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Document 31979R0234

Regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli

GU L 34 del 9.2.1979, p. 2–3 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32013R1308

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/234/oj

31979R0234

Regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli

Gazzetta ufficiale n. L 034 del 09/02/1979 pag. 0002 - 0003
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 7 pag. 0058
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 15 pag. 0131
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 15 pag. 0131
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 10 pag. 0173
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 10 pag. 0173


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 234/79 DEL CONSIGLIO

del 5 febbraio 1979 relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43

visto il regolamento ( CEE ) n . 827/68 del Consiglio , del 28 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell ' allegato II del trattato ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1117/78 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 6 ,

vista la proposta della Commissione ( 3 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 4 ) ,

considerando che i prodotti cui si applicano oneri all ' importazione differenziati dovvrebbero , ai fini di una corretta applicazione di detti oneri , formare oggetto di designazioni distinte nella nomenclatura della tariffa doganale comune ; che quasi tutti i regolamenti di base agricoli prevedono disposizioni specifiche in materia di oneri all ' importazione diversi dai dazi doganali ;

considerando che è necessario ovviare all ' assenza di tali disposizioni , nei regolamenti ( CEE ) n . 2358/71 del Consiglio , del 26 ottobre 1971 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi ( 5 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1346/78 ( 6 ) , e ( CEE ) n . 1035/72 del Consiglio , del 18 maggio 1972 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ( 7 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1766/78 ( 8 ) ;

considerando che la nomenclatura della tariffa doganale comune si basa sulla nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale ; che la nomenclatura della tariffa doganale comune deve essere adattata in funzione non solo delle modifiche della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale , ma anche della conformità del testo nelle varie lingue ; che , sobbene detti adeguamenti di natura tecnica non influiscano sui dazi doganali , in taluni casi essi devono essere introdotti fondati sull ' articolo 43 del trattato ;

considerando che in numerosi regolamenti del Consiglio la nomenclatura della tariffa doganale comune è uno strumento che consente di differenziare le diverse categorie di merci e di descrivere i prodotti ;

considerando che le modifiche della nomenclatura della tariffa doganale comune possono rendere necessari adeguamenti di detti regolamenti ;

considerando che le procedure esistenti non sempre consentono di adattare i regolamenti in causa con la necessario rapidità ; che , tenuto conto della tecnicità di queste modifiche , risulta opportuno fare in modo che esse possano essere apportate , previa consultazione del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune , conformemente alla procedura definita all ' articolo 38 del regolamento n . 136/66/CEE del Consiglio , del 22 settembre 1966 , relativo all ' attuazione di un ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ( 9 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1562/78 ( 10 ) , o dalle corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato per i prodotti agricoli ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La seguente disposizioni costituisce di un articolo 8 bis aggiunto al regolamento ( CEE ) n . 2358/71 e di un articolo 22 bis aggiunto al regolamento ( CEE ) n . 1035/72 :

« Per la classificazione dei prodotti cui si riferisce il presente regolamento sono applicabili norme generali d ' interpretazione e le norme particolari d ' applicazione della tariffa doganale comune ; la nomenclatura tariffaria che risulta dall ' applicazione del presente regolamento è riportata nella tariffa doganale comune » .

Articolo 2

1 . La nomenclatura della tariffa doganale comune applicabile ai prodotti oggetto di un ' organizzazione comune dei mercati può essere adattata , previa consultazione del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune , i conformità della procedura definita dall ' articolo 38 del regolamento n . 136/66/CEE e dei corrispondenti articoli degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato , semprechù tali adeguamenti :

- risultino da modifiche della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale o

- siano necessari per garantire la conformità del testo nelle varie lingue .

2 . La designazione dei prodotti e i riferimenti alle voci o sottovoci della tariffa doganale comune nei regolamenti del Consiglio possono essere adattati secondo la medesima procedura , qualora tali adeguamenti siano la conseguenza di quelli della nomenclatura della tariffa doganale ai sensi del paragrafo 1 o di un atto giuridico del Consiglio .

3 . Ai fini dell ' applicazione del presente regolamento , il comitato istituito dall ' articolo 37 del regolamento n . 136/66/CEE è considerato competente per i prodotti cui si applica il regolamento ( CEE ) n . 827/68 .

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 5 febbraio 1979 .

Per il Consiglio

Il Presidente

P . MEHAIGNERIE

( 1 ) GU n . L 151 del 30 . 6 . 1968 , pag . 16 .

( 2 ) GU n . L 142 del 30 . 5 . 1978 , pag . 1 .

( 3 ) GU n . C 160 del 6 . 7 . 1978 , pag . 10 .

( 4 ) GU n . c 239 del 9 . 10 . 1978 , pag . 50 .

( 5 ) GU n . L 246 del 5 . 11 . 1971 , pag . 1 .

( 6 ) GU n . L 165 del 22 . 6 . 1978 , pag . 1 .

( 7 ) GU n . L 118 del 20 . 5 . 1972 , pag . 1 .

( 8 ) GU n . L 204 del 28 . 7 . 1978 , pag . 12 .

( 9 ) GU n . L del 30 . 9 . 1966 , pag . 3025/66 .

( 10 ) GU n . L 185 del 7 . 7 . 1978 , pag . 1 .

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