LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/01/2011
Allegati:
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 12
 (Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica)
1. Le disposizioni contenute nel presente articolo sono dirette alla razionalizzazione ed al contenimento della spesa pubblica, in correlazione a quanto previsto dall' ultimo periodo del comma 183 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010)", e successive modifiche, nonché alle disposizioni di principio finalizzate al coordinamento della finanza pubblica contenute nel decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 .
2. La misura delle indennità e dei gettoni di presenza previsti a favore degli amministratori degli enti locali continua ad essere disciplinata secondo quanto previsto dal comma 13 dell'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002). Non trovano applicazione nel quadriennio dal 2009 al 2012 gli aggiornamenti dei limiti delle indennità previsti dalla vigente normativa regionale. La Giunta regionale delibera la riduzione delle indennità e dei gettoni di presenza dei consiglieri provinciali in misura non inferiore al dieci per cento. L'importo risultante è comunque arrotondato per eccesso all'unità di euro superiore. Tale disposizione ha effetto dalla data di approvazione della delibera giuntale che ha recepito le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma. La riduzione di cui al presente comma si applica a decorrere dal 2011 alle province per le quali ha luogo il rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo, con riferimento alla misura dei compensi applicati alla data di entrata in vigore della presente legge.
3.  
( ABROGATO )
4. La partecipazione agli organi collegiali di amministrazione degli enti pubblici e privati, che ricevono contributi da parte della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione, destinati esclusivamente a sostenere le spese di funzionamento senza specifico vincolo di destinazione, è onorifica. Essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.
5. Le disposizioni del comma 4 non si applicano ai soggetti individuati nell' ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge 78/2010 , convertito dalla legge 122/2010 , nonché agli enti del servizio sanitario regionale, alle ATER e ai Consorzi per lo sviluppo industriale. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere esclusi altri enti pubblici economici.
6. La Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione, non ammettono ai contributi indicati al comma 4 gli enti privati, diversi da quelli individuati nel comma 5, che non si adeguano a quanto disposto dal medesimo, qualora i contributi siano superiori a diecimila euro all'anno.
7. Con effetto dall'1 gennaio 2011 le indennità, i compensi e i gettoni di presenza corrisposti dalla Regione, dagli enti locali e dagli altri enti pubblici il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione, ai componenti di commissioni, comitati, organi collegiali comunque denominati, esclusi gli organi di revisione e gli organismi indipendenti di valutazione, nonché agli organi commissariali, sono ridotti automaticamente del 10 per cento rispetto agli importi previsti alla data del 31 ottobre 2010. Restano ferme le riduzioni previste dall'articolo 8, commi 53 e 54, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007) e, per gli enti locali, dall' articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006).
8. Fatte salve le ipotesi in cui i componenti sono determinati in numero fisso dalla legge regionale, gli organi di amministrazione e di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, i cui membri percepiscono indennità, compensi o gettoni di presenza, nonché il collegio dei revisori degli enti pubblici, anche economici, il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione, sono costituiti da un numero di componenti effettivi non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre. Gli enti provvedono conseguentemente all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che le modifiche siano operative a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Regione e dagli enti locali, il compenso di cui all' articolo 2389, primo comma, del codice civile , dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo è ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.
10.  
( ABROGATO )
11.  
( ABROGATO )
(7)
12.  
( ABROGATO )
13. Al fine di valorizzare le professionalità interne all'amministrazione, per gli anni 2011, 2012 e 2013 la spesa annua della Regione, e degli altri enti pubblici il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione, per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, è ridotta del 20 per cento rispetto alla media delle medesime spese riferite ai consuntivi del triennio 2007-2009.
14.  
( ABROGATO )
15. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 la Regione e gli altri enti pubblici il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione non possono stipulare contratti di sponsorizzazione.
