LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  09/01/2017
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 7
 (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
1.  
( ABROGATO )
2.  
( ABROGATO )
3.  
( ABROGATO )
4.  
( ABROGATO )
5.  
( ABROGATO )
6.  
( ABROGATO )
7.  
( ABROGATO )
8.  
( ABROGATO )
9.  
( ABROGATO )
10.  
( ABROGATO )
11. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa complessiva di 750.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 114.
12. In conformità con il disposto dell' articolo 48, comma 3, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 2017, contributi per il sostegno dei programmi di attività dei Musei multipli, grandi e di interesse regionale individuati nell'allegata Tabella L in misura pari agli importi ivi rispettivamente indicati.
13. I soggetti individuati nella Tabella L, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano al Servizio competente in materia di beni culturali domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa delle attività programmate nell'anno e del relativo preventivo di spesa per un ammontare almeno pari a quello rispettivamente indicato nella Tabella medesima.
14. Con il decreto di concessione, da emanare entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al comma 13, è erogato un acconto nella misura dell'80 per cento del contributo concesso; l'erogazione della rimanente quota del contributo è effettuata a seguito dell'approvazione del rendiconto presentato ai sensi del comma 15; il procedimento di verifica del rendiconto si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione del rendiconto medesimo.
15. Ai fini della rendicontazione il beneficiario presenta la documentazione giustificativa della spesa per un importo non inferiore all'ammontare del contributo concesso.
16. Le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione, le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, il termine e le modalità di presentazione del rendiconto sono quelli stabiliti con il regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 13 giugno 2006, n. 177/Pres. (Regolamento per l'attuazione degli interventi regionali previsti per lo sviluppo dei servizi e degli Istituti bibliotecari e museali di interesse regionale dal Titolo I della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 ), che si applica nel testo vigente al 31 dicembre 2015.
17. In relazione a quanto previsto dal comma 16, a parziale modifica del disposto dell' articolo 49, comma 1, lettera a), della legge regionale 23/2015 e del disposto dell' articolo 27, comma 1, della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), le norme di cui all'articolo 22, primo e terzo comma, e all' articolo 23 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 (Interventi per Io sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli-Venezia Giulia), e successive modifiche e integrazioni, nonché quelle di cui agli articoli 6 e 10, comma 3, del relativo regolamento di attuazione, emanato con decreto del Presidente della Regione 177/2006, e successive modifiche e integrazioni, si applicano anche ai fini della concessione e rendicontazione dei contributi previsti dal comma 12, compatibilmente con le disposizioni di cui ai commi 13, 14 e 15.
18. Alla spesa prevista dal comma 12, pari a complessivi 646.000 euro per l'anno 2017, si provvede a valere sullo stanziamento all'uopo previsto alla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
19. Al fine di concorrere alla valorizzazione e all'ampliamento della fruizione pubblica dello storico Museo Ferroviario di Trieste Campo Marzio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Fondazione FS Italiane un contributo straordinario nella misura di cui al comma 21. Il finanziamento regionale non può superare il 25 per cento del valore complessivo del progetto.
20. Per le finalità previste dal comma 19 la Fondazione FS Italiane, entro l'1 ottobre 2017, presenta alla Direzione centrale competente in materia di cultura apposita istanza corredata di una relazione illustrativa del progetto da realizzare e del relativo preventivo di spesa. Il finanziamento è concesso e liquidato, fino all'ammontare del 100 per cento della spesa ammissibile, in un'unica soluzione anticipata.
21. Per le finalità previste dal comma 19 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 114.
22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere nell'anno 2017 al Comune di Tolmezzo un contributo per l'organizzazione di attività ed eventi culturali collegati all'assegnazione del titolo "Città alpina per l'anno 2017".
23. Per la finalità prevista dal comma 22 il Comune di Tolmezzo presenta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda alla Direzione centrale competente in materia di cultura. Con il decreto di concessione sono definite le modalità di erogazione e quelle di rendicontazione del contributo di cui al comma 22.
24. Per la finalità prevista dal comma 22 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 114.
25. Per la finalità prevista dal comma 22 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Museo Carnico delle Arti Popolari "Michele Gortani" un contributo straordinario, sino al 100 per cento della spesa ammissibile, a sollievo delle spese per interventi di adeguamento degli impianti e riallestimento del Museo Carnico delle Arti Popolari "Michele Gortani".
26. La domanda per l'ottenimento del contributo straordinario di cui al comma 25 è presentata dalla Fondazione Museo Carnico delle Arti Popolari "Michele Gortani" al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il 31 marzo 2017, corredata di una relazione illustrativa degli interventi previsti e del relativo preventivo.
27. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili agli interventi descritti nella domanda di contributo, chiaramente riferibili al periodo di realizzazione degli stessi, sostenute dal soggetto richiedente il contributo successivamente alla presentazione della domanda.
28. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda di contributo, il Servizio competente in materia di beni culturali provvede alla concessione del contributo e alla contestuale erogazione del 70 per cento del suo ammontare.
29. La Fondazione Museo Carnico delle Arti Popolari "Michele Gortani" presenta, entro il termine perentorio del 30 giugno 2018, il rendiconto esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di contributo.
30. Per le finalità previste dal comma 25 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 114.
31. In occasione delle commemorazioni del centenario della Grande guerra come disciplinato dalla legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), e successive modifiche e integrazioni, l'Amministrazione regionale favorisce il recupero della memoria storica e la trasmissione della conoscenza attraverso un concorso di idee da svolgersi nelle scuole secondarie di secondo grado della Regione, finalizzato alla realizzazione di una targa commemorativa delle vicende legate ai "Fusilaz di Cercivento" e per la riabilitazione postuma dei quattro alpini fucilati durante la Prima guerra mondiale.
32. Per le finalità previste dal comma 31 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 114.
33.
Il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia), è sostituito dal seguente:
<<3. I Comuni di Sauris/Zahre, Paluzza per la frazione di Timau/Tischlbong, Tarvisio/Tarvis, Malborghetto-Valbruna/Malborgeth-Wolfsbach e Pontebba/Pontafel, nonché le Unioni territoriali intercomunali operanti sul territorio di insediamento delle minoranze di lingua tedesca concorrono a sostenere le attività di carattere linguistico e culturale, rivolte alle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia.>>.

34. Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 20/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera a) è abrogata;

b)
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
<<b) esprime il parere sulla deliberazione della Giunta regionale di approvazione del bando annuale di cui all'articolo 17;>>.

35.
L' articolo 17 della legge regionale 20/2009 è sostituito dal seguente:
<<Art. 17
 (Bando annuale per il finanziamento di iniziative e interventi di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca)
1. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione di cui all'articolo 15, è approvato il bando annuale per il finanziamento delle iniziative e degli interventi di cui alla presente legge in cui sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione delle categorie di soggetti beneficiari, delle tipologie di interventi e spese ammissibili, per la presentazione delle domande, la erogazione, la rendicontazione e la revoca dei benefici assegnati.>>.

37. Per le finalità previste dall' articolo 17 della legge regionale 20/2009 , come sostituito dal comma 35, è destinata la spesa complessiva di 470.780 euro, suddivisa in ragione di 144.780 euro per l'anno 2017 e di 163.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 114.
38. Nell'ambito delle manifestazioni per la celebrazione della Fieste de Patrie dal Friûl l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'ARLeF per l'organizzazione della "Staffetta delle lingue minoritarie", in collaborazione con associazioni sportive aderenti alla FIDAL.
39. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 38 è presentata al Servizio competente in materia di lingue minoritarie, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è erogato un anticipo nella misura del 70 per cento del contributo concesso e sono fissate le modalità e i termini di rendicontazione. Sono ammesse a contributo le spese sostenute successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
40. Per le finalità previste dal comma 38 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 114.
41. In via di interpretazione autentica dell' articolo 6, comma 70, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), come modificato dall' articolo 6, comma 126, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), il rimborso del finanziamento pluriennale ventennale, concesso alla Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste ai sensi dell' articolo 6, comma 69, della legge regionale 1/2007 , a sollievo degli oneri in linea capitale e interessi relativi all'ammortamento di mutui contratti per la realizzazione di un organico piano di risanamento finanziario ed economico-produttivo, che si prevede debba decorrere dall'ottavo anno dall'erogazione, si intende dovuto a decorrere dall'ottavo anno dall'erogazione non dovendosi computare l'anno di erogazione stesso e intendendosi tale decorrenza non modificata successivamente dall'esclusione del rimborso di diciassette annualità avvenuta a seguito dell' articolo 6, comma 126, della legge regionale 23/2013 .
42. L'Amministrazione regionale concorre a sostenere l'intervento integrato, già finanziato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in forza del protocollo di intesa siglato in data 16 marzo 2016, finalizzato alla realizzazione di lavori di conservazione e valorizzazione della fortezza di Palmanova.
43. Per le finalità previste dal comma 42 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Palmanova un contributo straordinario pari a 2 milioni di euro a sostegno della realizzazione dei lavori di cui al protocollo sopracitato.
44. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 43, corredata della descrizione dei lavori da realizzare, di un quadro economico e di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro il 30 novembre 2017.
45. L'Amministrazione regionale provvede alla concessione e alla erogazione della prima quota di contributo, pari a 1 milione di euro, nell'esercizio 2018 e alla concessione e alla erogazione della seconda quota, pari a 1 milione di euro, nell'esercizio 2019.
