LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 aprile 2017, n. 10

Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/04/2017
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
430.02 - Viabilità
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime
440.01 - Beni ambientali
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature
450.03 - Fauna
210.01 - Agricoltura
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

TITOLO IV
 DISPOSIZIONI GENERALI, FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
CAPO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 48
 (Comitato tecnico di valutazione - Sezione demaniale)
1. È costituito presso la direzione centrale competente in materia di demanio il Comitato tecnico di valutazione-Sezione demaniale, in seguito Comitato, il quale esprime parere di congruità in ordine:
a) al piano economico-finanziario presentato dall'istante;
b) alla durata della concessione;
c) al valore dell'indennizzo di cui all'articolo 49;
d) negli altri casi previsti con legge regionale.
2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da:
a) il direttore centrale competente in materia di demanio, con funzioni di Presidente, o suo delegato;
b) un componente effettivo di comprovata qualificazione professionale, con esperienza nell'ambito della progettazione e realizzazione di opere, preferibilmente anche in ambito demaniale, o suo sostituto;
c) un componente effettivo di comprovata qualificazione professionale, con esperienza nell'ambito delle scienze economico-aziendali, con particolare riferimento all'analisi economico-finanziaria dei progetti, o suo sostituto.
3. I componenti effettivi e sostituti di cui al comma 2, lettere b) e c), sono nominati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di demanio.
4. Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti che delibera a maggioranza dei presenti, non computando tra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. La Direzione centrale competente in materia di demanio nomina il segretario del Comitato e un suo sostituto, scelti tra i dipendenti regionali.
6. L'ammontare del gettone da corrispondere ai componenti del Comitato, qualora esterni, è determinato nel rispetto dei principi di contenimento della spesa pubblica per gli organi collegiali secondo quanto previsto dalla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 , (Legge finanziaria 2011).
7. Per la valutazione dei progetti, agli esperti di cui al comma 2, lettere b) e c), qualora esterni, è riconosciuto un compenso pari a 150 euro per ciascuna valutazione tecnica presentata al Comitato.
8. Ai componenti esterni del Comitato è dovuto, inoltre, il rimborso spese per l'espletamento delle proprie funzioni nella misura prevista per i dipendenti regionali.
9. Il Comitato resta in carica cinque anni decorrenti dalla data della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3 e, comunque, fino alla nomina del nuovo Comitato secondo le modalità previste dalla presente legge.
Note:
1Comma 6 sostituito da art. 11, comma 22, L. R. 31/2017
2Integrata la disciplina del comma 1 da art. 11, comma 19, L. R. 37/2017
3Vedi anche quanto disposto dall'art. 11, comma 21, L. R. 37/2017
Art. 49
 (Indennizzo a favore del concessionario uscente di beni del demanio marittimo e del demanio idrico)
1. Fermo restando quanto previsto nella concessione, il concessionario subentrante è tenuto a corrispondere al concessionario uscente un indennizzo onnicomprensivo che tiene conto:
a) della quota parte residua degli ammortamenti relativa agli investimenti di cui al regolamento di attuazione della legge regionale 22/2006 , effettuati a proprie spese, non previsti nella concessione e autorizzati dall'amministrazione concedente, dei quali alla scadenza della concessione non sia stato conseguito l'integrale recupero mediante il loro totale ammortamento;
b) del valore commisurato all'avviamento, calcolato come la media dei redditi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi in relazione agli ultimi cinque periodi d'imposta anteriori riferiti all'attività oggetto di concessione, moltiplicato per il valore, comunque non superiore a tre, corrispondente al 10 per cento della durata in anni della concessione uscente.
2. L'indennizzo di cui al comma 1 è determinato dall'amministrazione concedente sulla base di una perizia asseverata, redatta da un professionista abilitato, nominato dal concessionario uscente a sue spese e sottoposta al parere di congruità del Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 48.
3. Il valore determinato ai sensi del comma 2 viene reso pubblico in occasione della indizione della procedura comparativa di selezione.
4. Ogni partecipante alla procedura comparativa di selezione deve presentare, a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore a rilasciare una garanzia a copertura del pagamento dell'indennizzo di cui al comma 2.
Note:
1L'efficacia dell'art. 7, dell'art. 8, dell'art. 9, c. 2 e 3, dell'art. 41 e dell'art. 49 della presente legge è sospesa fino alla definizione del giudizio promosso avanti alla Corte Costituzionale, come disposto dall'art. 11, c. 21, L.R. 31/2017.
