LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 agosto 2015, n. 20

Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  11/08/2015
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 6
 (Finalità 5 - Attività culturali, ricreative e sportive)
1. Alla legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 dell'articolo 7 la parola << del >> è sostituita dalle seguenti: << dei dati forniti dal >>;

b)
il comma 1 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:
<<1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), la Regione promuove e finanzia progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà. I progetti possono essere proposti da organismi di produzione, programmazione o promozione che organizzino festival o rassegne.>>;

c)
al comma 3 dell'articolo 20, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
<<b bis) stabilisce i criteri e le modalità per la concessione del finanziamento, ivi comprese le tipologie di spese ammissibili.>>;

d)   ( ABROGATA )
e) al comma 2 dell'articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
alla lettera a) le parole << Friuli Venezia Giulia >> sono soppresse;

2)
alla lettera c) l'espressione: << (USCI) >> è sostituita dalla seguente: << (USCI FVG) >>;

f) all'articolo 30 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. La Regione promuove la realizzazione di una residenza culturale presso la Villa Manin di Passariano anche al fine della partecipazione al progetto previsto dall'articolo 45 del decreto 1° luglio 2014 recante "Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 " del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. La realizzazione e la permanenza della residenza è disciplinata da un accordo tra la Regione e l'Azienda speciale Villa Manin, il cui contenuto è approvato dalla Giunta regionale.>>;

2)
il comma 3 è abrogato;

g)   ( ABROGATA )
2. Per l'esercizio 2015 l'importo stanziato dalla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 28 (Bilancio di previsione per gli anni 2015-2017 e per l'anno 2015), è destinato alla Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine per complessivi 70.000 euro ai sensi dell' articolo 15 della legge regionale 16/2014 .
3. Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 6495 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 a valere sulla riduzione di pari importo prevista alla tabella F di cui la comma 58 a carico della medesima unità di bilancio e del capitolo 6494 del medesimo stato di previsione della spesa.
4.  
( ABROGATO )
(5)
5. Alla legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
prima dell'articolo 18 è inserito il seguente:
<<Art. 18 ante
  (Rimodulazione destinazione fondi statali a favore della minoranza linguistica slovena)
1. Ai fini della rimodulazione prevista dall' articolo 1, comma 524, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge di stabilità 2015), l'Amministrazione regionale determina nella legge finanziaria regionale la destinazione percentuale delle risorse statali per gli interventi e le iniziative di cui agli articoli 18, 19 e 20 della presente legge in attuazione, rispettivamente, delle finalità di cui agli articoli 8, 16 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena nella Regione Friuli Venezia Giulia).>>;

b)
al comma 1 dell'articolo 18 le parole << i contributi annui assegnati dallo Stato per le finalità di cui all' articolo 16, comma 1, della legge 38/2001 >> sono sostituite dalle seguenti: << i fondi statali secondo la ripartizione determinata ai sensi dell'articolo 18 ante della presente legge >>;

c)
al comma 1 dell'articolo 19 le parole << Ai fini dell'assegnazione alla Regione dei contributi annui statali di cui all' articolo 8 della legge 38/2001 , >> sono sostituite dalle seguenti: << Sulla base della ripartizione dei fondi statali determinata ai sensi dell'articolo 18 ante della presente legge, >>;

d)
al comma 1 dell'articolo 20 le parole << Il contributo annuo disposto dallo Stato per le finalità previste dall' articolo 21, comma 3, della legge 38/2001 >> sono sostituite dalle seguenti: << L'importo dei fondi statali risultante dalla ripartizione determinata ai sensi dell'articolo 18 ante della presente legge >>.