16. Le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 non si applicano al Fondo speciale per l'internazionalizzazione della Regione Friuli Venezia Giulia istituto ai sensi dell'articolo 9, commi 7 e 8, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), all'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), alla PromoTurismoFVG, all'Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane, all'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa e all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (ERPAC).
17. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, gli enti locali della regione non possono, salvo quanto previsto dall' articolo 2447 del codice civile , effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentite le operazioni citate nei confronti delle società di cui al primo periodo a fronte della realizzazione di programmi di investimento ovvero dello svolgimento di servizi di pubblico interesse, prestati in condizioni di oggettiva non remuneratività, in attuazione di convenzioni, contratti di servizio o di programma. Gli enti locali individuano i criteri per il riconoscimento delle condizioni di oggettiva non remuneratività ai fini della stipula dei predetti atti.
18. In armonia con i principi enunciati dal comma 17 le direzioni centrali, competenti per i settori di attività nei quali opera la società di cui al comma 16 dell'articolo 14, stipulano apposita convenzione ovvero contratto di servizio o di programma entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
19. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 la Regione e gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno, che non abbiano rispettato gli obiettivi del patto medesimo nell'anno precedente, riducono del due per cento la spesa annua per la manutenzione straordinaria e per la locazione passiva degli immobili utilizzati rispetto alla media delle medesime spese riferite ai consuntivi del quinquennio 2005-2009, e non procedono a operazioni di acquisto di immobili.
20. Sono escluse dal limite di cui al comma 19 le spese per gli interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici scolastici, nonché quelle conseguenti all'applicazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ) e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell' articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
21. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 le Amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale di cui all'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, per un ammontare annuo non superiore a quello del 2009, ridotto del 10 per cento.
22. A decorrere dall'1 gennaio 2011 non è più corrisposta al personale delle Amministrazioni di cui al comma 21, l'indennità oraria in caso di missione all'estero; a decorrere dalla medesima data al personale inviato in missione, all'interno o all'estero, compete il rimborso delle spese sostenute per viaggi in ferrovia o effettuati con altri mezzi di linea terrestre, marittima o aerea, entro il limite del costo del biglietto di classe economica, o di classe superiore per località distanti più di 3.000 chilometri, e degli eventuali supplementi e prenotazioni obbligatorie, nonché dell'uso del posto letto anche singolo.
23. Per lo svolgimento della missione il personale delle Amministrazioni di cui al comma 21 è tenuto a utilizzare i mezzi di servizio ovvero i mezzi pubblici; qualora l'uso dei mezzi pubblici sia inconciliabile con lo svolgimento della missione ovvero qualora l'uso del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente, può essere autorizzato l'utilizzo del mezzo proprio. La disciplina prevista per il personale regionale in ordine ai rimborsi spettanti per l'utilizzo del mezzo proprio, si applica anche alle Amministrazioni del comparto unico diverse dalla Regione, con oneri a carico delle singole Amministrazioni; l'applicazione ha decorrenza dal 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del decreto legge 78/2010 , convertito dalla legge 122/2010 .
24. Le disposizioni di cui ai commi 21, 22 e 23 si applicano anche alle aziende di servizi pubblici alla persona di cui alla legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia).
25.
Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il secondo comma dell'articolo 117 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia);
b) gli articoli 118, 121, 125 e 126 della legge regionale 53/1981;
26. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui all' articolo 6, comma 13, del decreto legge 78/2010 , convertito dalla legge 122/2010 , per le Amministrazioni di cui al comma 21 e gli enti del servizio sanitario della regione, continua a trovare applicazione il disposto di cui all'articolo 5 della legge regionale 16/2010.
27. In relazione al disposto di cui all' articolo 9, comma 2, del decreto legge 78/2010 , convertito dalla legge 122/2010 , per il personale delle Amministrazioni di cui al comma 21, nel trattamento economico complessivo sono ricompresi anche speciali compensi e incentivi correlati a particolari funzioni o attività.
