LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/01/2011
Allegati:
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 10
 (Finalità 9 - sussidiarietà e devoluzione)
1. Gli enti locali compartecipano ai proventi dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale per le quote di seguito determinate:
a) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall' articolo 1, comma 146, della legge 662/1996 , al netto delle quote dei proventi erariali spettanti alla regione ai sensi dell' articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137 ;
b) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall' articolo 1, comma 146, della legge 662/1996 ;
c) un decimo delle quote di compartecipazione al gettito netto dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall' articolo 30, comma 10, della legge 289/2002 e dall'articolo 1, commi 946 e 947, della legge 296/2006 , al netto dell'aumento derivante da tale ultima legge;
d) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto dell'imposta erariale sui consumi d'energia elettrica di cui all'articolo 49, primo comma, numero 5), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall' articolo 1 della legge 457/1984 ;
e) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo sui prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella Regione di cui all'articolo 49, primo comma, numero 7), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall' articolo 1 della legge 457/1984 ;
f) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto dei canoni per le concessioni idroelettriche di cui all'articolo 49, primo comma, numero 6), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall' articolo 1 della legge 457/1984 .
2. L'importo definitivo delle quote di compartecipazione ai tributi riscossi è accertato in sede di assestamento del bilancio regionale dell'anno successivo; con la stessa legge di assestamento sono determinati gli importi e le modalità conseguenti all'eventuale conguaglio, positivo o negativo.
3. Per l'anno 2011 le quote di compartecipazione ai proventi dello Stato riscossi nel territorio regionale da devolvere agli enti locali sono determinate, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, nella misura di 431.370.547,21 euro, incrementate dell'assegnazione straordinaria di 19.275.606,64 euro per un totale di 450.646.153,85 euro.
4. Le assegnazioni di cui al comma 3 sono attribuite ai sensi di quanto disposto dai commi 5, 6, 10, 13, 16, 18, 22, 23, 39, per la quota di 800.000 euro, 45, 46 e 56 nonché per 300.000 euro per il Consorzio comunità collinare, autorizzato ai sensi dell' articolo 11, comma 67, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), per 1 milione di euro per le finalità previste dall' articolo 3, comma 60, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), per 4 milioni di euro per le finalità previste dall' articolo 1, comma 28, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008).
5. Alle Province è attribuito un fondo di 43.734.063 euro, quale trasferimento ordinario, in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle Province, per l'anno 2010 ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n 24 (Legge finanziaria 2010).
6. Le assegnazioni sono attribuite ai Comuni:
a) per 340.971.625 euro, quale trasferimento ordinario suddiviso nelle seguenti quote, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), e tenuto conto dei correttivi di cui ai commi 7 e 8:
1) per 221.631.556,25 euro, a titolo di quota di fiscalità legata al territorio, da assegnare in misura proporzionale all'incidenza della media del gettito IRPEF di ciascun Comune, relativo all'ultimo triennio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, sul totale del gettito medio d'imposta del triennio di tutti i Comuni della regione;
2) per 119.340.068,75 euro, a titolo di quota compensativa, da assegnare sulla base dei criteri di riparto definiti con regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2006, n. 194 (Definizione dei criteri di riparto, a favore dei Comuni, dei trasferimenti ordinari, riferiti alla quota di compensazione di cui all'articolo 4, comma 6, lettera a), numero 2), della legge regionale 2/2006), con riferimento agli ultimi dati disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) per 450.000 euro, a favore dei Comuni che sostengono oneri relativi al personale proveniente, a seguito di mobilità, dall'Ente Ferrovie dello Stato, da assegnare in unica soluzione entro il mese di agosto 2011, in misura pari agli oneri pagati nel 2010 per il personale transitato dall'Ente Ferrovie dello Stato, al netto della quota di perequazione a carico della Regione; in caso di insufficienza dello stanziamento, l'assegnazione spettante a ciascun Comune è ridotta in misura proporzionale; la domanda di assegnazione del fondo, indicante il nominativo del personale proveniente dall'Ente Ferrovie dello Stato, l'ammontare complessivo dell'importo della retribuzione ordinaria per l'anno 2010 e dell'importo di fine esercizio per il medesimo anno 2010, al netto della quota di perequazione a carico della Regione, deve pervenire al Servizio finanza locale della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, sede di Udine, entro il 31 marzo 2011;
c) per 800.000 euro, a favore dei Comuni turistici di Grado, Lignano Sabbiadoro, Duino Aurisina e dei Comuni con poli sciistici di Aviano, Chiusaforte, Forni di Sopra, Ravascletto e Tarvisio, da ripartire per il 25 per cento in misura proporzionale al numero di presenze turistiche pro capite annuale di ciascun Comune sul totale delle presenze pro capite dei Comuni considerati e, per il restante 75 per cento, in misura proporzionale al totale annuale delle presenze turistiche di ciascun Comune sul totale delle presenze dei Comuni considerati; i dati delle presenze sono riferiti all'anno 2008; il riparto è disposto in unica soluzione entro il 31 agosto 2011.