6. Il termine di rendicontazione dei contributi concessi per le annualità 2013 e 2014 a favore delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale in applicazione dei regolamenti emanati con decreto del Presidente della Regione 14 agosto 2009, n. 237 (Regolamento per la concessione di contributi a favore delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell' articolo 8 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 come da ultimo modificata dalla legge regionale n. 17/2008 ), e con decreto del Presidente della Regione 24 agosto 2010, n. 19 (Regolamento per la determinazione dei criteri di ripartizione e le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui all'articolo 2, commi 28 e 29, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008)), è fissato al 30 settembre 2015, salvo non sia stato concesso un termine più lungo.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, ai sensi dell' articolo 4, comma 4, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), un contributo di 13.800 euro al Convitto Nazionale Paolo Diacono di Cividale del Friuli (Udine) per la realizzazione del progetto "Studiare in Friuli: borse di studio a favore di studenti di scuole secondarie di secondo grado per soggiorni in regione di giovani discendenti di corregionali all'estero".
8. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 7 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport e solidarietà entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
9. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa di 13.800 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5046 e del capitolo 5221 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione <<Contributo al Convitto Nazionale Paolo Diacono di Cividale del Friuli (Udine) per la realizzazione del progetto Studiare in Friuli: borse di studio a favore di studenti di scuole secondarie di secondo grado per soggiorni in regione di giovani discendenti di corregionali all'estero>>.
10. Nelle more del riordino della normativa regionale in materia di valorizzazione dei beni culturali, per le finalità di cui agli articoli 22 e 23 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 (Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli-Venezia Giulia), nonché dell' articolo 30 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2015 gli importi indicati alla tabella Y ai Musei multipli, grandi e di interesse regionale che hanno regolarmente presentato domanda di contributo per l'esercizio in corso ai sensi del regolamento per l'attuazione degli interventi regionali previsti per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali di interesse regionale dal titolo I della legge regionale 60/1976 , emanato con decreto del Presidente della Regione 13 giugno 2006, n. 0177/Pres.
Tabella Y - riferita al comma 10
Contributi ai Musei multipli, grandi e di interesse regionale
Provincia di GoriziaMusei Provinciali di Gorizia64.000
Comune di PordenoneMuseo Civico d'Arte53.000
Comune di PordenoneMuseo Civico delle Scienze52.000
Comune di TriesteCivici Musei di Storia ed Arte e Civico Museo teatrale "C. Schmidl"80.000
Comune di TriesteCivici Musei Scientifici74.000
Comune di TriesteCivico Museo Revoltella - Galleria d'Arte Moderna69.000
Comune di UdineCivici Musei e Gallerie di Storia e Arte96.000
Comune di UdineMuseo Friulano di Storia Naturale56.000
Arcidiocesi di UdineMuseo Diocesano e Gallerie del Tiepolo37.000
Fondazione Museo Carnico delle Arti Popolari "Michele Gortani"Museo Carnico delle Arti Popolari "Michele Gortani"37.000
Comunità Ebraica di TriesteMuseo della Comunità Ebraica di Trieste "Carlo e Vera Wagner"28.000
TOTALE (cap 5216)€ 646.000


11. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la struttura competente in materia di valorizzazione dei beni culturali concede il contributo. Con il decreto di concessione è erogato un acconto nella misura dell'80 per cento del contributo concesso. Sono ammissibili le spese rientranti nelle tipologie previste dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 177/2006.
12. Ai fini della rendicontazione il beneficiario presenta, entro il termine perentorio del 29 febbraio 2016 e con le modalità di cui agli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), la documentazione giustificativa della spesa per un importo non inferiore al contributo concesso, nonché l'ulteriore documentazione eventualmente richiesta con il decreto di concessione.
13.  
( ABROGATO )
(1)
14. Il beneficiario di incentivi regionali concessi dalla Direzione competente in materia di beni culturali per interventi su beni immobili di notevole valore artistico, storico o culturale ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili stessi per la durata di cinque anni decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal certificato di regolare esecuzione o di collaudo.
15. In deroga all' articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000 , in caso di successione a causa di morte nella titolarità del diritto di proprietà di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale che beneficiano degli incentivi regionali di cui al comma 14, nonché in caso di trasferimento a titolo gratuito del diritto di proprietà di tali immobili, non trova applicazione l'articolo 49, comma 1, della legge regionale medesima a condizione che il soggetto che acquisisce il diritto di proprietà continui a mantenere la destinazione del bene immobile sino alla scadenza del termine di cui al comma 14.
16.
I commi 26 e 27 dell' articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), sono abrogati.