2Il Regolamento di cui al presente articolo è stato emanato con DPReg. 22/6/2011, n. 0142/Pres. (B.U.R. 6/7/2011, n. 27) ed entra in vigore al 7/7/2011.
3Dichiarata, con Sentenza della Corte Costituzionale n.109 dd. 11/04/2018 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 23 dd. 06/06/2018) l'illegittimità costituzionale del c. 3 dell'art. 9 e l'art. 49 della presente legge.
Art. 50
 (Opere di facile e di difficile rimozione)
1. Fatto salvo quanto già espressamente previsto nei provvedimenti di concessione, per le finalità di cui all'articolo 49 del codice della navigazione, al fine della determinazione del canone delle concessioni del demanio marittimo e in relazione a ogni altra ipotesi in cui rilevi la classificazione tra opere di facile o di difficile rimozione, sono considerate opere di facile rimozione e sgombero le costruzioni e le strutture realizzate sia sopra che sotto il suolo in aree demaniali marittime oggetto di concessione che, in relazione ai materiali utilizzati e alle tecnologie costruttive, possono essere integralmente rimosse utilizzando le normali modalità offerte dalla tecnica e possono essere ricostruite altrove con semplice rimontaggio e senza che la rimozione comporti la loro distruzione totale o parziale, con conseguente restituzione in pristino dei luoghi nello stato originario, in non più di novanta giorni.
2. Le costruzioni e le strutture di cui al comma 1, già esistenti e regolarmente autorizzate o assentite in concessione alla data di entrata in vigore della presente legge sono, previa dichiarazione del concessionario, classificate come di facile rimozione e sgombero. La dichiarazione deve essere corredata da perizia asseverata redatta da un tecnico abilitato, con la quale si attesti gli estremi dei titoli abilitativi edilizi e di abilitazione all'esercizio, la sussistenza delle caratteristiche costruttive di cui al comma 1 e la totale e completa rimovibilità delle opere, le modalità di rimozione e smaltimento delle opere, con conseguente restituzione in pristino dei luoghi nello stato originario in non più di novanta giorni. In mancanza di tale dichiarazione, le suddette opere sono da considerarsi non amovibili.
Art. 51
 (Vigilanza)
1. La Regione esercita le funzioni di vigilanza sui beni del demanio marittimo direttamente o avvalendosi di altre Amministrazioni pubbliche, statali e locali, con le quali sono stipulate apposite convenzioni, la cui copertura finanziaria è preventivamente reperita con specifica norma.
Art. 51 bis
 (Affidabilità del concessionario)
1. Il rapporto tra gli enti concedenti e i concessionari di beni demaniali marittimi si fonda sul principio di reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta della pubblica amministrazione e dei concessionari e sul rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento.
2. Fermo restando l'esercizio dell'azione giudiziaria per la tutela delle posizioni giuridiche soggettive e quanto previsto dall'articolo 47 del regio decreto 327/1942, gli enti concedenti di beni del demanio marittimo situati nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia possono adottare provvedimenti motivati di rigetto delle istanze di rinnovo ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, di variazione ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 328/1952, e di proroga ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 507 (Regolamento recante la disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto), presentate dai concessionari che non abbiano corrisposto il canone o altre indennità dovute in relazione all'utilizzo di beni demaniali marittimi, nei termini previsti all'atto di concessione o intimati dall'amministrazione concedente.
3. Gli enti concedenti tengono in considerazione nelle procedure selettive previste dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), ai fini della valutazione di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), la mancata corresponsione da parte dei concessionari del canone o altre indennità di cui al comma 2.
4. Gli enti di cui al comma 2 possono prevedere nelle concessioni la clausola disposta all'articolo 1462 del codice civile.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 10, comma 6, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 52
 (Principi di selezione)
1. Limitatamente alle aree identificate nell'articolo 4, comma 2, lettere d) e f), della presente legge, nonché alle aree di cui agli articoli 3 e 13 ter della legge regionale 22/2006 , destinate a enti senza scopo di lucro, i principi per la comparazione delle istanze concorrenti previsti dall'articolo 8, comma 1, della presente legge e dall' articolo 9, comma 4, della legge regionale 22/2006 sono integrati dai seguenti:
a) promozione e sviluppo del ruolo sociale ed educativo;
b) svolgimento di iniziative culturali, naturalistiche, ambientalistiche, sportive e didattiche, finalizzate al mantenimento e alla valorizzazione della tradizione e della cultura marinara locali, alla tutela dell'ambiente marino, alla promozione del diporto sostenibile;
c) esperienza maturata nei settori operativi di cui alla lettera b), anche sul piano della conoscenza del territorio e della capacità di sviluppo di relazioni interistituzionali in ambito locale;
d) impegno a riservare una quota parte degli spazi demaniali agli associati già iscritti all'associazione uscente;
e) limitazione del numero di concessioni demaniali da assegnare al medesimo soggetto, al fine di garantire adeguata pluralità e differenziazione dell'offerta nell'ambito territoriale di riferimento.
