LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/01/2011
Allegati:
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 5
 (Finalità 4 - infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la realizzazione di opere di viabilità di interesse regionale da affidare in delegazione amministrativa intersoggettiva alla società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A, mediante finanziamenti pluriennali per spese d'investimento per complessivi 83.152.388 euro.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato un limite di impegno ventennale di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, con l'onere complessivo di 15 milioni di euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2011 al 2013 a carico dell'unità di bilancio 4.1.2.1074 e del capitolo 3693 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2014 al 2030 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli per gli anni medesimi.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a intervenire con propri fondi al sostegno delle attività di sviluppo della portualità e dell'intermodalità, mediante aumento di capitale sociale di società partecipate, anche in via indiretta, operanti nel settore della logistica, nonché mediante concessione di finanziamenti e contributi per le finalità e a favore dei soggetti di cui alle seguenti norme:
a) articolo 6, comma 1, e articolo 13 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale);
b) articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 13 (Norme in materia di portualità);
c) articolo 4, comma 29, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);
e) articolo 21, comma 1, lettera a), della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia);
(3)
4. In via di interpretazione autentica dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 15/2004, la commisurazione definitiva degli aiuti viene calcolata sulla base delle unità di trasporto intermodali effettivamente trasportate con la modalità ferroviaria e marittima, rapportando l'entità dell'aiuto per unità trasportata alla misura base prevista dal "Regolamento di attuazione degli interventi per lo sviluppo dell'intermodalità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge regionale 15/2004".
5. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa complessiva di euro 16 milioni, suddivisa in ragione di 6 milioni di euro per l'anno 2011 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, a carico dell'unità di bilancio 4.3.1.1077 e del capitolo di 3780 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a intervenire con fondi propri a sostegno dei programmi di intervento per lo sviluppo del trasporto combinato e per interventi di manutenzione straordinaria nei porti e negli approdi marittimi, lagunari, lacuali e fluviali anche a uso turistico, nei canali marittimi, nelle vie di navigazione interna e per le opere marittime di competenza regionale, mediante la concessione di finanziamenti e contributi a favore dei soggetti e per le finalità individuate dalle seguenti norme:
a) articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 7 (Interventi per lo sviluppo del trasporto combinato);
b) articolo 21, comma 1, e articolo 22, commi 1 e 4, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 (Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli - Venezia Giulia).
7. Per le finalità di cui al comma 6 è autorizzata la spesa complessiva di 3.207.855,04 euro, suddivisa in ragione di 1.207.855,04 euro per l'anno 2011 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, a carico dell'unità di bilancio 4.3.2.1077 e del capitolo 3779 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
8.
Al comma 7 dell'articolo 5 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), sono aggiunte in fine le seguenti parole: << e internazionali >>.

9. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 5, comma 7, della legge regionale 12/2010, come modificato dal comma 8, fanno carico all'unità di bilancio 4.4.2.1080 e al capitolo 3606 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
10. Al fine di garantire la miglior funzionalità della rete di banda larga, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare a società interamente partecipate dalla Regione la gestione e la manutenzione della rete medesima.
11. L'affidamento del servizio di gestione e manutenzione avviene mediante stipula di apposita convenzione che regola i rapporti tra la Regione e la società controllata e fissa i termini, le modalità e i costi del servizio medesimo.
12. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa di 259.200 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 4.6.1.1084 e del capitolo 3821 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
13. L'Amministrazione regionale sostiene i progetti promossi dai Comuni volti a garantire sul proprio territorio un servizio di accesso locale a internet, gratuito e senza fili, in modalità wi-fi, nelle aree ed edifici pubblici, a favore della collettività indistinta. Con regolamento regionale sono determinati le modalità e i criteri di assegnazione dei contributi.
14. Per le finalità di cui al comma 13 è autorizzata la spesa complessiva di 260.000 euro per l'anno 2011, a carico dell'unità di bilancio 4.6.2.1084 e del capitolo 1753 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con INSIEL S.p.A., società che agisce in regime di in house providing, per l'affidamento della realizzazione del programma di attivazione della rete di banda larga.
16. Gli adempimenti connessi alla realizzazione del programma di cui al comma 15 sono demandati alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici - Servizio infrastrutture di trasporto e comunicazione. Il programma di attivazione della rete di banda larga è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale.
17. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzata la spesa di 197.600 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 4.6.2.1084 e del capitolo 3822 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
18. Al fine di garantire la massima integrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di persone, nelle more della predisposizione e approvazione del Piano di cui all'articolo 13 e seguenti della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), i contratti di servizio per il trasporto di persone con autobus, in scadenza al 31 dicembre 2010, sono prorogati per quattro anni a decorrere dall'1 gennaio 2011.