17. L' articolo 6, comma 27, della legge regionale 24/2009 continua ad applicarsi alle istanze presentate ai sensi dell'articolo 6, comma 27 stesso, prima dell'entrata in vigore della presente legge.
18. All' articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 10, lettera f), la cifra << 50.000 >> è sostituita dalla seguente: << 100.000 >>;

b)
al comma 24 le parole << di inizio lavori >> sono sostituite dalle seguenti: << per il quale è richiesta la proroga >>;

c)
al comma 47, lettera c), la cifra << 245.000 >> è sostituita dalla seguente: << 295.000 >>;

d)
al comma 47, lettera d), la cifra << 140.000 >> è sostituita dalla seguente: << 170.000 >>.

19. Per le finalità previste dal disposto di cui all' articolo 6, comma 10, lettera f), della legge regionale 27/2014 , come modificata dalla lettera a) del comma 18, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5043 e del capitolo 5549 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
20. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 6, comma 47, lettera c) e lettera d), della legge regionale 27/2014 , come modificate rispettivamente dalle lettere c) e d) del comma 18, è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6580 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
21. All' articolo 6 della legge regionale 27/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 87 le parole << a copertura degli oneri in linea capitale e interessi derivanti dal mutuo che la Fondazione medesima stipulerà per interventi finalizzati al restauro e alla conservazione di Villa Louise >> sono sostituite dalle seguenti: << per la realizzazione di interventi finalizzati al restauro e alla conservazione di Villa Louise, nella prospettiva del riutilizzo della Villa stessa, anche come sede di incubatori per imprese culturali e creative o di residenze d'artista >>;

b)
dopo il comma 87 è inserito il seguente:
<<87 bis. La spesa ammissibile per la realizzazione degli interventi di cui al comma 87 comprende anche gli interessi per l'ammortamento dei mutui eventualmente contratti per finanziarne l'esecuzione.>>;

c)
al comma 90 le parole << a copertura degli oneri in linea capitale e interessi derivanti dal mutuo che l'Azienda medesima stipulerà >> sono soppresse;

d)
dopo il comma 90 è inserito il seguente:
<<90 bis. La spesa ammissibile per la realizzazione degli interventi di cui al comma 90 comprende anche gli interessi per l'ammortamento dei mutui eventualmente contratti per finanziarne l'esecuzione.>>;

e)
al comma 105, dopo le parole << di ultimazione dei lavori >>, sono aggiunte le seguenti: << , nonché di rendicontazione delle spese sostenute >>.

22. Al fine di consentire la piena operatività nonché il consolidamento della rete tra le istituzioni museali della Carnia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a mettere a disposizione della Fondazione Museo Carnico delle Arti Popolari "Michele Gortani" di Tolmezzo, con oneri a carico dell'Amministrazione stessa, personale di ruolo nel limite massimo di due unità e per la durata da definirsi nei provvedimenti di messa a disposizione.
23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Seminario diocesano di Concordia - Pordenone un contributo straordinario per l'acquisto e la posa in opera di scaffalature, arredi e attrezzature e per il trasferimento dei volumi, destinati a rendere operativa la nuova sede della biblioteca del Seminario stesso.
24. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 23, corredata di una relazione illustrativa dell'iniziativa e del relativo preventivo di spesa, è presentata alla struttura competente in materia di valorizzazione dei beni culturali entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il contributo è concesso in misura pari al cento per cento della spesa ammissibile, entro il limite delle risorse disponibili, con decreto da emanare entro novanta giorni dal ricevimento della domanda. Con il decreto di concessione è disposta inoltre l'erogazione del 70 per cento del contributo ed è fissato il termine di rendicontazione della spesa. Il rendiconto è presentato per un importo non inferiore all'ammontare del contributo stesso. 25 Per le finalità previste dal comma 23 è autorizzata la spesa di 370.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5054 e del capitolo 5229 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione <<Contributo al Seminario Diocesano di Concordia-Pordenone per l'acquisto di scaffalature, arredi e attrezzature>>.
26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Biblioteca nazionale slovena e degli studi un contributo straordinario di 95.000 euro per le spese tecniche relative alla ristrutturazione dei locali ubicati nell'edificio di cui all' articolo 19 della legge 38/2001 sito a Gorizia, corso Verdi n. 52, già "Trgovski dom", consegnati in gestione dall'Amministrazione regionale alla Biblioteca stessa con verbale n. 28 di data 11 marzo 2015.
27. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 26 è presentata alla struttura amministrativa competente in materia di lingue minoritarie, corredata da una relazione illustrativa degli interventi da realizzare, da un quadro economico e un cronoprogramma delle fasi di progettazione.
28. Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzata la spesa di 95.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.4.2.5044 e del capitolo 5002 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione <<Contributo straordinario alla "Biblioteca nazionale slovena e degli studi" per le spese tecniche relative alla ristrutturazione dell'immobile "Trgovski dom" sito in Gorizia>>.
29. All' articolo 6 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 14 le parole << sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge >> sono sostituite dalle seguenti: << il 30 settembre dell'anno in cui sono stanziate a bilancio le relative risorse >>;

