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DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 2010, n. 22

Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99. (10G0037)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/03/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/2024)
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Testo in vigore dal:  11-3-2010

Art. 17

Iniziative pro-concorrenziali
1. Per il Mare il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la terraferma le regioni, nell'ambito della propria competenza, possono emanare uno o più disciplinari tipo per le attività previste dal presente decreto legislativo, in particolare relativamente a:
a) i criteri e le modalità di valutazione dei requisiti tecnici ed economici che devono possedere i richiedenti i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione d'interesse nazionale e locale;
b) i contenuti dei programmi di lavoro in relazione all'entità delle risorse geotermiche disponibili ed all'estensione ed alla conformazione dei territori interessati;
c) i criteri per il rilascio delle proroghe dei permessi di ricerca e per i casi di riduzione o restituzione delle aree;
d) i criteri per la valutazione delle compensazioni per i trasferimenti della titolarità del ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione;
e) i criteri per lo sfruttamento congiunto di risorse geotermiche e di sostanze associate rinvenute;
f) le procedure specifiche per il rilascio dei titoli minerari e la disciplina dei rapporti di contitolarità;
g) le modalità per la revoca delle concessioni di coltivazione in caso di ampliamento del campo geotermico;
h) le prescrizioni specifiche relative al reinserimento dei fluidi;
i) i limiti e le prescrizioni per il rilascio di concessioni di risorse geotermiche di interesse locale su aree già oggetto di concessioni di coltivazione di risorse geotermiche di interesse nazionale;
l) i limiti e le prescrizioni per l'esercizio delle operazioni di sfruttamento di piccole utilizzazioni locali su aree già oggetto di titoli per la coltivazione di risorse geotermiche di interesse nazionale o locale e o in aree considerate inidonee allo sfruttamento geotermico;
m) i limiti e le prescrizioni per l'esercizio delle operazioni di sfruttamento di piccole utilizzazioni locali sottoposte sola dichiarazione di inizio attività.
2. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare emana i disciplinari di cui al comma 1 sentita la CIRM.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere il coinvolgimento, per problematiche di particolare rilievo, della CIRM nelle procedure di propria competenza, nonché l'avvalimento, per problematiche tecniche specifiche, dei «Laboratori di analisi e di sperimentazione per il settore minerario ed energetico» dell'UNMIG del Ministero dello sviluppo economico.