stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 24 giugno 2016, n. 113

Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. (16G00126)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/06/2016
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160 (in G.U. 20/08/2016, n. 194).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
Testo in vigore dal:  1-3-2020
aggiornamenti all'articolo

Art. 24

Misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali e turistiche
1. Al fine di assicurare le migliori condizioni per il completamento del percorso di risanamento delle gestioni e per il rilancio delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, alinea, le parole da «strutturalmente» a «economico-finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «non compatibili con la necessità di assicurare il pareggio economico, in ciascun esercizio, ed il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario»;
b) al comma 1, lettera a), le parole: «gli equilibri strutturali del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «il pareggio economico, in ciascun esercizio, ed il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario»;
c) al comma 9, lettera a), le parole: «gli equilibri strutturali del bilancio della fondazione, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «il pareggio economico, in ciascun esercizio, e il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario della fondazione»;
d) al comma 14, le parole: «entro l'esercizio 2016 condizioni di equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, del conto economico» sono sostituite dalle seguenti: «il pareggio economico e, entro l'esercizio 2018, il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario».
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 1, comma 355, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «dell'equilibrio strutturale di bilancio, sotto il profilo sia patrimoniale sia economico-finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «del pareggio economico, in ciascun esercizio, e del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario».
3. All'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, dopo le parole: «predetti piani di risanamento» sono inserite le seguenti: «, ancorché non abbiano proposto il piano di cui all'articolo 160 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».
3-bis. Al fine di garantire il consolidamento e la stabilizzazione del risanamento economico-finanziario di cui al comma 1, nonché di prevenire il verificarsi di ulteriori condizioni di crisi gestionale e di bilancio nel settore, con uno o più regolamenti da adottare, entro il 30 giugno 2017, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Governo provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, anche modificando o abrogando le disposizioni legislative vigenti in materia, secondo i seguenti criteri e principi:
a) individuazione di modelli organizzativi e gestionali efficaci, idonei a garantire la stabilità economico-finanziaria;
b) individuazione dei requisiti che devono essere posseduti dalle fondazioni lirico-sinfoniche, alla data del
((31 dicembre 2020))
, al fine dell'inquadramento di tali enti, alternativamente, come "fondazione lirico-sinfonica" o "teatro lirico-sinfonico", con conseguente revisione delle modalità di organizzazione, gestione e funzionamento, secondo principi di efficienza, efficacia, sostenibilità economica e valorizzazione della qualità;
c) previsione, tra i requisiti di cui alla lettera b), anche della dimostrazione del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, della capacità di autofinanziamento e di reperimento di risorse private a sostegno dell'attività, della realizzazione di un numero adeguato di produzioni e coproduzioni, del livello di internazionalizzazione, della specificità nella storia e nella cultura operistica e sinfonica italiana;
d) definizione delle modalità attraverso le quali viene accertato il possesso dei requisiti e disposta l'attribuzione della qualifica conseguente;
e) previsione che, nell'attuazione di quanto previsto alla lettera b), l'eventuale mantenimento della partecipazione e della vigilanza dello Stato nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente con riferimento agli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, trovi applicazione esclusivamente con riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche.
3-ter. Sugli schemi di regolamento di cui al comma 3-bis è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, il regolamento è comunque emanato. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 3-bis sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili, alla cui ricognizione si procede in sede di emanazione delle medesime norme regolamentari.
3-quater. Nelle more della revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche, al fine di perseguire l'obiettivo della sostenibilità economico-finanziaria di tali enti, sono previste le seguenti misure di contenimento della spesa e risanamento:
a) al personale, anche direttivo, delle fondazioni, ove queste non raggiungano il pareggio di bilancio, non sono riconosciuti eventuali contributi o premi di risultato e altri trattamenti economici aggiuntivi previsti dalla contrattazione di secondo livello;
b) le fondazioni che non raggiungano il pareggio di bilancio sono tenute a prevedere opportune riduzioni dell'attività, comprese la chiusura temporanea o stagionale e la conseguente trasformazione temporanea del rapporto di lavoro del personale, anche direttivo, da tempo pieno a tempo parziale, allo scopo di assicurare, a partire dall'esercizio immediatamente successivo, la riduzione dei costi e il conseguimento dell'equilibrio economico-finanziario;
c) il tetto massimo stabilito per il trattamento economico per le missioni all'estero dei dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, è ridotto nella misura del 50 per cento;
d) all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
"d-bis) alle collaborazioni prestate nell'ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367".
3-quinquies. All'articolo 1, comma 420, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: "non si applica" sono inserite le seguenti: "alle istituzioni culturali, nonché".
3-sexies. L'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, si interpreta nel senso che il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ivi previsto, di rideterminazione dei criteri per l'erogazione e delle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, ha la stessa natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, e di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 15 novembre 2005, n. 239, nonché nel senso che le regole tecniche di riparto sono basate sull'esame comparativo di appositi programmi di attività pluriennale presentati dagli enti e dagli organismi dello spettacolo e possono definire apposite categorie tipologiche dei soggetti ammessi a presentare domanda, per ciascuno dei settori delle attività di danza, delle attività musicali, delle attività teatrali e delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante.
3-septies. Nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai principi di derivazione europea, per garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, conservano validità i rapporti già instaurati e pendenti in base all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
3-octies. All'articolo 1, comma 484, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "alla data del 30 settembre 2016, entro la quale si provvede" e le parole: "il rilascio," sono soppresse.