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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1995, n. 376

Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.

note: Entrata in vigore del decreto: 11/9/1995
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Testo in vigore dal:  11-9-1995

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, e, in particolare, l'art. 50, il quale stabilisce che, con la procedura prevista dall'art. 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86, possono essere emanate norme regolamentari per rivedere la produzione e la commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non, anche se disciplinati con legge;
Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;
Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 30 aprile 1963, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante attuazione delle direttive 85/395/CE e 89/396/CE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari;
Vista la legge 23 agosto 1993, n. 352, recante le norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati;
Ritenuta la necessità di modificare alcune norme della legge 23 agosto 1993, n. 352, allo scopo di conformare la disciplina dei funghi epigei ai principi e alle norme di diritto comunitario e assicurare la tutela della salute umana;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 15 dicembre 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 giugno 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Ispettorati micologici
Art. 9, comma 1, legge 23 agosto 1993, n. 352
1. Il Ministero della sanità stabilisce, con proprio decreto, entro il 31 dicembre 1996, i criteri per il rilascio dell'attestato di micologo e le relative modalità.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono ed organizzano, nell'ambito delle aziende USL, uno o più centri di controllo micologico pubblico (ispettorati micologici).
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 9, comma 1, della legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), è il seguente:
"Art. 9. - 1. Al fine della tutela della salute pubblica, le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, organizzano, nell'ambito delle unità sanitarie locali, uno o più centri di controllo micologico pubblico (ispettorati micologici), avvalendosi anche, in via transitoria e comunque escludendo l'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente, delle associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale o regionale".