LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/01/2011
Allegati:
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 14
 (Finalità 11 - funzionamento della Regione)
1.
Il comma 52 dell'articolo 7 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007) è sostituito dal seguente:
<<52. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese relative alla convenzione con Poste Italiane s.p.a. per la gestione di un conto corrente postale e le spese relative agli oneri fiscali derivanti dalla gestione del conto corrente bancario di Tesoreria regionale intestati all'Amministrazione regionale medesima.>>.

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 52, dell'articolo 7, della legge regionale 22/2007, come modificato dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1180 e al capitolo 491 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
3.  
( ABROGATO )
4.  
( ABROGATO )
5.  
( ABROGATO )
6.  
( ABROGATO )
7.
I commi 8 e 9 dell'articolo 12 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010), sono abrogati.

8. Al fine di provvedere alla esecuzione delle iscrizioni in arretrato sui libri fondiari e alle attività conseguenti pendenti presso l'Ufficio tavolare di Trieste, la Regione è autorizzata a utilizzare personale somministrato nel limite massimo di 10 unità e per la durata di ventiquattro mesi. La Giunta regionale approva il programma delle attività, le modalità per il monitoraggio dell'intervento e la determinazione del numero delle unità di personale somministrato necessario per l'attuazione del programma medesimo.
9. Per le finalità previste dal comma 8 la spesa complessiva di 700.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per l'anno 2011 e di 400.000 euro per l'anno 2012, fa carico all'unità di bilancio 11.3.1.1180 e al capitolo 599 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette per esigenze operative del Servizio attività ricreative e sportive relativamente all'acquisto di coppe, medaglie e altri trofei da assegnare agli organizzatori di manifestazioni sportive che si svolgono in Regione. Tali spese possono essere disposte anche tramite apertura di credito a favore di un dipendente regionale, con la qualifica non inferiore alla categoria D5, assegnato alla medesima struttura.
11. Per le finalità di cui al comma 10 è autorizzata la spesa complessiva di 9.000 euro, suddivisa in ragione di 3.000 euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 6026 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 del bilancio per l'anno 2011.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette per esigenze operative del Servizio attività ricreative e sportive relativamente all'acquisto di materiale sportivo quale tute, divise, magliette o altri articoli similari da assegnare per esigenze promozionali in occasione di manifestazioni sportive. Tali spese possono essere disposte anche tramite apertura di credito a favore di un dipendente regionale, con la qualifica non inferiore alla categoria D5, assegnato alla medesima struttura.
13. Per le finalità di cui al comma 12 è autorizzata la spesa complessiva di 1.500 euro, suddivisa in ragione di 500 euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013, a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 6027 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 del bilancio per l'anno 2011.
14.
Dopo il comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), è aggiunto il seguente:
<<7 bis. La partecipazione dei componenti alle sedute della Consulta avviene a titolo gratuito e non comporta oneri a carico dell'Amministrazione regionale.>>.

15.
Dopo il comma 8 dell'articolo 5 della legge regionale 13/2004 è aggiunto il seguente:
<<8 bis. La partecipazione dei componenti alle sedute del Comitato avviene a titolo gratuito e non comporta oneri a carico dell'Amministrazione regionale.>>.

16. In considerazione dell'importanza strategica per il tessuto socio economico e occupazionale dell'area montana regionale assunta dalla società PROMOTUR s.p.a. e della necessità di garantire che la società possa continuare a svolgere il servizio di pubblico interesse affidatole, anche al fine di perseguire l'obiettivo di realizzare il programma di investimenti approvato dalla Regione, l'Amministrazione regionale procede alla ricapitalizzazione della società, in conformità alle deliberazioni assembleari e sino alla concorrenza di 3 milioni di euro.
17. Per le finalità di cui al comma 16 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 11.4.1.1192 e del capitolo 1220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
18.  
( ABROGATO )
19.  
( ABROGATO )
20.
Il comma 25 dell'articolo 6 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), è sostituito dal seguente:
<<25. Le entrate riscosse ai sensi del comma 23 sono trasferite ad ARPA per l'attività di consulenza tecnica prestata a supporto dell'istruttoria dei provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale di competenza regionale, per le attività di controllo sul rispetto delle condizioni imposte dalle autorizzazioni integrate ambientali. L'importo trasferito costituisce entrata di ARPA ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera d), della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA).>>.

