LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 maggio 2011, n. 6

Disposizioni in materia di attività estrattive e di risorse geotermiche.

TESTO VIGENTE dal 21/07/2016

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/06/2011
Materia:
220.04 - Miniere, cave e torbiere
440.07 - Fonti energetiche
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 1

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera u), L. R. 12/2016
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera u), L. R. 12/2016
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera u), L. R. 12/2016
Art. 4

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 65, comma 1, lettera p), L. R. 11/2015
2Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera u), L. R. 12/2016
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera u), L. R. 12/2016
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera u), L. R. 12/2016
Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera u), L. R. 12/2016
Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera u), L. R. 12/2016
Art. 9

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera u), L. R. 12/2016
Art. 10

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera u), L. R. 12/2016
Art. 11

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera u), L. R. 12/2016
Art. 12

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera u), L. R. 12/2016
Art. 13

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera u), L. R. 12/2016
Art. 14

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera u), L. R. 12/2016
Art. 15

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera u), L. R. 12/2016
Art. 16

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera u), L. R. 12/2016
Art. 17

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera u), L. R. 12/2016
Art. 18

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera u), L. R. 12/2016
Art. 19

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera u), L. R. 12/2016
Art. 20

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera u), L. R. 12/2016
Art. 21

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera u), L. R. 12/2016
Art. 22
1. All' articolo 5 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell' articolo 34 della legge regionale 21/2007 ), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 39 le parole << dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 9 dicembre 1986, n. 896 (Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche) >> sono sostituite dalle seguenti: << dell'articolo 16, commi 1, 2 e 10 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell' articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99 ) >>;

b)
al comma 40 dopo le parole << dell' articolo 15, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 9 (Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali) >> sono aggiunte le seguenti: << , nonché dell'articolo 3, comma 11, e dell' articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 22/2010 >>.

Art. 23
 (Ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche)
1. In attuazione dell' articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell' articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99 ), sono disciplinati e definiti con regolamenti regionali.
a) i criteri e le modalità di valutazione dei requisiti tecnici ed economici dei soggetti richiedenti i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione d'interesse locale;
b) i contenuti dei programmi di lavoro in relazione all'entità delle risorse geotermiche disponibili, nonché all'estensione e alla conformazione dei territori interessati;
c) i criteri per il rilascio delle proroghe dei permessi di ricerca e per i casi di riduzione o restituzione delle aree;
d) le procedure specifiche per il rilascio dei titoli minerari e la disciplina dei rapporti di contitolarità;
e) le prescrizioni specifiche relative al reinserimento dei fluidi;
f) i limiti e le prescrizioni per l'esercizio delle operazioni di sfruttamento di piccole utilizzazioni locali su aree già oggetto di titoli per la coltivazione di risorse geotermiche di interesse locale.
f bis) la modulistica relativa agli adempimenti connessi alle attività di ricerca e di coltivazione delle risorse geotermiche, nonché di polizia mineraria di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee), e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave).
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono approvati previo parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta; decorso tale termine si prescinde dal parere.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 202, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2Lettera f bis) del comma 1 aggiunta da art. 202, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
Art. 24
1.
Dopo la lettera c bis) del comma 26 dell'articolo 18 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), è aggiunta la seguente:
<<c ter) gli scarichi delle acque utilizzate per scopi geotermici, a condizione che tali acque non siano utilizzate nell'ambito di cicli produttivi e che non siano sottoposte a trattamenti chimici.>>.

