richiesta di liquidazione in via anticipata nella misura massima del 70 per cento del contributo è presentata alla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche entro il termine del 30 settembre 2018.
53 bis. Per l'anno 2021 la domanda di contributo e la contestuale richiesta di liquidazione in via anticipata di cui al comma 52 è presentata entro l'1 marzo 2021.
54. Il contributo di cui al comma 51 è concesso, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, con decreto del Direttore del Servizio competente nel quale sono fissati i termini di esecuzione dello studio, i contenuti minimi della relazione tecnico-scientifica da presentare per illustrare i risultati conseguiti e le modalità di rendicontazione del contributo secondo la disciplina della legge regionale 7/2000 .
55. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 51 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.
56. Ai procedimenti relativi all'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico, alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo e ai veicoli, derivanti da eventi occorsi o constatati fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Regione 7 febbraio 2018, n. 23 (Regolamento recante criteri e modalità per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico, alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, ai veicoli e per la concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli, in attuazione degli articoli 10, comma 1, lettere a), b) e) e 39, comma 1, lettera a bis) della legge regionale 6/2008 ), continuano ad applicarsi i regolamenti provinciali vigenti alla data medesima, fatta salva la percentuale per l'indennizzo dei danni che viene stabilita nella misura massima dell'80 per cento in conformità a quanto previsto dall' articolo 10 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).
57. Alle finalità di cui al comma 56 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
58. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese di delimitazione dei confini delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura della fauna selvatica con tabelle perimetrali ai sensi dell' articolo 8 bis, comma 5, lettera a bis), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).
59. Per la posa in opera dei manufatti di cui al comma 58, il Servizio competente in materia di sistemazioni idraulico forestali è autorizzato ad impiegare il personale operaio di cui all' articolo 87 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).
60. Per l'acquisizione dei manufatti di cui al comma 58, è destinata la spesa di 23.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.
61. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Pianura isontina un contributo straordinario per la realizzazione, in Comune di San Pier d'Isonzo su beni del demanio regionale, di locali adibiti a centro operativo per il personale di campagna e per il ricovero di mezzi e attrezzi funzionali alla gestione degli impianti irrigui e delle opere di bonifica e all'attività istituzionale consortile.
62. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 61 e la contestuale richiesta di liquidazione del 100 per cento del contributo è presentata alla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa.
63. Il contributo di cui al comma 61 è concesso e liquidato, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, con decreto del Direttore del Servizio competente. Il beneficiario presenta la documentazione autorizzativa della struttura regionale competente in materia di demanio e rendiconta la spesa, con le modalità di cui all' articolo 42 della legge regionale 7/2000 , entro sei anni dalla concessione del contributo, salvo proroga disposta con decreto del Direttore del Servizio competente per motivate circostanze.
64. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 61 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.
Note:
1Parole sostituite al comma 11 da art. 3, comma 14, L. R. 20/2018
2Parole sostituite al comma 53 da art. 3, comma 15, L. R. 20/2018
3Integrata la disciplina del comma 45 da art. 3, comma 5, L. R. 13/2019
4Parole soppresse al comma 4 da art. 3, comma 4, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
5Comma 53 bis aggiunto da art. 4, comma 33, lettera a), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
6Parole aggiunte al comma 54 da art. 4, comma 33, lettera b), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.