21. Gli oneri derivanti dall'attività di consulenza tecnica a supporto dell'istruttoria regionale dei provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del comma 25 dell'articolo 6 della legge regionale 2/2006, come sostituito dal comma 20, fanno carico all'unità di bilancio 11.4.1.1192 e al capitolo 2223 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
22. Gli oneri derivanti dall'attività di controllo di ARPA, di cui al comma 25 dell'articolo 6 della legge regionale 2/2006, come sostituito dal comma 20, fanno carico all'unità di bilancio 11.4.1.1192 e ai capitoli 2323 e 2324 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
23. La Regione promuove la cultura della legalità fiscale al fine di rafforzare nei cittadini, ed in particolare in quelli delle nuove generazioni, il senso di appartenenza ad una comunità che vive dell'apporto di tutti e dove il contributo di ciascuno si manifesta anche attraverso l'adempimento degli obblighi fiscali nel quadro dei doveri di cittadinanza.
24. Per le finalità di cui al comma 23, l'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare iniziative specificamente mirate alla promozione e alla diffusione sul territorio regionale della cultura della legalità fiscale, anche in collaborazione con l'Agenzia delle entrate.
25. Per le finalità previste dal comma 24, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 3513 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
26.  
( ABROGATO )
27.  
( ABROGATO )
28.  
( ABROGATO )
29.  
( ABROGATO )
30.  
( ABROGATO )
31. Le posizioni organizzative esistenti al 31 dicembre 2010 presso l'Amministrazione e gli enti regionali e il Consiglio regionale, e i relativi incarichi, sono prorogati al 31 dicembre 2011, fatte salve le diverse determinazioni della Giunta regionale e dei Direttori centrali competenti e, rispettivamente, dell'Ufficio di Presidenza e del Segretario generale del Consiglio regionale.
32. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 30 e 31 fanno carico alle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 a fianco di ciascuna indicati:
a) unità di bilancio 11.3.1.1185 - capitoli 3550, 3551 e 9670;
b) unità di bilancio 11.3.1.1184 - capitolo 9650;
c) unità di bilancio 12.2.4.3480 - capitoli 9881 e 9882.
33. Nelle more dell'effettiva applicazione di discipline omogenee in ordine allo stato giuridico del personale del Comparto unico regionale istituito dall'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), e in attesa dell'omogeneizzazione degli istituti contrattuali tra personale regionale e personale degli enti locali disposta dall'articolo 5 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 23 (Disposizioni urgenti in materia di personale), in sede di applicazione dell'articolo 16, comma 12, del Contratto collettivo integrativo 1998-2001 - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Area non dirigenziale, sottoscritto in data 11 ottobre 2007, il punteggio assegnato dall'1 gennaio 2008 al personale ivi indicato non soggetto a valutazione va riferito al dato delle valutazioni individuali come riportato nella graduatoria relativa alla struttura direzionale di massima dimensione, con riferimento agli obiettivi individuali e ai comportamenti organizzativi. La valutazione assegnata ai sensi dell'articolo 16, comma 12, non è considerata ai fini dell'applicazione dell'articolo 16, comma 7, lettera b), del medesimo contratto integrativo.
34. In via di interpretazione autentica dell'articolo 7, comma 13, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), tra gli oneri sostenuti dall'Amministrazione regionale per il servizio di gestione di propri asili nido aziendali sono comprese, in particolare, la messa a disposizione gratuita dei locali e degli arredi, la copertura assicurativa dell'immobile da incendio, le spese relative alle utenze e alla tassa per l'asporto dei rifiuti solidi urbani.
35. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui al comma 34 fanno carico alle seguenti unità di bilancio/capitoli 11.3.1.1180/1505 e 1549, 11.3.2.1180/1484, nonché alle unità di bilancio/capitoli 11.3.1.1184/1452, 11.3.1.1180/1457 e 10.3.2.1168/1496 e 1497 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
36. All'articolo 47 della legge regionale 18/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 17 della legge regionale 17/2010, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 3 bis è sostituito dal seguente:
<<3 bis. L'incarico di vicedirettore centrale può essere conferito, presso ogni direzione centrale o struttura direzionale equiparata, a direttori di Servizio o a dirigenti di staff, nel limite massimo di due unità, di cui una con funzioni vicarie; il conferimento di un secondo incarico di vicedirettore centrale può avvenire solo a fronte di particolari e motivate esigenze correlate alla complessità organizzativa e funzionale della struttura direzionale e, comunque, per un numero massimo complessivo non superiore a cinque unità. Il vicedirettore centrale, oltre alle funzioni correlate al proprio incarico di direttore di servizio o dirigente di staff, coadiuva il direttore centrale o equiparato nell'esercizio delle sue funzioni e svolge i compiti da questi espressamente conferiti ed esercita funzioni sostitutorie in caso di assenza, impedimento o, nel solo caso del vicedirettore centrale con funzioni vicarie, anche vacanza del medesimo. Il trattamento economico spettante al vicedirettore centrale, da determinarsi da parte della Giunta regionale, ai sensi del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, assorbe quello correlato all'incarico di direttore di Servizio o di dirigente di staff.>>;

