LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 luglio 2017, n. 25

Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/07/2017
Materia:
210.05 - Flora

Art. 2
 (Autorizzazione alla raccolta dei funghi)
1. L'autorizzazione alla raccolta dei funghi ha validità permanente su tutto il territorio regionale e, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, è rilasciata dalle CDM e dagli EDR, a coloro che abbiano compiuto sedici anni e abbiano superato una prova orale riguardante in particolare:
a) la conoscenza delle più comuni specie di funghi eduli e tossici presenti in Regione;
b) elementi generali di ecologia fungina e tossicologia;
c) norme, divieti e comportamenti inerenti la raccolta e il trasporto dei funghi;
d) criteri di conservazione e preparazione dei funghi.
(5)
2. I corsi preparatori possono essere organizzati dalle CDM, dagli EDR, dalle Aziende sanitarie, dai Gruppi micologici aderenti alla Federazione regionale dei Gruppi micologici del Friuli Venezia Giulia.
3. La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione è presentata, corredata del certificato di superamento della prova orale, all'EDR o alla CDM di riferimento in base alla residenza del richiedente; i non residenti in Regione possono presentare la domanda a qualunque EDR o CDM. L'ente che ha ricevuto la domanda provvede al rilascio dell'autorizzazione nel termine di trenta giorni.
4. Gli Ispettorati micologici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), istituiti presso le Aziende sanitarie, organizzano la prova orale di cui al comma 1 a seguito della presentazione della domanda dei candidati, senza oneri a carico dei medesimi.
5. L'autorizzazione alla raccolta è rilasciata senza il superamento della prova orale di cui al comma 1:
a) ai micologi in possesso dell'attestato rilasciato ai sensi del decreto del Ministro della sanità 686/1996;
b) ai possessori di autorizzazione alla raccolta, comunque denominata, rilasciata ai sensi della normativa vigente in altre Regioni della Repubblica italiana e subordinata al superamento di una prova.
6. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, sentiti gli Ispettorati micologici, sono individuati:
a) l'elenco delle più comuni specie di funghi eduli e tossici presenti in Regione ai fini della preparazione per la prova orale di cui al comma 1;
b) l'elenco degli argomenti specifici e delle domande tipo oggetto della prova orale;
c) il modello dell'autorizzazione alla raccolta e le modalità per il rilascio.
Note:
1Parole aggiunte al comma 5 da art. 3, comma 35, lettera a), L. R. 31/2017
2Articolo sostituito da art. 59, comma 1, L. R. 6/2019
3Comma 2 sostituito da art. 13, comma 1, L. R. 9/2019
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 19, comma 7, L. R. 21/2019
5Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 70, lettera b), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
6Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 70, lettera c), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
7Comma 3 sostituito da art. 4, comma 70, lettera d), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
8Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 30, comma 1, L. R. 6/2021
9Parole soppresse al comma 2 da art. 3, comma 11, lettera a), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.