LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/01/2011
Allegati:
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 13
 (Finalità 10 - affari istituzionali, economici e fiscali)
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2 (Attribuzione alla Giunta regionale del coordinamento delle attività di recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil e nomina di un commissario straordinario per l'attuazione di leggi statali e regionali e di regolamenti europei inerenti all'area. Modifiche alla legge regionale 44/1993 in materia di assegnazione e alienazione di alloggi siti in Comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo), è inserito il seguente :
<<1 bis. A decorrere dall'1 gennaio 2011 l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire la nuda proprietà del comprensorio minerario di Cave del Predil al Comune di Tarvisio, riservandosi il diritto di usufrutto. A decorrere dalla cessazione della gestione straordinaria prevista dal comma 1, il diritto di usufrutto del comprensorio minerario di Cave del Predil è trasferito al Comune di Tarvisio il quale subentra in tutti i rapporti attivi e passivi in essere.>>.

2. La Regione promuove la valorizzazione dei beni del demanio, nonché del patrimonio regionale esistente nel proprio territorio, perseguendo le seguenti finalità strategiche, anche attraverso l'attribuzione di beni del demanio agli enti locali:
a) attuare lo sviluppo sostenibile anche promuovendo iniziative finalizzate a migliorare le condizioni economiche e sociali del tessuto insediativo;
b) favorire l'ordinato sviluppo del territorio, delle risorse disponibili e del sistema produttivo;
c) migliorare la qualità dei servizi offerti all'utenza salvaguardando la qualità ambientale e paesaggistica del demanio marittimo;
d) conservare e migliorare l'assetto idrogeologico territoriale del demanio idrico regionale, anche promuovendo azioni finalizzate alla revisione della struttura organizzativa per il controllo e la gestione dei beni stessi mediante strutture operanti sul territorio.
3. Per le finalità di cui al comma 2, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua appositi strumenti pianificatori, anche con riferimento a singole porzioni del territorio regionale, assicurando, attraverso un percorso partecipativo, la più ampia adesione dei soggetti coinvolti.
3 bis.L'Amministrazione regionale promuove e sostiene l'elaborazione di progetti di intervento a carattere settoriale o intersettoriale riguardanti l'intero territorio regionale o parti di esso e partecipa ad iniziative promosse da attori istituzionali per il conseguimento di obiettivi di sviluppo culturale, sociale ed economico, di riequilibrio territoriale, di valorizzazione di beni di prioritaria rilevanza per il contesto di riferimento.
3 ter. A tal fine la Regione è autorizzata a stipulare accordi di programma con le Amministrazioni centrali dello Stato e altri soggetti pubblici e privati interessati. Tali accordi sono stipulati dall'Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione ed approvati con le modalità previste dalla legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
3 quater.Ad avvenuta approvazione degli accordi la Regione trasferisce ai soggetti realizzatori i mezzi finanziari corrispondenti all'impegno assunto negli accordi medesimi, con le modalità stabilite negli accordi stessi.
4. Alla legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 5 dell'articolo 2 è inserito il seguente:
<<5 bis. Qualora nell'ambito di Accordi di Programma sia previsto il trasferimento al demanio idrico regionale di beni di proprietà di terzi o conferiti da terzi al soggetto realizzatore dell'intervento, il trasferimento avviene alla scadenza del piano di ammortamento economico-finanziario, senza onere alcuno per l'Amministrazione regionale.>>;

b)
al comma 1 dell'articolo 4 le parole << Direttore centrale >> sono sostituite dalle seguenti: << Direttore di servizio >>;

c)
al comma 1 dell'articolo 6 le parole << Direttore centrale >> sono sostituite dalle seguenti: << Direttore di servizio >>;

d)
al comma 1 dell'articolo 8 le parole << Direttore centrale >> sono sostituite dalle seguenti: << Direttore di servizio >>;

e)
al comma 1 dell'articolo 14 le parole << a decorrere dall'1 gennaio 2011 >> sono sostituite dalle seguenti: << a decorrere dall'1 aprile 2011 >>;

f)
al comma 2 dell'articolo 24 le parole << Fino al 31 dicembre 2010 >> sono sostituite dalle seguenti: << Fino al 31 marzo 2011 >>.

5. In conseguenza delle nuove modalità operative introdotte a decorrere dall'1 maggio 2010 per la riscossione, da parte dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, delle contribuzioni nell'ambito delle procedure di gara previste dall' articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006), l'Amministrazione regionale è autorizzata a procedere al pagamento delle somme dovute in modo centralizzato da parte del Servizio Provveditorato e servizi generali della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme.
6. Per le finalità di cui al comma 5, è autorizzata la spesa complessiva di 105.000 euro suddivisa in ragione di 35.000 euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013, a carico dell'unità di bilancio 10.6.1.2013 e del capitolo 1798, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
7. Al fine di consentire al Consorzio Industriale dell'Aussa Corno di stipulare uno o più mutui finalizzati all'acquisto e all'apprestamento di aree e di fabbricati siti all'interno del comprensorio consortile da destinarsi a favore di nuove iniziative industriali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio medesimo una garanzia fideiussoria sino alla concorrenza di 1,5 milioni di euro a sollievo degli oneri in linea capitale, interessi e accessori.
8. La concessione della garanzia di cui al comma 7 è autorizzata, su domanda del Consorzio interessato, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione, di concerto con l'Assessore regionale alle attività produttive. La domanda per la concessione della garanzia è corredata della deliberazione dei competenti organi esecutivi del soggetto richiedente con cui è disposta l'assunzione del mutuo, accompagnata dall'atto di adesione dell'istituto mutuante.
9. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 fanno carico all'unità di bilancio 10.5.2.1177 e ai capitoli 1547 e 1747 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
10.
Alla fine del comma 2 bis dell'articolo 6 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (Assestamento del bilancio 2001), come introdotto dall'articolo 14, comma 15, della legge regionale 11/2009, dopo la parola << europea >> sono aggiunte le seguenti: << , nonché alle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea del 1 dicembre 2010 (Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria), subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea. >>.