b)
al secondo periodo del comma 4, le parole << non rinnovabile >> sono sostituite dalle parole: << rinnovabile per una sola volta >>;

c)
nel secondo periodo del comma 4 bis, le parole << può avvenire per un numero complessivo massimo di unità pari al 20 per cento >> sono sostituite dalle seguenti: << può avvenire, fornendone esplicita motivazione, a fronte di specifiche esigenze, per un numero complessivo massimo di unità pari al 15 per cento >>;

d)
al comma 4 quinquies, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: << Al direttore di staff possono essere attribuiti particolari progetti o attività; al medesimo può essere, altresì, assegnato personale. >>.

37. In relazione al disposto di cui al comma 3 bis dell'articolo 47 della legge regionale 18/1996, come sostituito dalla lettera a) del comma 36, resta ferma, salve diverse determinazioni, la disciplina dell'incarico di Vicesegretario generale del Consiglio regionale prevista dagli atti di autoorganizzazione del Consiglio medesimo.
38. In relazione al disposto di cui al comma 3 bis dell'articolo 47 della legge regionale 18/1996, come sostituito dalla lettera a) del comma 36, gli incarichi di vicedirettore centrale già conferiti alla data di entrata in vigore della presente legge si intendono confermati, fatti salvi i casi di revoca anticipata e di risoluzione di diritto, previsti dal Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, sino alla naturale scadenza anche qualora il dirigente incaricato non sia preposto ad un servizio o non sia titolare di un incarico di staff.
39. Le disposizioni di cui ai commi 36, 37 e 38 hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge.
40. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 bis dell'articolo 47 della legge regionale 18/1996, come sostituito dalla lettera a) del comma 36, fanno carico alle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 a fianco di ciascuna indicati:
a) unità di bilancio 11.3.1.1185 - capitoli 3550 e 9670;
b) unità di bilancio 11.3.1.1184 - capitolo 9650;
c) unità di bilancio 12.2.4.3480 - capitoli 9881 e 9882.
41. All'articolo 114 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:
b)
il quarto comma è abrogato.

42. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 114, terzo comma, della legge regionale 53/1981, come modificato dalla lettera a) del comma 41, fanno carico alle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 a fianco di ciascuna indicati:
a) unità di bilancio 11.3.1.1185 - capitoli 3550, 3551 e 9670;
b) unità di bilancio 11.3.1.1184 - capitolo 9650;
c) unità di bilancio 12.2.4.3480 - capitoli 9881 e 9882.
43.  
( ABROGATO )
44.  
( ABROGATO )
45. L'Amministrazione regionale è autorizzata, in via eccezionale, a procedere, in deroga al limite di cui all' articolo 13, comma 16, della legge regionale 24/2009 , alla mobilità anche intercompartimentale nei confronti del personale non appartenente alla qualifica dirigenziale in messa a disposizione a tempo pieno, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, in posizione di comando o ai sensi dell' articolo 30 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale). Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme di concerto con l'Assessore alla salute, integrazione socio sanitaria e politiche sociali, sono definiti il fabbisogno, i requisiti e le modalità per l'attivazione dell'istituto nonché le relative corrispondenze.
46. Per le finalità derivanti dal comma 45 è autorizzata la spesa complessiva di 850.000 euro per l'anno 2011 a carico delle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 per gli importi a fianco di ciascuna indicati:
a) unità di bilancio 11.3.1.1185 - capitolo 3550 - 605.000 euro per l'anno 2011;
b) unità di bilancio 11.3.1.1185 - capitolo 9670 - 188.000 euro per l'anno 2011;
c) unità di bilancio 11.3.1.1184 - capitolo 9650 - 57.000 euro per l'anno 2011.
47. La contrattazione collettiva del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro e le materie oggetto di relazioni sindacali. Sono escluse dalla contrattazione collettiva, le materie attinenti:
a) all'organizzazione degli uffici;
b) al conferimento e alla revoca degli incarichi dirigenziali;
c) alle misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro, nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi definiti dagli enti secondo i rispettivi ordinamenti.
48. Sulle materie di cui al comma 47, lettere a), b) e c), è fatta salva l'informazione ai sindacati nei casi previsti dai Contratti collettivi di comparto.
49. In attesa della definizione di un'organica disciplina del personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione dei trattamenti accessori, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle vigenti norme di legge nazionali.
50. La contrattazione collettiva decentrata si svolge sulle materie ed entro i limiti stabiliti dal contratto collettivo di comparto. Il contratto collettivo di comparto definisce, inoltre, il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata; alla scadenza del termine, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione. Gli enti del comparto non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dal contratto collettivo di comparto o che disciplinano materie non espressamente delegate a tali livelli negoziali. In caso contrario, le relative clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, comma secondo, del codice civile . Al fine di assicurare la continuità e il miglior svolgimento dell'attività amministrativa, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo decentrato, l'ente o gli enti interessati possono provvedere, scaduto il termine stabilito nel contratto collettivo di comparto, ad autonome determinazioni, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le vigenti procedure di controllo.
51.
Le disposizioni di cui ai commi 47, 48, 49 e 50 hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dalla medesima data è abrogato l'articolo 4 della legge regionale 18/1996 e si intendono, altresì, abrogate, nonché sono disapplicate, rispettivamente, le disposizioni legislative regionali e le norme contrattuali incompatibili con le previsioni di cui ai suddetti commi.