2. Limitatamente alle fattispecie di cui al comma 1 aventi per oggetto attività con rilevanza sociale svolte da associazioni con finalità non lucrative ovvero attività amatoriali di tipo ricreativo o sportivo, qualora in caso di pluralità di istanze la valutazione sul migliore utilizzo pubblico del bene demaniale, a giudizio dell'amministrazione, sia paritaria, è data preferenza al precedente concessionario.
3. La domanda presentata da un ente pubblico per finalità di pubblico interesse è prioritaria rispetto alle domande presentate dai privati.
Art. 53
 (Clausola sociale)
1. Nell'ambito delle procedure finalizzate al rilascio delle concessioni demaniali e nel rispetto dei principi dell'Unione europea, l'amministrazione concedente può prevedere specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, anche stagionale, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario dei contratti collettivi di settore.
Art. 54
 (Utilizzo di aree demaniali per finalità di pubblico interesse)
1. Fermo restando l'obbligo di acquisire le autorizzazioni comunque denominate prescritte per legge, non è soggetta a concessione né alla corresponsione di alcun canone l'occupazione da parte del Comune per finalità di pubblico interesse delle aree demaniali marittime oggetto di delega.
1 bis. Fermo restando l'obbligo di acquisire le autorizzazioni comunque denominate prescritte per legge e di comunicare preventivamente alle strutture regionali e comunali territorialmente competenti in materia di demanio l'oggetto e lo scopo dell'occupazione, ai fini delle valutazioni di competenza sulle eventuali concessioni in essere, non è soggetta a concessione né a corresponsione di alcun canone l'occupazione da parte della Regione per finalità di pubblico interesse delle aree demaniali marittime.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 11, comma 20, L. R. 37/2017
Art. 55
 (Requisiti professionali)
1. Nell'ambito delle procedure finalizzate al rilascio delle concessioni demaniali l'amministrazione concedente valuta anche le attività svolte e le professionalità acquisite dall'istante nell'arco di almeno cinque anni.
Art. 56
 (Catasto Regionale del Demanio)
1. La Regione predispone e rende pubblica la banca dati delle informazioni relative alle occupazioni delle aree demaniali, denominata Catasto Regionale del Demanio (Ca.R.D.), cui affluiscono anche le informazioni degli enti locali ai quali sono delegate le funzioni.
CAPO II
 DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 57
 (Norme finanziarie)
1. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 12, comma 1, lettera d), sono accertate e riscosse al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 30100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2017-2019. (E/721)
2. Per le finalità di cui all'articolo 48, commi 6, 7 e 8, è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 5 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. (S/nuova istituzione)
3. Per le finalità di cui all'articolo 56, comma 1, è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 8 (Statistica e servizi informativi) -Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. (S/243)
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 2 e 3 si provvede per complessivi 20.000 euro per l'anno 2017 mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. (S/1463)
Art. 57 bis
 (Rateizzazione)
1. È ammessa la rateizzazione delle somme dovute per l'occupazione del bene demaniale qualora sussista un'oggettiva situazione di inesigibilità a causa della situazione patrimoniale del debitore, ovvero di difficile esigibilità del credito in un'unica soluzione, su richiesta documentata del soggetto debitore.
2. In caso di contestazione giudiziale del credito la rateizzazione è ammessa per l'intero importo dovuto, maggiorato degli interessi calcolati ai sensi del comma 3.
3. La rateizzazione è ammessa in un massimo di sessanta rate mensili ed è disposta con decreto dell'ufficio competente all'accertamento del credito. Il pagamento avviene attraverso rate mensili posticipate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.