19. La proroga è disposta nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 4, comma 4, del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, n. 1370, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, ed è subordinata a iniziative e investimenti da effettuarsi a cura e spese dell'operatore del servizio pubblico con riferimento a:
a) fornitura di nuovo materiale rotabile;
b) installazione su ogni mezzo del sistema di controllo di gestione (AVM);
c) realizzazione di infrastrutture, anche sperimentali, per favorire l'accesso ai mezzi pubblici da parte dei disabili, nonché allestimenti di mezzi per le medesime finalità;
d) messa a disposizione di infrastrutture specialistiche private in uso all'operatore a favore del futuro gestore dei servizi di trasporto pubblico locale;
e) armonizzazione delle tariffe degli autobus a quelle della ferrovia nei percorsi ove sia in vigore la tariffa integrata;
f) graduale applicazione, in via sperimentale, dell'articolo 34, comma 2, lettera a), della legge regionale 23/2007.
20. Le Province provvedono alla formalizzazione della proroga, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto degli indirizzi di coordinamento forniti dalla Giunta regionale.
21. La Provincia è delegata ad autorizzare le imprese in possesso dei requisiti di idoneità professionale, organizzativa e finanziaria, che chiedono di svolgere servizi di trasporto collettivo di persone a offerta indifferenziata, su itinerari, orari, frequenze e tariffe non prestabiliti, effettuati in modo non continuativo, con autoveicoli aventi un numero da sette a nove posti compreso il conducente.
22. L'impresa comunica alla Provincia, prima dell'avvio dei servizi l'elenco dei conducenti iscritti al ruolo di cui all'articolo 7 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea).
23. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la Provincia valuta la non interferenza con i servizi di TPL, di cui alla legge regionale 23/2007, nonché la sicurezza e l'idoneità dei punti di fermata proposti.
24. In via di interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 13 (Norme in materia di portualità), dell'articolo 4, comma 29, della legge regionale 19/2004, dell'articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 1991, n. 57 (Interventi regionali concernenti la promozione del sistema dei trasporti del Friuli - Venezia Giulia. Interpretazione autentica degli articoli 22, comma 2, e 29 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22) e successive modifiche dell'articolo 5, comma 94, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), nonché dell'articolo 8 della legge regionale 4 giugno 2010, n. 8 (Norme urgenti in materia di società partecipate dalla Regione, nonché concernenti il Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale, attività commerciali e interventi a favore del Porto di Trieste), i finanziamenti ivi previsti a favore dell'Autorità portuale di Trieste si intendono finalizzati a iniziative attuate direttamente dall'Autorità medesima o da società dalla stessa partecipate.
25. In via di interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 82, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 35, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), nell'ambito delle opere di nuova infrastrutturazione del porto di Monfalcone sono compresi i lavori di escavo del canale di accesso al porto medesimo.
26. Per le finalità di cui al comma 25 l'Amministrazione regionale è autorizzata a intervenire con risorse proprie in sostituzione dello Stato, ai sensi dell' articolo 5, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale).
27. Per le finalità di cui ai commi 25 e 26 è autorizzato, previa conferma da parte della Giunta regionale, l'utilizzo dell'impegno quindicennale già disposto a favore dell'Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone ai sensi dell'articolo 4, comma 82, della legge regionale 2/2000.
28. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Azienda beneficiaria presenta alla Regione la documentazione di cui all'articolo 4, comma 86, lettere a) e b), della legge regionale 2/2000, integrata dal cronoprogramma dei lavori di escavo individuati dal comma 25.
29.
Il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea), è abrogato.

30. La Regione, al fine di ricercare alleanze strategiche per favorire l'attrattività economica e la coesione economica, sociale e territoriale del Friuli Venezia Giulia, è autorizzata a procedere alla cessione ovvero alla permuta di quote del pacchetto azionario della Aeroporto FVG s.p.a.
31. Nel rispetto della normativa vigente, la scelta dell'alleanza strategica è effettuata secondo le modalità procedurali dettate per le dismissioni azionarie delle partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, concorrenza e non discriminazione, all'esito di una procedura di evidenza pubblica sulla base dei requisiti e dei criteri di scelta definiti dalla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici.
32. Le eventuali entrate derivanti dal disposto di cui al comma 30 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 4.1.152 e sul capitolo 1308 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
33. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella E.
Note:
1Al comma 24 del presente articolo le parole <<, nonché dell'articolo 4 della legge regionale 4 giugno 2010, n. 8>> sono devono correttamente intendersi come: <<, nonché dell'articolo 8 della legge regionale 4 giugno 2010, n. 8>>, come da Avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. 2/2/2011, n. 5.
2Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 3, L. R. 11/2011
3Parole aggiunte al comma 3 da art. 5, comma 11, L. R. 11/2011
4Comma 1 sostituito da art. 6, comma 74, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
5Comma 15 sostituito da art. 6, comma 84, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
6Integrata la disciplina del comma 30 da art. 21, comma 1, lettera m), L. R. 10/2012