b)
al comma 25 le parole << sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge >> sono sostituite dalle seguenti: << il 30 settembre dell'anno in cui sono stanziate a bilancio le relative risorse >>.

30. All' articolo 4 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << di proprietà di enti pubblici del >> sono sostituite dalle seguenti: << siti in >>;

b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Possono beneficiare degli incentivi di cui al presente articolo:
a) gli enti pubblici e le associazioni e società sportive non professionistiche senza fine di lucro, proprietari di impianti sportivi di cui al comma 1;
b) le associazioni e società sportive non professionistiche senza fine di lucro che dispongono di idoneo titolo giuridico ad effettuare i lavori di cui al comma 1 su impianti sportivi siti in Friuli Venezia Giulia di proprietà di enti pubblici.>>.

31. In relazione alle modifiche dell' articolo 4 della legge regionale 8/2003 , previste dal comma 30, lettere a) e b), all'unità di bilancio 5.1.1.1090 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015:
a)
la denominazione del capitolo 4969 è sostituita dalla seguente: << Incentivi ad enti pubblici proprietari di impianti sportivi siti in Friuli Venezia Giulia per lavori di ordinaria manutenzione >>;

b)
la denominazione del capitolo 4971 è sostituita dalla seguente: << Incentivi per lavori di ordinaria manutenzione di impianti sportivi siti in Friuli Venezia Giulia ad associazioni e società sportive non professionistiche senza fini di lucro proprietarie degli stessi o che dispongono di idoneo titolo giuridico ad effettuare lavori su impianti sportivi di proprietà di enti pubblici >>.

32. Alla legge regionale 24 novembre 1980, n. 64 (Norme di coordinamento tra le Regioni interessate al funzionamento dell'Istituto regionale per le Ville Venete), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al primo comma dell'articolo 2, al primo e al terzo comma dell'articolo 3, al primo comma dell'articolo 4 e al primo comma dell'articolo 6, le parole << all'istruzione, alla formazione professionale, alle attività culturali ed ai beni ambientali e culturali >> sono sostituite dalle seguenti: << competente in materia di beni culturali >>;

b)
al secondo comma dell'articolo 3 le parole << 3 membri designati >> sono sostituite dalle seguenti: << un membro designato >>;