46. All'atto della concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa in relazione all'utilizzo del contributo, per un ammontare non inferiore all'importo del contributo stesso.
47. Per le finalità previste dal comma 43 è destinata la spesa complessiva di 2 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 114.
48. In conformità con il disposto dell' articolo 48, comma 5, della legge regionale 23/2015 , l'Amministrazione regionale sostiene l'attività svolta nel primo semestre dell'anno 2017 dai sistemi bibliotecari esistenti alla data dell'1 gennaio 2016 mediante la concessione, ai soggetti individuati nell'allegata Tabella M, di contributi in misura pari agli importi ivi rispettivamente indicati.
49. I soggetti individuati nella Tabella M presentano al Servizio competente in materia di beni culturali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la domanda per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 48, corredata di una relazione illustrativa delle attività programmate nel primo semestre dell'anno e del relativo preventivo di spesa, per un ammontare corrispondente a quello rispettivamente indicato nella Tabella medesima incrementato di un importo non inferiore al 10 per cento; alla domanda è inoltre allegata una relazione riepilogativa delle attività svolte nel 2016.
50. Con il decreto di concessione, da emanare entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 49, si provvede alla liquidazione dell'intero ammontare del contributo concesso e alla fissazione del termine di rendicontazione; il procedimento di verifica del rendiconto si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione del rendiconto medesimo.
51. Ai fini della rendicontazione il beneficiario presenta la documentazione giustificativa della spesa per un importo non inferiore all'ammontare del contributo concesso, incrementato di un importo almeno pari al 10 per cento del medesimo.
52. Le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'impiego dei contributi di cui al comma 48, le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché le modalità di presentazione del rendiconto sono quelle stabilite con il regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2008, n. 262/Pres. (Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i criteri per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale e i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25 ), che si applica nel testo vigente al 31 dicembre 2015.
53. In relazione a quanto previsto dal comma 52, a parziale modifica del disposto dell' articolo 49, comma 1, lettera u), della legge regionale 23/2015 e del disposto dell' articolo 27, comma 2, della legge regionale 2/2016 , le norme di cui agli articoli 11, commi 3 e 4, 12, commi 2 e 3, 14 e 17, comma 2, della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico), e successive modifiche e integrazioni, nonché quelle di cui agli articoli 6, 7, 8, commi 6 e 7, 14, comma 1, lettera b), e 16, comma 2, del relativo regolamento di attuazione, emanato con decreto del Presidente della Regione 262/2008, e successive modifiche e integrazioni, si applicano anche ai fini della concessione e rendicontazione dei contributi previsti dal comma 48, compatibilmente con le disposizioni di cui ai commi 49, 50, 51 e 52.
54. Alla spesa prevista dal comma 48 pari a complessivi 248.500 euro per l'anno 2017, si provvede a valere sullo stanziamento all'uopo previsto alla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
55. Per l'anno 2017 il finanziamento di cui all' articolo 28, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), è ripartito nella seguente misura in favore dei beneficiari e per gli importi seguenti:
a) FITA - UILT Friuli Venezia Giulia: 247.500 euro;
b) Unione dei gruppi folcloristici del Friuli Venezia Giulia (UGF FVG): 292.500 euro;
c) Unione società corali del Friuli Venezia Giulia (USCI): 381.000 euro;
d) Associazione nazionale bande italiane musicali autonome-Friuli Venezia Giulia (ANBIMA FVG): 307.000 euro.
(9)
56. Per le finalità di cui al comma 55 è prevista la spesa di 1.228.000 euro per l'anno 2017 a valere sullo stanziamento previsto sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
57. Al fine di tutelare il patrimonio culturale regionale e di evitare il deterioramento di alcuni edifici di alto pregio culturale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere:
a) all'ente proprietario del Cimitero Greco Ortodosso di Trieste un contributo straordinario di 100.000 euro per lavori urgenti di messa in sicurezza del muro dissestato e delle tombe monumentali a rischio di crollo del cimitero stesso;
b) al Comune di Medea un contributo straordinario di 100.000 euro per lavori urgenti di messa in sicurezza del complesso monumentale dell'Ara Pacis Mundi di Medea, al fine di garantirne la riapertura al pubblico;
c)   ( ABROGATA )
d) alla Parrocchia di Osoppo un contributo straordinario di 70.000 euro per l'esecuzione di lavori di conservazione e restauro dell'organo della Pieve Arcipretale di Osoppo.
58. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 57 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della descrizione dell'opera da realizzare, di un quadro economico e del relativo cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.
59. Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 57, lettere a) e d), si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
59 bis. In deroga a quanto disposto dall' articolo 57 della legge regionale 14/2002 , il contributo di cui al comma 57, lettera b), è erogato in un'unica soluzione a seguito della trasmissione, da parte del beneficiario, del provvedimento di attivazione delle procedure di affidamento dei lavori principali.