4. Per quanto non previsto dai commi 1, 2 e 3 si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000 .
Note:
1Articolo aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 8/2020
Art. 57 ter
 (Indennità per l'occupazione senza titolo di beni del demanio marittimo ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio)
1. L'utilizzatore, in caso di accertato pregresso utilizzo senza titolo di beni del demanio marittimo di cui alla legge regionale 22/2006 e alla legge regionale 10/2017 ovvero nel caso di utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, è tenuto al pagamento di un'indennità pari al valore del canone di concessione vigente al momento della richiesta da parte della struttura competente in materia di demanio marittimo, maggiorato del 20 per cento e moltiplicato per cinque annualità o per la minor durata di accertato pregresso utilizzo.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 89, comma 1, L. R. 6/2021
2Rubrica dell'articolo modificata da art. 11, comma 2, lettera a), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 11, comma 2, lettera b), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 57 quater
 (Canone per emungimento)
1. Il canone annuo dovuto per l'emungimento di acqua dagli ambiti di cui alla legge regionale 22/2006 , alla legge regionale 17/2009 e alla legge regionale 10/2017 è determinato in 0,18 euro al metro cubo di acqua prelevata. Tale valore viene aggiornato annualmente sulla base dell'indice ISTAT, come determinato con decreto del Ministero competente in materia di demanio marittimo.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 89, comma 1, L. R. 6/2021
CAPO III
 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 58
 (Norme transitorie)
1. Nelle more dell'entrata in vigore della legge di cui all'articolo 10 e di cui all'articolo 47 le concessioni e le autorizzazioni del demanio marittimo sono soggette all'applicazione del canone determinato ai sensi della normativa statale vigente, aggiornato annualmente con decreto del Ministro competente, che non può essere inferiore alla misura minima stabilita annualmente con decreto del Ministro stesso.
2. Fino alla sottoscrizione del verbale di cui all'articolo 15, comma 2, il Comune di Grado, che già esercita le funzioni amministrative sui beni del demanio marittimo di cui all'articolo 2 in base a un accordo sottoscritto con l'Amministrazione regionale, continua a esercitarle riscuotendone i relativi canoni.
3. La disposizione di cui all' articolo 14 ter della legge regionale 17/2009 , come inserito dall'articolo 32, non si applica alle concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 14 ter della legge regionale 17/2009 , come inserito dall'articolo 32, al fine di semplificare i procedimenti e ridurre i costi amministrativi a carico di cittadini e imprese, in caso di rinnovo di concessioni di beni del demanio idrico regionale si procede allo svincolo della cauzione già versata qualora l'importo del canone annuo di concessione sia inferiore o uguale a 500 euro.
5. Il ricorso al Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 48 è ammesso anche in relazione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora ritenuti di particolare complessità.
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, fino al rilascio del relativo provvedimento, le norme vigenti al momento della presentazione dell'istanza.
7. Ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera c), la Regione procede alla consegna ai Comuni delle pratiche relative alle funzioni loro trasferite in materia di demanio marittimo statale con finalità diverse da quelle previste dall'articolo 13 bis, commi 1 e 2, della legge regionale 22/2006 entro il 31 dicembre 2017.
8. Nelle more dell'approvazione del PUDMAR di cui all'articolo 4 della presente legge e del Piano di utilizzazione del demanio a uso diportistico di cui all' articolo 13 ter della legge regionale 22/2006 , il rilascio di nuove concessioni afferenti i predetti piani avviene nel rispetto delle disposizioni della presente legge e della normativa vigente statale e regionale e, comunque, nel rispetto dei principi di pianificazione pubblica, selezione concorrenziale, trasparenza del procedimento in modo da assicurare ai candidati condizioni di partecipazione paritarie, conformemente alle finalità e alle modalità di utilizzo precedentemente assentite.
9. In conformità a quanto previsto dall' articolo 24, comma 3 septies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 (Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio), convertito, con modificazioni, dalla legge 160/2016 , al fine di garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto, assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità e assicurare uniformità di trattamento nell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo, le concessioni in essere alla data del 30 dicembre 2009, nonché quelle in essere alla data del 31 dicembre 2016, conservano validità fino alla data del 31 dicembre 2020.
Art. 59
 (Rinvio dinamico)
1. Il rinvio a leggi, regolamenti, atti comunitari e a ogni altro atto citato nella presente legge si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.
Art. 60
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) i commi 9, 10, 11, 12, 13 dell' articolo 14 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009);
c) la lettera g) del comma 4 e il comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale 22/2006 .
Art. 61
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.