LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 maggio 2011, n. 6

Disposizioni in materia di attività estrattive e di risorse geotermiche.

TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/06/2011
Materia:
220.04 - Miniere, cave e torbiere
440.07 - Fonti energetiche
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 1

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera u), L. R. 12/2016
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera u), L. R. 12/2016
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera u), L. R. 12/2016
Art. 4

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 65, comma 1, lettera p), L. R. 11/2015
2Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera u), L. R. 12/2016
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera u), L. R. 12/2016
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera u), L. R. 12/2016
Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera u), L. R. 12/2016
Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera u), L. R. 12/2016
Art. 9

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera u), L. R. 12/2016
Art. 10

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera u), L. R. 12/2016
Art. 11

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera u), L. R. 12/2016
Art. 12

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera u), L. R. 12/2016
Art. 13

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera u), L. R. 12/2016
Art. 14

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera u), L. R. 12/2016
Art. 15

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera u), L. R. 12/2016
Art. 16

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera u), L. R. 12/2016
Art. 17

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera u), L. R. 12/2016
Art. 18

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera u), L. R. 12/2016
Art. 19

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera u), L. R. 12/2016
Art. 20

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera u), L. R. 12/2016
Art. 21

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera u), L. R. 12/2016
Art. 22
1. All' articolo 5 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell' articolo 34 della legge regionale 21/2007 ), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 39 le parole << dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 9 dicembre 1986, n. 896 (Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche) >> sono sostituite dalle seguenti: << dell'articolo 16, commi 1, 2 e 10 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell' articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99 ) >>;

b)
al comma 40 dopo le parole << dell' articolo 15, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 9 (Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali) >> sono aggiunte le seguenti: << , nonché dell'articolo 3, comma 11, e dell' articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 22/2010 >>.

Art. 23
 (Ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche)
1. In attuazione dell' articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell' articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99 ), sono disciplinati e definiti con regolamenti regionali.
a) i criteri e le modalità di valutazione dei requisiti tecnici ed economici dei soggetti richiedenti i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione d'interesse locale;
b) i contenuti dei programmi di lavoro in relazione all'entità delle risorse geotermiche disponibili, nonché all'estensione e alla conformazione dei territori interessati;
c) i criteri per il rilascio delle proroghe dei permessi di ricerca e per i casi di riduzione o restituzione delle aree;
d) le procedure specifiche per il rilascio dei titoli minerari e la disciplina dei rapporti di contitolarità;
e) le prescrizioni specifiche relative al reinserimento dei fluidi;
f) i limiti e le prescrizioni per l'esercizio delle operazioni di sfruttamento di piccole utilizzazioni locali su aree già oggetto di titoli per la coltivazione di risorse geotermiche di interesse locale.
f bis) la modulistica relativa agli adempimenti connessi alle attività di ricerca e di coltivazione delle risorse geotermiche, nonché di polizia mineraria di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee), e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave).
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono approvati previo parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta; decorso tale termine si prescinde dal parere.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 202, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2Lettera f bis) del comma 1 aggiunta da art. 202, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
Art. 24
1.
Dopo la lettera c bis) del comma 26 dell'articolo 18 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), è aggiunta la seguente:
<<c ter) gli scarichi delle acque utilizzate per scopi geotermici, a condizione che tali acque non siano utilizzate nell'ambito di cicli produttivi e che non siano sottoposte a trattamenti chimici.>>.

Art. 25
 (Piccole utilizzazioni di calore geotermico)
1. Le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico di cui all' articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22/2010 , sono sottoposte alle disposizioni speciali sulle acque sotterranee di cui al Titolo II del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), con le modalità previste dalla legge regionale 16/2002 .
2. In attuazione dell'articolo 10, comma 5, e dell' articolo 17, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 22/2010 , le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo medesimo, sono disciplinate con regolamento regionale, previo parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta; decorso tale termine si prescinde dal parere.
Art. 26

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 92, comma 1, lettera d), L. R. 3/2024 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, L.R. 16/2009.
Art. 27
1.
Al comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 24 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 e del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell' art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999 n. 7 ), dopo la parola << Trieste >> sono aggiunte le seguenti: << , nonché a sostenere gli interventi di cui all' articolo 6 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia), e di cui ai commi 1 e 2 dell' articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), effettuati mediante delegazione amministrativa all'Ente per la Zona Industriale di Trieste (EZIT), con le modalità previste dall'articolo 5 del decreto del Ministro dell'ambiente 18 settembre 2001, n. 468 (Regolamento recante "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale"). >>.

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all' articolo 4, comma 5, della legge regionale 19/2004 , come modificato dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 2.4.2.1053 e ai capitoli 2433, 2466 e 2467 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
3. La Regione, ai fini dell'utilizzo dei fondi che finanziano la politica regionale unitaria comunitaria e nazionale, è autorizzata ad aggiornare il "Piano di bonifica delle aree inquinate del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia", approvato con deliberazione della Giunta regionale 28 aprile 1995, n. 1976, limitatamente alle aree dei siti di interesse nazionale perimetrati ai sensi dei decreti ministeriali 24 febbraio 2003 (Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Trieste e perimetrazione del sito di interesse nazionale della laguna di Grado e Marano).
Art. 28
 (Rinvio dinamico)
1. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari contenuto nella presente legge, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e delle integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.