52. Per il rinnovo del Contatto collettivo di comparto relativo al biennio contrattuale 2008 - 2009, già scaduto, è destinato, a regime, l'importo di 19 milioni di euro, comprensivo di tutti gli oneri a carico dei datori di lavoro. In via provvisoria, con decorrenza dall'1 gennaio 2011, possono essere erogati, con oneri a carico delle singole amministrazioni, previa deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con ANCI, UPI e UNCEM, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, incrementi per il trattamento stipendiale sino al 90 per cento dell'importo di cui al primo periodo, salvo conguaglio all'atto della stipulazione del suddetto Contratto collettivo di comparto; gli incrementi sono comprensivi degli importi dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al biennio 2008 - 2009. Per gli anni 2011 e 2012 l'indennità di vacanza contrattuale riferita al rinnovo del Contratto collettivo regionale di lavoro per il triennio 2010-2012 è corrisposta in misura corrispondente allo 0,75 per cento dello stipendio tabellare annuo lordo di ogni posizione economica.
53. Gli oneri relativi al personale regionale derivanti dal disposto di cui al comma 52 fanno carico alle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 a fianco di ciascuna indicati:
a) unità di bilancio 11.3.1.1185 - capitoli 3550 e 9670;
b) unità di bilancio 11.3.1.1184 - capitolo 9650;
c) unità di bilancio 12.2.4.3480 - capitoli 9881 e 9882.
53 bis.  
( ABROGATO )
53 ter.  
( ABROGATO )
53 quater.  
( ABROGATO )
53 quinquies. Le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale possono definire specifici obiettivi nell'ambito di iniziative, individuate dalla Giunta regionale, relativamente alla Regione, e da ANCI, UPI e UNCEM, relativamente agli enti locali della Regione, finalizzate alla razionalizzazione e riqualificazione della spesa, al riordino e ristrutturazione amministrativa, alla semplificazione e digitalizzazione e riduzione dei costi di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio e il ricorso alle consulenze. Le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate, in relazione all'attuazione degli obiettivi, rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, sono utilizzate annualmente, nell'importo del 50 per cento, per la contrattazione collettiva integrativa; le risorse sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani delle iniziative attivate e i conseguenti risparmi. Le iniziative e gli obiettivi sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali; i risparmi devono essere certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo.
53 sexies.  
( ABROGATO )
54. L'Amministrazione regionale è autorizzata, per gli anni 2011 e 2012, ad applicare l'istituto della risoluzione consensuale di cui all'articolo 42 ter della legge regionale 18/1996, come introdotto dall'articolo 13, comma 7, lettera c), della legge regionale 24/2009, anche al fine di realizzare un progressivo ricambio generazionale della dirigenza regionale. Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 13, commi 14 e seguenti, della legge regionale 24/2009, l'Amministrazione regionale può procedere ad assunzioni di personale dirigente in sostituzione del personale cessato ai sensi del presente comma, nel limite massimo del 50 per cento delle unità cessate con eventuale arrotondamento all'unità superiore.
55. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 54, secondo periodo, fanno carico alle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 a fianco di ciascuna indicati:
a) unità di bilancio 11.3.1.1185 - capitoli 3550 e 9670;
b) unità di bilancio 11.3.1.1184 - capitolo 9650;
c) unità di bilancio 12.2.4.3480 - capitoli 9881 e 9882.
56.
Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 42 ter della legge regionale 18/1996, come introdotto dall'articolo 13, comma 7, lettera c), della legge regionale 24/2009, la parola << quaranta >> è sostituita dalla parola << quarantuno >>.

57. Sono apportate le seguenti modifiche alla legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 (Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale):
a)
l'articolo 31 è sostituito dal seguente:
<<Art. 31
 (agevolazione al funzionamento amministrativo - contabile dei Fondi pensione costituiti su base territoriale regionale)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione del combinato disposto dell' articolo 117, comma terzo, della Costituzione , dell' articolo 6, primo comma, numero 2, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , e nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 243 (Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell' articolo 3, comma 1, lettera v), della L. 23 ottobre 1992, n. 421 ), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), favorisce nel territorio regionale lo sviluppo della previdenza complementare di natura collettiva e individuale al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale alle persone fisiche che risiedono nella Regione o che vi prestano la loro attività lavorativa e professionale in qualità di dipendenti, pubblici o privati, ovvero in forma autonoma.
2. Ai fini del perseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui al comma 1, la Regione è autorizzata a promuovere la costituzione di un fondo pensione territoriale di previdenza complementare ai sensi dell' articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 252/2005 .
3. La Regione è autorizzata a costituire un fondo speciale per l'avvio, la promozione e il sostegno del fondo di cui al comma 2.
4. Allo scopo di garantire al personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e del comparto sanitario la copertura previdenziale complementare, le amministrazioni del comparto e gli enti del servizio sanitario regionale sono autorizzati, in qualità di datori di lavoro, ad aderire al fondo pensione di cui al comma 2.>>;

b)
gli articoli 32, 33, 34 e 35 sono abrogati.