28. Fermo restando quanto disposto al comma 27, le modalità di attuazione del disposto di cui all' articolo 9, comma 2, del decreto legge 78/2010 , convertito dalla legge 122/2010 , con riferimento al trattamento economico spettante al personale dirigenziale con contratto di lavoro di diritto privato dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali sono determinate dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 27 del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche, tenendo conto della decurtazione del trattamento economico già operata nel biennio 2008-2009; per gli incarichi conferiti presso la Segreteria generale del Consiglio regionale provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
29.
Il comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 16 (Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonché in materia di passaggio al digitale terrestre), è sostituito dal seguente:
<<6. A valere dall'anno 2010 e fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all' articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge 78/2010 , convertito dalla legge 122/2010 , le risorse destinate al finanziamento del sistema premiale del personale regionale non dirigente della Regione possono essere integrate, con gli strumenti di bilancio e, comunque, nell'ambito delle effettive disponibilità, a condizione che gli obiettivi complessivamente assegnati alle diverse strutture direzionali, come verificati dal nucleo di valutazione, siano raggiunti nella misura pari all'80 per cento.>>.

30.  
( ABROGATO )
31.  
( ABROGATO )
(6)
32.
Al comma 2 dell'articolo 42 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421 ), come da ultimo modificato dall'articolo 13, comma 7, lettera b), punto 1, della legge regionale 24/2009, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: << La permanenza in servizio può essere disposta esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e nel rispetto delle relative procedure autorizzatorie; le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dalle permanenze in servizio. >>.

33. In relazione al disposto di cui all'articolo 42, comma 2, secondo periodo, della legge regionale 18/1996, come introdotto dal comma 32, sono fatte salve le permanenze in servizio aventi decorrenza anteriore all'1 gennaio 2011, disposte prima dell'entrata in vigore della presente legge.
34.
Dopo il comma 5 quater dell'articolo 46 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), è aggiunto il seguente:
<<5 quinquies. Nella regione Friuli Venezia Giulia la funzione di partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo di cui all' articolo 18 del decreto legge 78/2010 , convertito dalla legge 122/2010 , è esercitata:
a) per i Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti tramite una delle forme associative previste dagli articoli 21, 22 e 23;
b) per i Comuni con popolazione pari o superiore a cinquemila abitanti in forma singola o tramite una delle forme associative previste dagli articoli 21, 22 e 23.>>.

35.  
( ABROGATO )
36.  
( ABROGATO )
37.  
( ABROGATO )
38.  
( ABROGATO )
39. Il numero massimo degli Assessori comunali è determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto del numero dei Consiglieri del comune, con arrotondamento all'unità superiore. Nel calcolo del numero dei Consiglieri comunali si computa il Sindaco. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 2011 ai Comuni per i quali ha luogo il rinnovo del rispettivo Consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo.
39 bis. Nei Comuni il sindaco può nominare, qualora sussistano particolari esigenze di governo locale anche di natura transitoria, un ulteriore assessore, oltre il numero massimo previsto, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.
39 ter. È consentito inoltre derogare alle quote di rappresentanza di genere nella Giunta comunale in assenza di un numero sufficiente di Consiglieri del genere meno rappresentato nel Consiglio qualora lo statuto non preveda la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del Consiglio comunale.
40.  
( ABROGATO )
41.  
( ABROGATO )
42.
Nelle province della regione Friuli Venezia Giulia la figura del direttore generale è soppressa. La disposizione di cui al presente comma produce i suoi effetti dalla scadenza dei relativi incarichi.

43.
L'articolo 14 della legge regionale 1/2006, con esclusione del comma 2, è abrogato. I difensori civici, i mediatori civici e gli altri istituti di garanzia di cui all'articolo 14, comma 1, della legge regionale 1/2006, previsti dai vigenti statuti degli enti locali, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi e restano in carica fino alla scadenza dei relativi incarichi.