60. Per le finalità previste dal comma 57, lettera a), è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 114.
61. Per le finalità previste dal comma 57, lettera b), è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 114.
62. Per le finalità previste dal comma 57, lettera c), è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 114.
63. Per le finalità previste dal comma 57, lettera d), è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 114.
64.  
( ABROGATO )
65.  
( ABROGATO )
66. Per le finalità previste dal comma 64 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 114.
67. Ai sensi dell' articolo 1, comma 524, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), le risorse previste nel bilancio dello Stato per l'esercizio 2017 ai fini dell'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), pari a 10 milioni di euro, sono suddivise per l'anno 2017 come segue:
a) a favore del Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena di cui all' articolo 18 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), è destinato l'importo di 5.775.000 euro così ripartito:
1) agli enti indicati all' articolo 18, comma 3, della legge regionale 26/2007 che realizzano in modo stabile e continuativo iniziative informative ed editoriali in lingua slovena di preminente interesse per la minoranza linguistica slovena, è destinato un importo complessivo di 1.575.000 euro;
2) agli enti indicati all' articolo 18, comma 4, della legge regionale 26/2007 che realizzano direttamente una attività di produzione o di prestazione di servizi di rilevanza primaria per la minoranza linguistica slovena nei settori della cultura umanistica, letteraria e scientifica, nelle discipline delle arti figurative, della musica, del teatro, del cinema e dello spettacolo, nel campo degli studi e delle ricerche scientifiche e umanistiche, è destinato un importo complessivo di 2.300.000 euro;
3) agli enti indicati all' articolo 18, comma 5, della legge regionale 26/2007 che, come organismi a carattere associativo o federativo, svolgono in modo rilevante attività di promozione, sostegno e aggregazione, su una più ampia dimensione territoriale, almeno provinciale, di circoli e associazioni della minoranza linguistica slovena operanti nei settori delle attività culturali, artistiche, ricreative e sportive, è destinato un importo complessivo di 700.000 euro;
4) agli enti indicati all' articolo 18, comma 6, della legge regionale 26/2007 che curano la gestione di centri polivalenti di produzione e offerta culturale prevalentemente in lingua slovena oppure di centri di accoglienza e di attività di educazione e formazione dei minori di lingua slovena, è destinato un importo complessivo di 500.000 euro;
5) ai sensi dell' articolo 18, comma 8, della legge regionale 26/2007 , a sostegno dei programmi di attività degli enti e organizzazioni minori della minoranza linguistica slovena iscritti all'Albo di cui all' articolo 5 della legge regionale 26/2007 , che operano nei settori delle attività culturali, artistiche, ricreative e sportive e aderiscono agli organismi a carattere associativo o federativo di cui all' articolo 18, comma 5, della legge regionale 26/2007 , è destinato un importo di 500.000 euro;
6) ai sensi dell' articolo 18, comma 9, della legge regionale 26/2007 , a sostegno degli enti e organizzazioni minori della minoranza slovena, iscritti all'Albo delle organizzazioni della minoranza slovena di cui all' articolo 5 della legge regionale 26/2007 , che organizzano in maniera prevalente attività e servizi educativi, quali il funzionamento di doposcuola e centri estivi in lingua slovena, e promuovono lo sviluppo degli scambi culturali e delle attività giovanili anche transfrontaliere è destinato un importo di 100.000 euro;
7) ai sensi dell' articolo 18, comma 10, della legge regionale 26/2007 , a sostegno di iniziative di particolare rilevanza finalizzate alla valorizzazione della lingua e del patrimonio storico e culturale della minoranza slovena, realizzate da enti e organizzazioni della minoranza slovena iscritti all'Albo delle organizzazioni della minoranza slovena di cui all' articolo 5 della legge regionale 26/2007 anche in collaborazione tra loro è destinato un importo di 100.000 euro;
b) ai sensi dell' articolo 20 della legge regionale 26/2007 , come sostituito dall' articolo 6, comma 51, della legge regionale 14/2016 , per il finanziamento di interventi diretti allo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei Comuni compresi nell'ambito delle Unioni territoriali intercomunali Unione del Canal del Ferro-Val Canale, Unione del Torre e Unione del Natisone e facenti parte del territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena è destinato un importo di 516.000 euro;
c) a sostegno delle spese per il funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena di cui all' articolo 3 della legge 38/2001 è destinato un importo di 20.000 euro;
d) al fine di promuovere appositi percorsi formativi diretti a valorizzare le competenze, le potenzialità e le aspirazioni individuali degli appartenenti alla minoranza slovena con particolare riguardo alle giovani generazioni, in modo da favorire lo sviluppo economico e culturale del territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena, un importo pari a 450.000 euro è destinato a sostenere la realizzazione, nell'arco temporale di un triennio, di specifici programmi educativi, formativi multidisciplinari e iniziative di formazione. I programmi e le iniziative finanziate devono essere realizzati entro il 31 dicembre 2022;
