LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/01/2011
Allegati:
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 11
 (Norme di coordinamento della finanza pubblica e altre norme contabili)
1.  
( ABROGATO )
(5)
2.  
( ABROGATO )
(3)
3.
All'articolo 12 della legge regionale 17/2008 il comma 13 è sostituito dal seguente:
<<13. Sono esonerati dall'obbligo previsto dal comma 12 i Comuni e le Province per i quali l'ammontare dello stock di debito residuo al 31 dicembre di ciascun anno sia inferiore al 40 per cento del totale degli accertamenti dei primi tre titoli dell'entrata del medesimo esercizio. Nel caso in cui non possa essere assicurato il mantenimento della soglia del 40 per cento per l'intero triennio, l'obiettivo di riduzione dovrà essere conseguito annualmente per gli anni, all'interno del triennio, nei quali l'ente ha superato la soglia, con riferimento allo stock di debito e agli accertamenti dei primi tre titoli delle entrate al 31 dicembre dell'esercizio precedente.>>.

4. Per gli anni 2011 e 2012, i Comuni della regione possono utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche interamente per il finanziamento di spese correnti.
5. Per il solo anno 2011, l'avanzo di amministrazione accertato con il conto consuntivo dell'anno 2010 può essere utilizzato per spese correnti ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio, in deroga a quanto previsto dall' articolo 187, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
6. Per il solo anno 2011, le quote di avanzo di amministrazione presunto derivante dall'esercizio immediatamente precedente ed applicate al bilancio di previsione 2011 per spese correnti ripetitive, ai sensi dell' articolo 3, comma 50, primo periodo, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), possono essere utilizzate dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 2010. Per il solo anno 2011, le quote di avanzo anche presunto, aventi specifica destinazione e/o derivanti da accantonamenti effettuati con l'ultimo consuntivo approvato, di cui all' articolo 3, comma 50, terzo periodo, della legge regionale 4/2001, possono essere immediatamente utilizzate anche per spese correnti ripetitive.
7. All'articolo 12 della legge regionale 17/2008, come da ultimo modificato dall'articolo 10, commi da 12 a 18, della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010), sono apportate le seguenti modifiche:
a)   ( ABROGATA )
b)
dopo il comma 28 è inserito il seguente:
<<28. 1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi posti dal comma 4, per il biennio 2011-2012, gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato limitatamente alle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato verificatesi nel biennio precedente, fermo restando che l'ammontare della spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non può superare il corrispondente ammontare del penultimo anno precedente. Gli enti che nel corso degli anni 2010 e 2011 hanno già dato avvio ad assunzioni, potranno conteggiare le cessazioni intervenute rispettivamente negli anni 2009 e 2010, solo se non già sostituite. Sono consentite eventuali procedure di mobilità in compensazione tra gli enti locali del comparto unico, che avvengano anche nel medesimo esercizio finanziario, purché venga rispettato il limite di spesa di cui ai primo periodo. I Comuni con popolazione uguale o inferiore a 3.000 abitanti possono procedere anche alle assunzioni di personale relativo alle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato verificatesi nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento.>>;

c)
al primo alinea del comma 28 bis le parole << dispone l'articolo 28 >> sono sostituite dalle seguenti: << dispongono i commi 28 e 28.1 >>;

d)
al comma 29 le parole << dal comma 28 >> sono sostituite dalle seguenti: << dai commi 28 e 28.1 >>;

e)
all'ultimo periodo del comma 30 le parole << dal comma 28 >> sono sostituite dalle seguenti: << dai commi 28 e 28.1 >>;

f)   ( ABROGATA )
8. Le Province, i Comuni, le unioni di Comuni e le Comunità montane possono utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per l'estinzione anticipata dei mutui in ammortamento.
Note:
1Lettera a) del comma 7 abrogata da art. 18, comma 6, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
2Integrata la disciplina del comma 4 da art. 18, comma 25, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
3Comma 2 abrogato da art. 14, comma 27, L. R. 27/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 12, c. 5, L.R. 17/2008, con effetto dall'1/1/2013.
4Lettera f) del comma 7 abrogata da art. 14, comma 27, L. R. 27/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 12, c. 31, L.R. 17/2008, con effetto dall'1/1/2013.
5Comma 1 abrogato da art. 50, comma 2, lettera c), L. R. 3/2016