58. Per l'avvio del fondo di cui all'articolo 31, comma 3, della legge regionale 1/2000, come sostituito dalla lettera a) del comma 57, è autorizzata la spesa complessiva di 1.500.000 euro suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1185 e del capitolo 3509 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
59.
Il comma 1 dell'articolo 158 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8 (Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione), è sostituito dal seguente:
<<1. Al fine di sostituire gli strumenti di videoscrittura e quelli per l'elaborazione dati attualmente in uso negli uffici dell'Amministrazione regionale, risultanti obsoleti in relazione alle esigenze di lavoro degli uffici stessi, e affinché quest'ultima disponga sempre di una dotazione hardware e software in linea con l'evoluzione tecnologica e complessivamente adeguata, è autorizzato l'acquisto, anche a mezzo di operazioni di locazione finanziaria, o il noleggio di apparecchiature informatiche, complete di software applicativo, necessarie per l'attivazione di posti di lavoro multifunzionali, nonché di server, di apparecchiature informatiche, anche di telecomunicazione, e di hardware e software in generale, ivi comprese le spese per l'installazione e la manutenzione delle stesse.>>.

60. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 158 della legge regionale 8/1995, come sostituito dal comma 59, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.2.1189 e ai capitoli 180 e 182 e all'unità di bilancio 11.3.2.1180 e al capitolo 1492 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
61.
Al comma 13 dell'articolo 13 della legge regionale 24/2009, come modificato dall'articolo 12, comma 21, della legge regionale 12/2010, le parole << il 30 giugno 2011 >> sono sostituite dalle seguenti: << la scadenza del mandato amministrativo del sindaco >>.

62. In caso di convenzioni di segreteria stipulate da più di due comuni, i vicesegretari possono essere uno per ogni comune convenzionato.
63.  
( ABROGATO )
(1)
64.  
( ABROGATO )
(2)
65.  
( ABROGATO )
66.  
( ABROGATO )
67.  
( ABROGATO )
68.
All'articolo 3, comma 3, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), dopo la lettera n bis) sono aggiunte le seguenti:
<<n ter) assicura l'applicazione della normativa in materia fitosanitaria attuando attività diagnostiche, di ricerca e di prevenzione fitopatologica, nonché promuovendo l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari anche attraverso l'attivazione di sistemi di controllo funzionale delle macchine irroratrici;
n quater) esercita le competenze regionali in materia di utilizzo delle risorse genetiche dei vegetali.>>.

69. L'ERSA è autorizzata a concedere contributi per incentivare il ricorso ai sistemi di controllo funzionale delle macchine irroratrici impiegate nella difesa e nel diserbo delle colture nella regione Friuli Venezia Giulia.
70. I contributi di cui al comma 69 sono concessi in osservanza delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli, nella misura massima del 70 per cento delle spese effettivamente sostenute per il controllo funzionale e secondo criteri e modalità previsti con regolamento dell'ERSA.
71. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 69 fanno carico all'unità di bilancio 11.4.1.1192 e al capitolo 6800 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
72. L'Azienda Parco Rurale di S. Floriano di Polcenigo, assunta in comodato dall'Agenzia per lo sviluppo rurale - ERSA, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 8/2004, è restituita agli enti proprietari a decorrere dall'1 gennaio 2011.
73. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione ing. Luigi Bazzi e Madre Ida, con sede a Polcenigo, un finanziamento triennale di importo complessivo di 290.000 euro, di cui 70.000 euro per l'anno 2011, 100.000 euro per l'anno 2012 e 120.000 euro per l'anno 2013, a titolo di concorso negli oneri sostenuti nel triennio dalla Fondazione medesima, previa domanda alla Direzione regionale risorse rurali, agroalimentari e forestali.
73 bis. Su richiesta della Fondazione, corredata di una relazione illustrativa degli interventi previsti per la gestione del Parco e di una previsione di spesa, è disposta annualmente in via anticipata l'erogazione del 70 per cento del finanziamento previsto; all'anticipazione non si applica la disposizione di cui all' articolo 40, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
74. Per le finalità previste dal comma 73 è autorizzata la spesa complessiva di 290.000 euro, suddivisa in ragione di 70.000 euro per l'anno 2011, di 100.000 euro per l'anno 2012 e di 120.000 euro per l'anno 2013, a carico dell'unità di bilancio 11.4.2.1192 e al capitolo 5379 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
75.  
( ABROGATO )
76.
Dopo l'articolo 7 della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2) è inserito il seguente:
<<Art. 7 bis
 (riconoscimento anzianità contributiva)
1. Il consigliere regionale che abbia contemporaneamente ricoperto la carica di assessore regionale può richiedere il riconoscimento dell'anzianità contributiva maturata in qualità di assessore ai fini del conseguimento del diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 7.
2. La richiesta deve essere presentata per iscritto al Presidente del Consiglio regionale entro novanta giorni decorrenti dalla data di cessazione della carica di assessore.
3. Qualora il consigliere regionale abbia ottenuto la restituzione dei contributi versati per il periodo di carica di assessore regionale e si sia avvalso della facoltà prevista al comma 1, deve provvedere al versamento dei contributi medesimi al Consiglio regionale in unica soluzione entro trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'accoglimento della domanda da parte dell'Ufficio di Presidenza a pena di decadenza.>>.