e) al fine di valorizzare e diffondere l'uso della lingua slovena in particolare tra i giovani e nelle aree meno servite da una produzione o da un'offerta di servizi in lingua slovena nei settori delle attività culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali, un importo di 600.000 euro è destinato a sostenere un programma complessivo di interventi in base alle proposte presentate dagli enti e organizzazioni iscritti all'Albo delle organizzazioni della minoranza slovena di cui all' articolo 5 della legge regionale 26/2007 , approvato con deliberazione della Giunta regionale, da realizzarsi entro il 31 agosto 2019;
f) al fine di consentire la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di spazi e locali adibiti alle attività della minoranza linguistica slovena, proposti da soggetti proprietari degli stessi o muniti di idoneo titolo autorizzatorio del proprietario a effettuare lavori di straordinaria manutenzione, è istituito il Fondo per interventi di manutenzione straordinaria di spazi e locali adibiti alle attività culturali, ricreative, sportive e sociali degli enti e organizzazioni iscritti all'Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena di cui all' articolo 5 della legge regionale 26/2007 ; per l'esercizio 2017 le risorse destinate al suddetto Fondo sono pari a 200.000 euro;
g) allo scopo di pervenire nei termini indicati all' articolo 6, comma 41, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), alla fusione degli enti della minoranza linguistica slovena indicati all' articolo 15, comma 2, della legge 38/2001 che svolgono attività musicale e di educazione musicale e in prospettiva della diffusione dell'insegnamento musicale nelle scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue della regione Friuli Venezia Giulia, un importo di 74.000 euro è destinato con le medesime modalità indicate all' articolo 6, comma 42, della legge regionale 20/2015 , al Centro sloveno di educazione musicale-Slovenski center za glasbeno vzgojo "Emil Komel" di Gorizia a sostegno dell'attività istituzionale del medesimo ente nell'anno 2017;
h) a favore delle associazioni Kmecka zveza/Associazione agricoltori e Slovensko dezelno gospodarsko zdruzenje/Unione regionale economica slovena, per le spese sostenute nell'anno 2017, a fronte delle esigenze della minoranza linguistica slovena, per lo svolgimento di attività di traduzione, interpretariato e sportello linguistico in lingua slovena per un importo di 25.000 euro ciascuna; la domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio competente della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa; con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione;
i) ai sensi dell'articolo 18 ante, comma 1 bis, della legge regionale 26/2007 , al fine di fronteggiare eventuali esigenze imprevedibili o straordinarie, si prevede una quota di accantonamento, da ripartire per le medesime finalità degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 con successive norme di legge regionale; l'importo destinato alla quota di accantonamento è pari a 1.095.000 euro a valere sullo stanziamento previsto alla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
68. Per le finalità di cui al comma 67, lettere a), c), d), e), g) e h), con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 e alla loro rimodulazione, è prevista per l'anno 2017 la spesa di 6.719.000 euro a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
69. Per le finalità di cui al comma 67, lettere b) e f), con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 e alla loro rimodulazione, è prevista per l'anno 2017 la spesa di 716.000 euro a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e del Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
70. Nelle more del riordino delle provvidenze statali per l'editoria nelle lingue minoritarie e a fronte della persistente incertezza in merito all'ammontare del sostegno finanziario dello Stato a favore di tale editoria, l'importo di 1.575.000 euro, previsto dal comma 67, lettera a), numero 1), viene suddiviso per l'esercizio 2017 tra gli enti indicati all' articolo 18, comma 3, della legge regionale 26/2007 in base alle seguenti percentuali:
a) per la Società PR.A.E. - Promozione attività editoriale s.r.l. di Trieste: 57,14 per cento;
b) per la Società cooperativa a r.l. Goriška Mohorjeva di Gorizia: 15,87 per cento;
c) per la Società cooperativa a r.l. Novi Matajur di Cividale del Friuli (UD): 12,06 per cento;
d) per la Società cooperativa a r.l. Mladika di Trieste: 4,45 per cento;
e) per la Società cooperativa a r.l. Most di Cividale del Friuli (UD): 6,35 per cento;
f) per l'Editoriale Stampa Triestina s.r.l. di Trieste: 4,13 per cento.
71.  
( ABROGATO )
72. Gli importi assegnati a ciascun ente di cui al comma 71 a valere sull'80 per cento dello stanziamento 2017 sono concessi ed erogati interamente in via anticipata. Per la quota restante, determinata a seguito della valutazione dell'attività di ogni singolo ente di rilevanza primaria, si procede ai sensi dell' articolo 3, comma 18, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018), a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato al singolo ente nell'esercizio precedente.