44.  
( ABROGATO )
Note:
1Al comma 18 del presente articolo le parole <<, competenti per i settori di attività nei quali opera la società di al comma 18 dell'articolo 14,>> devono correttamente intendersi come: <<, competenti per i settori di attività nei quali opera la società di cui al comma 16 dell'articolo 14,>> come da Avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. 2/2/2011, n. 5.
2Comma 13 interpretato da art. 2, comma 37, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
3Parole aggiunte al comma 16 da art. 11, comma 279, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
4Parole aggiunte al comma 2 da art. 5, comma 1, L. R. 3/2012
5Parole soppresse al comma 17 da art. 26, comma 1, L. R. 10/2012
6Comma 31 abrogato da art. 18, comma 1, lettera e), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
7Comma 11 abrogato da art. 14, comma 27, L. R. 27/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 12, c. 19, L.R. 17/2008, con effetto dall'1/1/2013.
8Parole aggiunte al comma 16 da art. 5, comma 55, L. R. 5/2013
9Parole soppresse al comma 16 da art. 12, comma 25, L. R. 6/2013 , a decorrere dal termine fissato dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al c. 18 del medesimo art. 12 L.R. 6/2013.
10Comma 41 abrogato da art. 110, comma 1, lettera n), L. R. 19/2013
11Comma 44 abrogato da art. 110, comma 1, lettera n), L. R. 19/2013
12Parole sostituite al comma 42 da art. 38, comma 2, L. R. 21/2013
13Parole sostituite al comma 14 da art. 12, comma 26, lettera a), L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
14Parole aggiunte al comma 15 da art. 12, comma 26, lettera b), L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
15Comma 10 abrogato da art. 14, comma 22, lettera a), L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
16Comma 12 abrogato da art. 14, comma 22, lettera c), L. R. 23/2013 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 12, c. 28.1.1., L.R. 17/2008, con effetto dall'1/1/2014.
17Comma 35 abrogato da art. 35, comma 1, lettera f), L. R. 2/2014
18Comma 36 abrogato da art. 35, comma 1, lettera f), L. R. 2/2014
19Comma 37 abrogato da art. 35, comma 1, lettera f), L. R. 2/2014
20Comma 38 abrogato da art. 35, comma 1, lettera f), L. R. 2/2014
21Comma 40 abrogato da art. 35, comma 1, lettera f), L. R. 2/2014
22Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 54 del 24 marzo 2014 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 15 del 2 aprile 2014), l'illegittimità costituzionale dei commi 30 e 31.
23Comma 30 abrogato da art. 4, comma 9, lettera d), L. R. 12/2014
24Parole sostituite al comma 16 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
25La deliberazione di cui al c. 18, art. 12, L.R. 6/2013, è stata emanata con DGR 2365/14.
26Comma 3 abrogato da art. 65, comma 1, lettera d), L. R. 18/2015
27Parole sostituite al comma 14 da art. 10, comma 19, lettera a), L. R. 14/2016
28Parole soppresse al comma 16 da art. 10, comma 19, lettera b), L. R. 14/2016
29Parole sostituite al comma 16 da art. 10, comma 19, lettera b), L. R. 14/2016
30Parole sostituite al comma 14 da art. 11, comma 6, L. R. 45/2017 , con effetto dall'1/1/2018.
31Comma 39 bis aggiunto da art. 10, comma 46, L. R. 20/2018
32Comma 14 abrogato da art. 12, comma 6, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
33Parole sostituite al comma 39 bis da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019
34Comma 39 ter aggiunto da art. 31, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
35Parole aggiunte al comma 16 da art. 7, comma 5, L. R. 16/2019
36Parole soppresse al comma 15 da art. 2, comma 1, L. R. 13/2020
37Parole aggiunte al comma 39 bis da art. 9, comma 3, lettera a), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
38Parole soppresse al comma 39 bis da art. 9, comma 3, lettera b), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.