77. Il termine previsto al comma 2 dell'articolo 7 bis della legge regionale 38/1995, come introdotto dal comma 76, decorre per i consiglieri regionali in carica dalla data di entrata in vigore della presente legge.
78.
Dopo il comma 1 dell'articolo 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), è aggiunto il seguente:
<<1 bis. La Regione provvede al rimborso di cui al comma 1 anche per le spese legali sostenute in procedimenti connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali a carico del presidente della Giunta regionale o degli Assessori regionali che si concludano con archiviazione in fase pre-giudiziale. Su richiesta dell'interessato le spese legali munite del visto di congruità della Avvocatura della Regione possono essere liquidate direttamente all'avvocato che ha prestato la tutela legale.>>.

79. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 bis dell'articolo 151 della legge regionale 53/1981, come aggiunto dal comma 78, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1180 e al capitolo 609 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
80. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la sottoscrizione e a stipulare un Atto Aggiuntivo all'Accordo di Programma sottoscritto in data 16 dicembre 2005 tra Regione, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, Comune di Tarvisio e Provincia di Udine, al fine di delineare gli ulteriori interventi necessari a completare il progetto di messa in sicurezza di emergenza (MISE) del compendio minerario di Cave del Predil attraverso la conclusione delle operazioni già previste nell'accordo e la realizzazione di ulteriori opere di messa in sicurezza in via d'urgenza, quali la copertura provvisoria dei bacini con materiali impermeabilizzanti e la difesa della sponda lungo il rio del Lago dai pericoli di erosioni e di diffusione dei contaminanti provocata dall'escursione delle correnti di subalveo.
81. Gli oneri relativi agli interventi previsti in capo all'Amministrazione regionale dall'Atto Aggiuntivo di cui al comma 80 sono posti a carico del Fondo per il recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil di cui all'articolo 5 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2 (Attribuzione alla Giunta regionale del coordinamento delle attività di recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil e nomina di un commissario straordinario per l'attuazione di leggi statali e regionali e di regolamenti europei inerenti all'area. Modifiche alla legge regionale 44/1993 in materia di assegnazione e alienazione di alloggi siti in Comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo).
82. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 81 fanno carico all'unità di bilancio 11.3.2.1180 e al capitolo 1503 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
83.
Dopo il comma 32 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010) è aggiunto il seguente:
<<32 bis. Al fine di assicurare il perseguimento dello scopo sociale, fermi restando i limiti imposti dal patto interno di stabilità e di crescita, la Regione è autorizzata a concedere per l'anno 2011 ad Agemont s.p.a., società in house della Regione Friuli Venezia Giulia, un contributo in conto esercizio a copertura delle spese di funzionamento e di personale di un milione di euro. Il contributo è erogato in via anticipata e in un'unica soluzione e la rendicontazione è effettuata ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000. La copertura delle spese di esercizio dovrà essere coerente con quanto stabilito nel piano industriale per l'anno 2011.>>.