73. Ai fini della suddivisione tra gli organismi a carattere associativo o federativo di cui all' articolo 18, comma 5, della legge regionale 26/2007 dello stanziamento previsto dal comma 67, lettera a), numero 5), a sostegno dei programmi di attività degli enti e organizzazioni minori della minoranza linguistica slovena iscritti all'Albo di cui all' articolo 5 della legge regionale 26/2007 , vengono considerate le percentuali assegnate a ciascun organismo con riferimento allo stanziamento complessivo destinato nell'esercizio 2016 per le medesime finalità.
74. All'attuazione degli interventi di cui al comma 67, lettere d) ed e), si provvede mediante l'emanazione di appositi bandi approvati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena di cui all' articolo 8 della legge regionale 26/2007 , nei quali sono individuati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.
75. All'attuazione degli interventi di cui al comma 67, lettera f), si provvede mediante l'emanazione di un bando approvato dalla Giunta regionale nel quale sono individuati le tipologie di interventi e le categorie di soggetti beneficiari, nonché i criteri e le modalità per la concessione dei contributi. Per ciascun intervento può essere concesso un contributo non inferiore a 10.000 euro e non superiore a 40.000 euro.
76. Al fine di consentire una maggiore efficacia dell'azione sviluppata nell'esercizio 2016, ai sensi dell'articolo 6, commi da 69 a 72, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), a sostegno degli interventi di manutenzione ordinaria di spazi e locali adibiti alle attività culturali, ricreative, sportive e sociali degli enti e organizzazioni iscritti all'Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena di cui all' articolo 5 della legge regionale 26/2007 , perseguendo al contempo obiettivi di economia procedimentale e di snellimento delle procedure amministrative, viene mantenuta anche per l'esercizio 2017 la validità della graduatoria degli interventi ammissibili a contributo a valere sul bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2016, n. 1835.
77. Per le finalità previste dal comma 76 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, nell'ambito dello stanziamento complessivo a favore del Fondo per interventi di manutenzione ordinaria di spazi e locali adibiti alle attività culturali, ricreative, sportive e sociali degli enti e organizzazioni iscritti all'Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena di cui all' articolo 5 della legge regionale 26/2007 , i soggetti inseriti nella graduatoria di cui al comma 76, mediante scorrimento della graduatoria medesima fino a un importo massimo di 700.000 euro. Gli interventi finanziati a scorrimento della graduatoria devono essere ultimati entro il 30 giugno 2018. Per la parte restante dello stanziamento 2017 del Fondo di cui all' articolo 6, comma 69, della legge regionale 14/2016 pari all'importo non inferiore a 300.000 euro, si procede mediante l'emanazione di un nuovo bando approvato con deliberazione della Giunta regionale.
78. Salvo quanto disposto dalla presente legge, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Regione 246/2015 e successive modifiche, e le norme di cui all' articolo 3, comma 18, della legge regionale 33/2015 e all' articolo 6, comma 8, della legge regionale 14/2016 .
79. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione culturale Scriptorium Foroiuliense di Ragogna un contributo a sostegno dell'attività di insegnamento dell'arte calligrafica antica e della scrittura amanuense. Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute dall'1 gennaio dell'anno di riferimento.
80. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 79 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di istruzione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo della spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
81. Per le finalità previste dal comma 79 è destinata la spesa complessiva di 90.000 euro, in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 114.
82. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino al 100 per cento della spesa rendicontabile per interventi di straordinaria manutenzione, ampliamento e adeguamento funzionale dei poligoni di tiro, nonché per l'acquisto dei relativi attrezzi e attrezzature pertinenti allo svolgimento delle diverse attività, iniziati anche precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, ai seguenti soggetti per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
a) Tiro a Segno Nazionale sezione di Tolmezzo: 100.000 euro;
b) Tiro a Segno Nazionale sezione di Trieste: 100.000 euro;
c) Tiro a Segno Nazionale sezione di Pordenone: 100.000 euro;
d) Tiro a Volo Porpetto: 50.000 euro;
e) Tiro a Segno Nazionale sezione di Cividale: 50.000 euro.
(2)
83. Per le finalità previste dal comma 82 i soggetti indicati presentano al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata del progetto preliminare, della relazione illustrativa e relativo quadro economico di spesa e della dimostrazione del possesso di idoneo titolo giuridico attestante la disponibilità del bene e l'autorizzazione a effettuare i lavori. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa, sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
84. Per le finalità previste dal comma 82 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 114.
85. Al fine di consentire il completamento dell'azione, sviluppata negli esercizi 2015 e 2016 per assicurare l'efficienza e la funzionalità della dotazione di impianti sportivi diffusi sul territorio del Friuli Venezia Giulia, perseguendo al contempo obiettivi di economia procedimentale e di snellimento delle procedure amministrative, viene mantenuta anche per l'esercizio 2017 la validità della graduatoria degli interventi ammissibili a contributo, approvata sulla base del "Bando per il finanziamento per l'anno 2015 di lavori di ordinaria manutenzione di impianti sportivi" di cui alla deliberazione della Giunta regionale 4 settembre 2015, n. 1720.