Art. 25
 (Piccole utilizzazioni di calore geotermico)
1. Le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico di cui all' articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22/2010 , sono sottoposte alle disposizioni speciali sulle acque sotterranee di cui al Titolo II del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), con le modalità previste dalla legge regionale 16/2002 .
2. In attuazione dell'articolo 10, comma 5, e dell' articolo 17, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 22/2010 , le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo medesimo, sono disciplinate con regolamento regionale, previo parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta; decorso tale termine si prescinde dal parere.
Art. 26
1.
L' articolo 15 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), è sostituito dal seguente:
<<Art. 15
 (Classificazione del territorio regionale)
1. Il quadro conoscitivo del territorio regionale viene delineato, sulla base della classificazione del territorio stesso definita dal piano per l'assetto idrogeologico di riferimento, ai sensi dell' articolo 65 del decreto legislativo 152/2006 , in ambiti caratterizzati da un diverso grado di pericolosità sotto il profilo geologico, idraulico e valanghivo, ai fini della previsione e della prevenzione dei relativi rischi.
2. La classificazione di cui al comma 1 è recepita dal Comune per il territorio di competenza in uno studio costituito dai seguenti elaborati:
a) relazione geologica, geologico-tecnica e idraulica che evidenzi la compatibilità tra le previsioni dello strumento di pianificazione comunale e le condizioni del territorio sotto il profilo geologico, idraulico e valanghivo;
b) rappresentazioni cartografiche che, quale strumento di sintesi delle rilevate caratteristiche del territorio, considerino in particolare le eventuali situazioni di pericolo, di danno e di alterazione dell'assetto del territorio.
3. Gli ambiti territoriali di cui al comma 1 sono individuati a scala comunale, come segue:
a) aree sicure ai fini edificatori o infrastrutturali che, sulla base della conoscenza del territorio, all'atto della predisposizione dello studio di cui al comma 2, non risultino caratterizzate da situazioni di pericolosità sotto il profilo geologico, idraulico e valanghivo;
b) aree che, in caso di destinazione d'uso a fini edificatori o infrastrutturali, possono assumere un carattere di pericolosità sotto il profilo geologico, idraulico e valanghivo;
c) aree pericolose ai fini edificatori o infrastrutturali che, sulla base della conoscenza del territorio all'atto della predisposizione dello studio di cui al comma 2, risultino caratterizzate da situazioni di pericolosità sotto il profilo geologico, idraulico e valanghivo, eventualmente suddivise in subaree qualificate da diversi gradi di pericolosità.
4. Lo studio di cui al comma 2 fa parte integrante degli elaborati dello strumento di pianificazione comunale ed è sottoscritto da tecnici laureati abilitati, ciascuno per il settore di propria competenza.
5. I Comuni trasmettono lo studio di cui al comma 2 alla struttura regionale competente in materia, ai fini della verifica sulla conformità dei contenuti dello studio alle condizioni geologiche, idrauliche e valanghive del territorio. L'esito della verifica è reso noto al Comune interessato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dello studio.
6. I Comuni, in caso di calamità naturale i cui effetti, per gravità ed estensione, impongano l'adozione di una variante dello strumento di pianificazione comunale, o qualora intervengano modificazioni dell'assetto della sicurezza idrogeologica del proprio territorio, provvedono ad aggiornare la perimetrazione degli ambiti territoriali di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto dal piano per l'assetto idrogeologico di riferimento.>>.

Art. 27
1.
Al comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 24 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 e del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell' art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999 n. 7 ), dopo la parola << Trieste >> sono aggiunte le seguenti: << , nonché a sostenere gli interventi di cui all' articolo 6 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia), e di cui ai commi 1 e 2 dell' articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), effettuati mediante delegazione amministrativa all'Ente per la Zona Industriale di Trieste (EZIT), con le modalità previste dall'articolo 5 del decreto del Ministro dell'ambiente 18 settembre 2001, n. 468 (Regolamento recante "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale"). >>.

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all' articolo 4, comma 5, della legge regionale 19/2004 , come modificato dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 2.4.2.1053 e ai capitoli 2433, 2466 e 2467 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
3. La Regione, ai fini dell'utilizzo dei fondi che finanziano la politica regionale unitaria comunitaria e nazionale, è autorizzata ad aggiornare il "Piano di bonifica delle aree inquinate del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia", approvato con deliberazione della Giunta regionale 28 aprile 1995, n. 1976, limitatamente alle aree dei siti di interesse nazionale perimetrati ai sensi dei decreti ministeriali 24 febbraio 2003 (Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Trieste e perimetrazione del sito di interesse nazionale della laguna di Grado e Marano).
Art. 28
 (Rinvio dinamico)
1. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari contenuto nella presente legge, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e delle integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.