84. Per la finalità previste dal disposto di cui al comma 32 bis dell'articolo 2 della legge regionale 24/2009, come inserito dal comma 83, è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 11.4.1.1192 e del capitolo 2753 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e per l'anno 2011.
85. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella L.
Note:
1Comma 63 abrogato da art. 12, comma 22, L. R. 11/2011
2Comma 64 abrogato da art. 12, comma 22, L. R. 11/2011
3Parole aggiunte al comma 45 da art. 12, comma 31, lettera a), L. R. 11/2011
4Parole sostituite al comma 45 da art. 12, comma 31, lettera b), L. R. 11/2011
5Parole aggiunte al comma 45 da art. 12, comma 31, lettera c), L. R. 11/2011
6Comma 53 bis aggiunto da art. 12, comma 32, L. R. 11/2011
7Comma 53 ter aggiunto da art. 12, comma 32, L. R. 11/2011
8Comma 53 quater aggiunto da art. 12, comma 32, L. R. 11/2011
9Comma 53 quinquies aggiunto da art. 12, comma 32, L. R. 11/2011
10Comma 53 sexies aggiunto da art. 12, comma 32, L. R. 11/2011
11Comma 73 bis aggiunto da art. 12, comma 56, L. R. 11/2011
12Comma 52 interpretato da art. 15, comma 8, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
13Comma 33 interpretato da art. 15, comma 9, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
14Parole sostituite al comma 52 da art. 15, comma 12, lettera a), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
15Comma 53 quinquies sostituito da art. 15, comma 12, lettera b), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
16Comma 53 bis abrogato da art. 15, comma 12, lettera c), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
17Comma 53 ter abrogato da art. 15, comma 12, lettera c), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
18Comma 53 quater abrogato da art. 15, comma 12, lettera c), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
19Comma 53 sexies abrogato da art. 15, comma 12, lettera c), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
20Integrata la disciplina del comma 52 da art. 15, comma 13, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
21Integrata la disciplina del comma 45 da art. 15, comma 15, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
22Parole sostituite al comma 73 da art. 2, comma 86, L. R. 14/2012
23Comma 30 abrogato da art. 12, comma 12, lettera c), L. R. 27/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 4, c. 10, L.R. 16/2010, con effetto dall'1/1/2013.
24Parole sostituite al comma 35 da art. 12, comma 18, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
25Comma 53 quinquies sostituito da art. 12, comma 24, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
26Comma 18 abrogato da art. 12, comma 27, lettera f), L. R. 6/2013 , a decorrere dalla data di approvazione del bilancio finale di liquidazione di ARES - Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile Srl.
27Comma 19 abrogato da art. 12, comma 27, lettera f), L. R. 6/2013 , a decorrere dalla data di approvazione del bilancio finale di liquidazione di ARES - Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile Srl.
28Comma 75 abrogato da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 10/2013 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 3, L.R. 54/1973.
29Comma 4 abrogato da art. 12, comma 31, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
30Comma 5 abrogato da art. 12, comma 31, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
31Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 54 del 24 marzo 2014 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 15 del 2 aprile 2014), l'illegittimità costituzionale dei commi 43 e 44 del presente articolo.
32Comma 28 abrogato da art. 4, comma 9, lettera e), L. R. 12/2014
33Comma 43 abrogato da art. 4, comma 9, lettera e), L. R. 12/2014
34Comma 44 abrogato da art. 4, comma 9, lettera e), L. R. 12/2014
35Comma 6 abrogato da art. 7, comma 7, lettera c), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
36Comma 67 abrogato da art. 7, comma 19, lettera b), L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 1, c. 1 bis, L.R. 1/2000, con effetto dall'1/1/2016.
37Comma 26 abrogato da art. 34, comma 1, lettera b), L. R. 2/2016 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 10/2008, a decorrere dall'1/6/2016.
38Comma 27 abrogato da art. 34, comma 1, lettera b), L. R. 2/2016 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 10/2008, a decorrere dall'1/6/2016.
39Comma 65 abrogato da art. 54, comma 1, lettera ccc), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
40Comma 66 abrogato da art. 54, comma 1, lettera ccc), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
41Comma 67 abrogato da art. 54, comma 1, lettera ccc), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
42Con DGR 1591/16 è stato approvato il bilancio finale di liquidazione di ARES Srl.
43Comma 29 abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
44Parole sostituite al comma 3 da art. 3, comma 23, L. R. 13/2023
45Parole soppresse al comma 3 da art. 3, comma 23, L. R. 13/2023
46Comma 3 abrogato da art. 3, comma 86, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.