86. Per le finalità previste dal comma 85 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, con risorse a valere sull'esercizio 2017, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 87, i soggetti inseriti nella graduatoria di cui al comma 85, mediante scorrimento della graduatoria medesima.
87. Per le finalità previste dal comma 85 è destinata la spesa di 751.969,59 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 114.
88.  
( ABROGATO )
89.  
( ABROGATO )
90.  
( ABROGATO )
91.  
( ABROGATO )
92.  
( ABROGATO )
93.  
( ABROGATO )
94.  
( ABROGATO )
95.  
( ABROGATO )
96.  
( ABROGATO )
97.  
( ABROGATO )
97 bis.  
( ABROGATO )
98. Per le finalità previste dal comma 88 è destinata la spesa complessiva di 750.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 114.
99. Al fine di assicurare la continuità delle funzioni trasferite dalle Province alla Regione in materia di sport, l'Amministrazione regionale è autorizzata, per gli anni 2017-2018, a concedere contributi ad associazioni e società sportive, senza fini di lucro, per la realizzazione di manifestazioni sportive.
100. I termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi di cui al comma 99, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione e rendicontazione sono definiti con bandi approvati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività sportive.
101. Per le finalità previste dal comma 99 è destinata la spesa complessiva di 1 milione di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 114.
102. L'Amministrazione regionale, al fine di assicurare l'apertura e la fruibilità di infrastrutture sportive, è autorizzata a concedere annualmente ai Comuni di Claut e di Pontebba finanziamenti a sollievo degli oneri di gestione dei Palazzetti del ghiaccio, per un importo di 80.000 euro ciascuno.
103. Per le finalità previste dal comma 102 i contributi sono concessi a seguito della presentazione della domanda da parte dei soggetti di cui al comma 102, da effettuarsi al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, corredata di una relazione illustrativa e del piano finanziario relativo alla gestione del Palazzetto del ghiaccio.
104. Per le finalità previste dal comma 102 è destinata la spesa di 480.000 euro, suddivisa in ragione di 160.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 114.
105. L'Amministrazione regionale, al fine di assicurare l'apertura e la fruibilità di infrastrutture sportive, è autorizzata a concedere annualmente al Comune di Forni Avoltri un finanziamento a sollievo degli oneri di gestione del Centro Internazionale Biathlon di Piani di Luzza.
106. Per le finalità previste dal comma 105, il contributo è concesso a seguito della presentazione della domanda da parte del Comune di Forni Avoltri al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, corredata di una relazione illustrativa e del piano finanziario relativo alla gestione dell'impianto di cui al comma 105.
107. Per le finalità previste dal comma 105 è autorizzata la spesa complessiva di 90.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 114.
108. L'Amministrazione regionale, al fine di assicurare l'apertura e la fruibilità di infrastrutture sportive, è autorizzata a concedere annualmente al Comune di Forni di Sopra un finanziamento a sollievo degli oneri di gestione delle piste di sci nordico.
109. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 108 è presentata al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva corredata di una relazione illustrativa e di un piano finanziario relativo alla gestione dell'impianto di cui al comma 108. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
110. Per le finalità prevista dal comma 108 è destinata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 114.
111. Al fine di coniugare il principio del superiore interesse dei minori con le esigenze dei Comuni di disporre delle risorse necessarie a far fronte al complesso di funzioni a questi facenti capo, l'Amministrazione regionale, nell'ambito degli interventi di cui all' articolo 14 della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate), è autorizzata per il periodo dall'1 gennaio 2017 al 30 settembre 2017 a rimborsare in misura pari al 100 per cento le spese che restano a carico dei Comuni per l'accoglienza e l'ospitalità di minori stranieri non accompagnati sul proprio territorio, al netto dei contributi richiesti al Ministero dell'Interno per il tramite delle Prefetture.
112. Per le finalità previste dal comma 111 i Comuni, entro il trentesimo giorno del mese successivo ad ogni trimestre di riferimento, presentano domanda alla Direzione centrale competente in materia di immigrazione, allegando il prospetto riepilogativo già trasmesso alla Prefettura di competenza per la richiesta del rimborso previsto dal Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e contenente i dati anagrafici dei minori stranieri non accompagnati, la denominazione della struttura di accoglienza, il periodo e il numero dei giorni di accoglienza relativi a tutti i minori accolti in ogni singolo trimestre.