c)   ( ABROGATA )
(8)
33.  
( ABROGATO )
34. In via di interpretazione autentica dell' articolo 18 della legge regionale 11/2013 , per "interventi e progetti nel settore culturale" si intendono gli interventi e i progetti in materia di attività culturali, beni culturali, tutela delle diversità linguistiche e promozione della cultura regionale.
35. Al fine di agevolare il superamento dei pregiudizi economici al funzionamento della stampa in lingua slovena, derivanti dalla diminuzione delle risorse statali a sostegno dei giornali quotidiani e dei periodici in lingua slovena del Friuli Venezia Giulia, e nelle more del riordino delle provvidenze statali per l'editoria nelle lingue minoritarie, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai seguenti soggetti i contributi straordinari a fianco di ciascuno indicati a sostegno dell'attività editoriale dei medesimi enti per l'anno 2015:
a) Società PR.A.E. - Promozione attività editoriale s.r.l. di Trieste: 600.000 euro;
b) Società cooperativa a r.l. Novi Matajur di Cividale del Friuli (UD): 150.000 euro.
36. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 35 è presentata al Servizio competente in materia di lingue minoritarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
37. Gli oneri pari a 750.000 euro per l'anno 2015 derivanti dal disposto di cui al comma 35, lettere a) e b), fanno carico all'unità di bilancio 5.4.1.5044 e al capitolo 5583 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la tabella F di cui al comma 58.
38. L'incremento del Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena di cui all' articolo 18, comma 1, della legge regionale 26/2007 , istituito nel bilancio regionale in attuazione dell' articolo 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), previsto per complessivi 500.000 euro, fa carico all'unità di bilancio 5.4.1.5044 e rispettivamente al capitolo 5581 per l'importo di 332.500 euro, al capitolo 5583 per l'importo di 115.000 euro e al capitolo 5591 per l'importo di 52.500 euro a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la tabella F di cui al comma 58.
39. Per la ripartizione delle risorse di cui al comma 38 la misura degli ulteriori stanziamenti destinati agli enti e categorie di cui all' articolo 18 della legge regionale 26/2007 è definita dalla Giunta regionale in base alle percentuali indicate alla tabella O della legge regionale 27/2014 .
40. Gli ulteriori contributi assegnati ai sensi del comma 38 agli enti di preminente rilevanza e interesse per la minoranza linguistica slovena indicati all'articolo 18, commi 3, 4, 5 e 6, della legge regionale 26/2007 per la loro attività istituzionale, nell'esercizio 2015, sono erogati in un'unica soluzione anticipata. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
41. Allo scopo di pervenire entro il 31 dicembre 2017 alla fusione degli enti della minoranza linguistica slovena indicati all' articolo 15, comma 2, della legge 38/2001 che svolgono attività musicale e di educazione musicale e in prospettiva della diffusione, in attuazione della riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione scolastico italiano, dell'insegnamento musicale nelle scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue della regione Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata, in via transitoria e per il solo anno 2015, a concedere un contributo straordinario di 150.000 euro al Centro sloveno di educazione musicale-Slovenski center za glasbeno vzgojo "Emil Komel" di Gorizia a sostegno dell'attività istituzionale del medesimo ente nell'anno 2015.
42. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 41 è presentata al Servizio competente in materia di lingue minoritarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
43. Gli oneri pari a 150.000 euro per l'anno 2015 derivanti dal disposto di cui al comma 41 fanno carico all'unità di bilancio 5.4.1.5044 e al capitolo 5581 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la tabella F di cui al comma 58.
44. In via transitoria e per il solo anno 2015, nelle more del riordino della normativa per la valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia, le risorse di cui al Fondo regionale per la valorizzazione dei dialetti di origine veneta di cui all' articolo 11 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 5 (Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia), a valere per 40.000 euro sul capitolo di spesa 5554 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, sono assegnate sulla base di un avviso pubblico, ai sensi dell' articolo 36 della legge regionale 7/2000 .
45. Nell'avviso pubblico di cui al comma 44, approvato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli interventi di valorizzazione dei dialetti di origine veneta da sostenere, tra gli interventi indicati al capo III della legge regionale 5/2010 , i criteri e le modalità di selezione dei progetti e presentazione della domanda. La selezione dei progetti è effettuata mediante valutazione comparata sulla base dei criteri stabiliti dall'avviso, sentito il Comitato regionale per la valorizzazione dei dialetti di origine veneta di cui all' articolo 10 della legge regionale 5/2010 .
46. Al fine di agevolare il superamento dei pregiudizi economici connessi alle nuove modalità di erogazione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) di cui al decreto 1° luglio 2014 recante "Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 " del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai seguenti soggetti i contributi straordinari a fianco di ciascuno indicati:
a) La Contrada -Teatro stabile di Trieste: 120.000 euro;
b) associazione corale goriziana "Seghizzi" di Gorizia: 20.000 euro;
c) associazione culturale "Maestro Rodolfo Lipizer" ONLUS di Gorizia: 20.000 euro;