11. Alla legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 bis, come introdotto dall'articolo 14, comma 6, della legge regionale 11/2009, dell'articolo 12 bis, come introdotto dall'articolo 40, comma 1, della legge regionale 13/2008, dopo le parole << crisi finanziaria ed economica), >> sono inserite le seguenti: << nonché le condizioni di cui alla comunicazione della Commissione europea del 1 dicembre 2010 (Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria), >>;

b)
alla fine del comma 13 dell'articolo 12 ter della legge regionale 4/2005, come aggiunto dall'articolo 14, comma 11, della regionale 11/2009, dopo la parola << 2008 >> sono aggiunte le seguenti: << , nonché alle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea del 1 dicembre 2010 (Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria), subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea. >>.

12.
L'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali), è sostituito dal seguente:
<<Art. 8
 (Comitato tecnico-scientifico per le aree protette)
1. Presso la Direzione centrale competente in materia di ambienti naturali è istituito, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, il Comitato tecnico-scientifico per le aree protette, di seguito denominato Comitato, quale organo di consulenza dell'Amministrazione regionale, che esprime pareri obbligatori, ai sensi delle successive disposizioni, nelle seguenti materie:
a) piani di conservazione e sviluppo dei parchi o delle riserve e loro varianti;
b) regolamenti dei parchi o delle riserve e modifiche dei medesimi;
c) programmazione pluriennale di gestione della fauna dei parchi o delle riserve;
d) programmazione pluriennale per la fruizione turistico-naturalistica, la divulgazione e l'educazione ambientale delle aree protette;
e) misure di conservazione e piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000;
f) atti individuati da disposizioni regionali;
g) atti riguardanti i parchi regionali, le riserve regionali e i siti Natura 2000, su richiesta dell'Amministrazione regionale o degli enti gestori.
2. Il Comitato rimane in carica cinque anni ed è così composto:
a) il Direttore del Servizio competente in materia di ambienti naturali, o suo delegato, che presiede il Comitato;
b) il Direttore del Servizio competente in materia di gestione delle foreste regionali, o suo delegato, con funzioni di Vice Presidente;
c) il Direttore del Servizio competente in materia di pianificazione territoriale, o suo delegato;
d) il Direttore del Servizio competente in materia di sanità pubblica veterinaria, o suo delegato;
e) il Direttore dell'Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia, o suo delegato;
f) sei laureati, esperti rispettivamente in botanica, habitat naturali, fauna selvatica in generale e avifauna in particolare, scienze forestali, scienze agrarie, economia agraria, specializzati nel settore delle aree protette e dei siti Natura 2000; ogni esperto è scelto fra un massimo di tre nominativi indicati congiuntamente dalle Università regionali.
3. Qualora gli esperti di cui al comma 2, lettera f), non siano indicati entro il termine di trenta giorni dalla formale richiesta, la Giunta regionale provvede alla loro individuazione.
4. Il Presidente può invitare nella seduta del Comitato, a titolo consultivo, esperti esterni o funzionari con incarichi attinenti alle materie in discussione.
5. I pareri del Comitato sono resi entro sessanta giorni; trascorso tale termine senza che sia stato reso il parere e il Comitato abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'Amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dal parere.
6. Il Comitato, entro sessanta giorni dall'istituzione, adotta un regolamento di funzionamento, approvato con deliberazione della Giunta regionale.
7. La Direzione centrale competente in materia di tutela degli ambienti naturali assicura l'attività di segreteria.
8. La Regione è autorizzata a sostenere gli oneri per il funzionamento del Comitato; il trattamento dei componenti esterni è disciplinato dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).
9. Il Comitato è istituito entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22; sino alla sua istituzione, le funzioni di cui al presente articolo sono svolte dal Comitato tecnico- scientifico per i parchi e le riserve costituito con decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2008, n. 236 (Ricostituzione del comitato tecnico scientifico per i parchi e le riserve).>>.

13. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 8 della legge regionale 42/1996, come sostituito dal comma 12, fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 e al capitolo 9806 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
14. Per assicurare le esigenze istituzionali e di servizio l'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare al Consiglio regionale appositi spazi anche in eccedenza rispetto a quelli costituenti pertinenza degli immobili destinati a sede del Consiglio stesso.
15. A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni previa comunicazione delle esigenze di cui al comma 14.
16. Gli oneri derivanti dai commi 14 e 15 fanno carico all'unità di bilancio 10.3.1.1168 e al capitolo 1463 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
17. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella K.
Note:
1Comma 3 bis aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 4/2011
2Comma 3 ter aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 4/2011
3Comma 3 quater aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 4/2011