112 bis. Per la determinazione del contributo spettante a ciascun Comune, il prospetto riepilogativo di cui al comma 112 dovrà essere integrato, per ogni singolo minore, con l'importo totale della spesa sostenuta per lo stesso e con l'importo per il quale si chiede il contributo alla Direzione regionale competente. Il contributo complessivo spettante a ciascun Comune deriverà dalla differenza tra la spesa totale sostenuta e la quota di contributo a carico del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di competenza del Ministero dell'Interno.
112 ter. La struttura regionale competente in materia di immigrazione provvede a fissare i termini e le modalità di rendicontazione dei contributi, in conformità alla rendicontazione della spesa già presentata da ciascun Comune al Ministero dell'Interno per il tramite delle Prefetture.
112 quater. In sede di prima applicazione sono ammissibili le domande di contributo presentate entro il trentesimo giorno successivo al secondo trimestre di riferimento, unitamente alle richieste relative al primo trimestre.
113. Per le finalità previste dal comma 111 è destinata la spesa complessiva di 14 milioni di euro, suddivisa in ragione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 4 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 114.
114. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata Tabella G.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 12/2017
2Parole aggiunte al comma 82 da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 12/2017
3Comma 97 bis aggiunto da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 12/2017
4Comma 111 sostituito da art. 1, comma 1, lettera d), L. R. 12/2017
5Comma 112 sostituito da art. 1, comma 1, lettera d), L. R. 12/2017
6Comma 112 bis aggiunto da art. 1, comma 1, lettera e), L. R. 12/2017
7Comma 112 ter aggiunto da art. 1, comma 1, lettera e), L. R. 12/2017
8Comma 112 quater aggiunto da art. 1, comma 1, lettera e), L. R. 12/2017
9Parole sostituite alla lettera d) del comma 55 da art. 7, comma 15, lettera a), L. R. 31/2017
10Parole sostituite al comma 56 da art. 7, comma 15, lettera b), L. R. 31/2017
11Lettera c) del comma 57 abrogata da art. 7, comma 15, lettera c), L. R. 31/2017
12Parole aggiunte al comma 59 da art. 7, comma 15, lettera d), L. R. 31/2017
13Comma 59 bis aggiunto da art. 7, comma 15, lettera e), L. R. 31/2017
14Integrata la disciplina della lettera a) del comma 67 da art. 7, comma 59, L. R. 31/2017
15Comma 71 abrogato da art. 7, comma 60, L. R. 31/2017
16Parole sostituite al comma 20 da art. 7, comma 68, L. R. 31/2017
17Parole sostituite al comma 44 da art. 7, comma 69, lettera a), L. R. 31/2017
18Parole sostituite al comma 45 da art. 7, comma 69, lettera b), L. R. 31/2017
19Integrata la disciplina del comma 22 da art. 7, comma 77, L. R. 37/2017
20Parole sostituite al comma 77 da art. 12, comma 19, L. R. 45/2017
21Comma 109 sostituito da art. 1, comma 5, L. R. 12/2018
22Parole sostituite alla lettera d) del comma 67 da art. 1, comma 33, L. R. 12/2018
23Integrata la disciplina della lettera f) del comma 67 da art. 6, comma 44, L. R. 14/2018
24Parole sostituite alla lettera e) del comma 67 da art. 11, comma 1, L. R. 25/2018
25Comma 1 abrogato da art. 6, comma 6, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
26Comma 2 abrogato da art. 6, comma 6, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
27Comma 3 abrogato da art. 6, comma 6, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
28Comma 4 abrogato da art. 6, comma 6, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
29Comma 5 abrogato da art. 6, comma 6, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
30Comma 6 abrogato da art. 6, comma 6, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
31Comma 7 abrogato da art. 6, comma 6, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
32Comma 8 abrogato da art. 6, comma 6, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
33Comma 9 abrogato da art. 6, comma 6, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
34Comma 10 abrogato da art. 6, comma 6, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
35Comma 88 abrogato da art. 6, comma 6, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
36Comma 89 abrogato da art. 6, comma 6, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
37Comma 90 abrogato da art. 6, comma 6, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
38Comma 91 abrogato da art. 6, comma 6, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
39Comma 92 abrogato da art. 6, comma 6, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
40Comma 93 abrogato da art. 6, comma 6, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
41Comma 94 abrogato da art. 6, comma 6, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
42Comma 95 abrogato da art. 6, comma 6, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
43Comma 96 abrogato da art. 6, comma 6, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
44Comma 97 abrogato da art. 6, comma 6, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
45Comma 97 bis abrogato da art. 6, comma 6, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
46Comma 64 abrogato da art. 53, comma 1, L. R. 9/2019
47Comma 65 abrogato da art. 53, comma 1, L. R. 9/2019
48Lettera d) del comma 67 sostituita da art. 11, comma 24, L. R. 13/2019