d) associazione Amici della Musica "Salvator Gandino" di Porcia: 20.000 euro;
e) associazione "Chamber Music" di Trieste: 20.000 euro.
47. Le domande di contributo di cui al comma 46 sono presentate al Servizio competente in materia di attività culturali entro il termine perentorio del 15 settembre 2015. Ai procedimenti si applicano le disposizioni di cui al regolamento in materia di concessione e di erogazione di incentivi per attività culturali, in attuazione dell'articolo 6, commi 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 e 62, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), emanato con decreto del Presidente della Regione 25 marzo 2014, n. 51.
48. Per le finalità previste dal disposto di cui al comma 46, lettera a), è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 5003 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione <<Contributo straordinario a La Contrada-Teatro stabile di Trieste per agevolare il superamento dei pregiudizi economici connessi alle nuove modalità di erogazione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS)>>.
49. Per le finalità previste dal disposto di cui al comma 46, lettere b), c), d) ed e), è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 5005 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione <<Contributo straordinario all'associazione corale goriziana "Seghizzi" di Gorizia, all'associazione culturale "Maestro Rodolfo Lipizer" ONLUS di Gorizia, all'associazione Amici della Musica "Salvator Gandino" di Porcia e all'associazione "Chamber Music" di Trieste per agevolare il superamento dei pregiudizi economici connessi alle nuove modalità di erogazione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS)>>.
50.  
( ABROGATO )
(6)
51. Con riferimento agli incentivi concessi dall'Amministrazione regionale in materia di tutela delle diversità linguistiche e promozione della cultura regionale, l'importo del finanziamento non supera quanto necessario per coprire le perdite di esercizio e un utile ragionevole ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nel periodo in questione.
52. Se i finanziamenti eccedono l'utile ragionevole il contributo è rideterminato applicando allo stesso una riduzione pari all'importo eccedente.
53. Se l'utile o l'avanzo comportano la restituzione di una somma di denaro gli interessi sono dovuti solo successivamente allo scadere del termine fissato nella richiesta di restituzione.
54. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione MittelFest un contributo straordinario di 40.000 euro per la realizzazione, in collaborazione con il Festival delle Nazioni di Città di Castello, di un concerto internazionale dedicato al ricordo dei caduti, nell'ambito delle celebrazioni del centenario della prima Guerra mondiale.
55. La domanda di contributo di cui al comma 54 è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali entro il termine perentorio del 15 settembre 2015. Al procedimento si applicano le disposizioni di cui al regolamento in materia di concessione e di erogazione di incentivi per attività culturali, in attuazione dell'articolo 6, commi 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 e 62, della legge regionale 23/2013 , emanato con decreto del Presidente della Regione 51/2014.
56. Per le finalità di cui al comma 54 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5047 e del capitolo 5006 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione <<Contributo straordinario all'Associazione MittelFest per la realizzazione, in collaborazione con il Festival delle Nazioni di Città di Castello, di un concerto internazionale dedicato al ricordo dei caduti, nell'ambito delle celebrazioni del centenario della prima Guerra mondiale>>.
57. A fronte dell'ulteriore successivo stanziamento a valere sul capitolo di spesa 6251 dello stato di previsione della spesa per il bilancio pluriennale 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, le domande di contributo di cui all' articolo 6, comma 6, della legge regionale 23/2013, sono presentate entro il termine perentorio del 30 novembre 2015. Ai procedimenti si applicano le disposizioni di cui al regolamento in materia di concessione e di erogazione di incentivi per attività culturali, in attuazione dell'articolo 6, commi 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 e 62, della legge regionale 23/2013, emanato con decreto del Presidente della Regione 51/2014.
58. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella F.
Note:
1Comma 13 abrogato da art. 49, comma 1, lettera n), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016, a seguito dell'abrogazione dell'art. 10, L.R. 10/2000.
2Parole sostituite al comma 57 da art. 18, comma 1, L. R. 26/2015
3Parole sostituite al comma 33 da art. 3, comma 7, L. R. 33/2015
4Parole sostituite al comma 14 da art. 3, comma 13, L. R. 33/2015
5Comma 4 abrogato da art. 34, comma 1, lettera a), L. R. 2/2016 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 32/2002, a decorrere dall'1/6/2016.
6Comma 50 abrogato da art. 34, comma 1, lettera b), L. R. 2/2016 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 10/2008, a decorrere dall'1/6/2016.
7Comma 23 sostituito da art. 9, comma 6, L. R. 7/2016
8Lettera c) del comma 32 abrogata da art. 9, comma 1, L. R. 17/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 3, terzo comma, L.R. 64/1980.
9Parole sostituite al comma 41 da art. 7, comma 13, L. R. 24/2016
10Lettera g) del comma 1 abrogata da art. 49, comma 2, lettera b), L. R. 6/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 32 bis, c. 1 bis, L.R. 16/2014.
11Comma 33 abrogato da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 10/2020
12Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 13/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 21, c. 2, L.R. 16/2014.