stai visualizzando l'atto

LEGGE 23 febbraio 2001, n. 38

Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia.

note: Entrata in vigore della legge: 23-3-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/10/2021)
nascondi
Testo in vigore dal:  23-3-2001

Art. 15

(Istruzione musicale)
1. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sezione autonoma con lingua di insegnamento slovena del conservatorio di musica "Giuseppe Tartini" di Trieste. Con il medesimo decreto sono stabiliti i relativi organici del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario ed i relativi specifici ruoli; per un triennio su e da tali cattedre non sono consentiti trasferimenti e passaggi.
L'attuale organico di diritto del conservatorio di musica "Giuseppe Tartini" resta fermo per un triennio, fatta salva l'attivazione di nuovi insegnamenti e scuole nonché la definitiva stabilizzazione del corso di lingua italiana per stranieri.
2. Con ordinanza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica saranno fissate le modalità di funzionamento e le materie della sezione autonoma di cui al comma 1, nonché le modalità di reclutamento del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario. Ai fini del reclutamento del personale docente il servizio prestato nei centri musicali di lingua slovena "Glasbena matica" e "Emil Komel" è considerato alla stregua del servizio prestato in conservatori o istituti di musica pareggiati. Per il reclutamento del personale docente e non docente a tempo indeterminato o determinato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 425 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
3. Gli insegnanti della sezione autonoma di cui comma 1 fanno parte a pieno titolo del collegio dei professori del conservatorio, articolato in due sezioni, rispettivamente con insegnamento in lingua italiana e con insegnamento in lingua slovena. Per pareri e deliberazioni relativi a questioni e problematiche specifiche, quali le iniziative di sperimentazione, relative alla singola sezione, il direttore del conservatorio convoca solo la corrispondente sezione.
In tali casi le pronunce hanno valenza circoscritta alla sezione che le ha deliberate. L'attività di ciascuna sezione deve essere coerente con il piano annuale delle attività formative del conservatorio e con la programmazione didattico-artistica generale, la cui elaborazione compete al collegio plenario dei docenti.
4. Gli insegnanti della sezione autonoma con lingua di insegnamento slovena eleggono al loro interno un coordinatore della sezione medesima che è esonerato dall'attività di insegnamento per tutto il periodo dell'incarico. Gli atti del direttore del conservatorio concernenti la sezione autonoma sono adottati previo parere del coordinatore.
5. Il coordinatore di cui al comma 4, per la durata dell'incarico, è membro del consiglio di amministrazione del conservatorio di musica "Giuseppe Tartini", di cui fanno parte, altresì, due esperti, di cui uno appartenente alla minoranza slovena, designati dalla giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia.
6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 1.049 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
Nota all'art. 15:
- Il testo dell'art. 425 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994 è il seguente:
"Art. 425 (Reclutamento del personale docente). - 1.
Per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, della scuola elementare, degli istituti e scuole di istruzione secondaria e degli istituti d'arte e dei licei artistici con lingua di insegnamento slovena nelle province di Trieste e Gorizia sono indetti appositi concorsi per titoli ed esami e per soli titoli a norma del presente testo unico.
2. A tali concorsi sono ammessi i cittadini italiani di lingua materna slovena in possesso dei requisiti prescritti dai precedenti articoli.
3. Per l'ammissione ai concorsi a cattedre di lingua italiana e di lingua e lettere italiane negli istituti e scuole con lingua di insegnamento slovena è richiesta adeguata conoscenza della lingua slovena, da dimostrare, sia per l'ammissione ai concorsi per titoli ed esami sia per l'ammissione ai concorsi per soli titoli con un colloquio dinanzi ad una commissione di tre membri nominata dal sovrintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia.
4. Sono esonerati dal colloquio di cui al comma 3 gli aspiranti che abbiano insegnato lingua italiana per almeno tre anni nelle scuole con lingua di insegnamento slovena.
5. Nei concorsi a posti di docente della scuola materna e della scuola elementare e a cattedre di istituti o scuole di istruzione secondaria e degli istituti d'arte e licei artistici diverse da quelle di lingua italiana e di lingua e lettere italiane, le prove dei concorsi per titoli ed esami si svolgono in lingua slovena; ai concorsi per soli titoli sono ammessi esclusivamente coloro che hanno maturato l'anzianità di servizio di cui alla lettera b) dell'art. 401 nelle scuole con lingua di insegnamento slovena.
6. Ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento slovena sono ammessi anche coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero dichiarato equipollente dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ai soli fini dell'ammissione ai predetti concorsi".