7. Per i Comuni ai quali, nel riparto previsto dal comma 6, lettera a), spetta complessivamente un'assegnazione inferiore al 96 per cento di quanto loro assegnato quale trasferimento ordinario 2005 ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera a), della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), l'assegnazione complessiva per ciascuno di essi, determinata secondo i criteri indicati al comma 6, lettera a), numeri 1) e 2), è incrementata della quota necessaria a raggiungere un'assegnazione pari al 96 per cento dei trasferimenti ordinari 2005.
8. Per i Comuni ai quali, nel riparto previsto dal comma 6, lettera a), spetta complessivamente un'assegnazione superiore al trasferimento ordinario 2005 ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera a), della legge regionale 1/2005, la quota prevista dal comma 6, lettera a), numeri 1) e 2), è assegnata in misura pari all'assegnazione dei trasferimenti ordinari 2005, incrementata del 15 per cento della differenza tra l'assegnazione complessiva prevista dal comma 6, lettera a), numeri 1) e 2), e quella dei trasferimenti ordinari 2005.
9. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, il trasferimento ordinario spettante a ciascun Comune, con l'applicazione dei correttivi di cui ai commi 7 e 8 è ridotto in misura proporzionale. La quota eventualmente residuata dopo il riparto dei trasferimenti ordinari previsti dal comma 6, lettera a), numeri 1) e 2), dopo l'applicazione dei correttivi di cui ai commi 7 e 8, unitamente alla quota eventualmente residuata dopo il riparto dei fondi previsti dal comma 6, lettera b), e dal comma 13, è ripartita entro il 31 ottobre 2011 e in unica soluzione, in misura proporzionale alle assegnazioni a ciascuno spettanti ai sensi del comma 6, lettera a):
a) per il 70 per cento delle risorse disponibili a favore di tutti i Comuni;
b) per il 30 per cento delle risorse disponibili a favore dei soli Comuni virtuosi che hanno approvato il rendiconto di gestione entro il termine previsto per legge.
10. Alle Comunità montane è attribuito un fondo di 7.079.374,85 euro, quale trasferimento ordinario, in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle Comunità montane, per l'anno 2010, ai sensi dell'articolo 10, comma 11, della legge regionale 24/2009. L'importo è assegnato in due rate di pari importo con la seguente tempistica, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale: la prima è assegnata entro il 31 marzo 2011; la seconda rata è assegnata entro il 31 luglio 2011.
11. L'assegnazione prevista dal comma 5 è erogata in tre rate con le seguenti modalità e tempistica, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale: la prima rata pari al 30 per cento dello spettante è erogata entro il 31 marzo 2011 ed è subordinata all'avvenuta approvazione del bilancio provinciale per l'anno 2011; la seconda rata, pari al 35 per cento dello spettante, entro il 31 luglio 2011; la terza, pari al 35 per cento dello spettante, entro il 15 novembre 2011 ed è subordinata all'avvenuta approvazione della deliberazione consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio.
12. L'assegnazione prevista dal comma 6, lettera a), è assegnata con le seguenti modalità e tempi, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti dalla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale:
a) per i Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti in due rate; la prima rata, pari al 70 per cento dello spettante, è assegnata entro il 31 marzo 2011 ed è subordinata all'avvenuta approvazione del bilancio comunale per l'anno 2011; la seconda rata, pari al 30 per cento dello spettante, è assegnata entro il 15 novembre 2011 ed è subordinata all'avvenuta approvazione della deliberazione consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio;
b) per i Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti in tre rate; la prima rata, pari al 30 per cento dello spettante, è erogata entro il 31 marzo 2011 ed è subordinata all'avvenuta approvazione del bilancio comunale per l'anno 2011; la seconda rata, pari al 35 per cento dello spettante, è assegnata entro il 31 luglio 2011; la terza, pari al 35 per cento dello spettante, è assegnata entro il 15 novembre 2011 ed è subordinata all'avvenuta approvazione della deliberazione consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio.
13. Alle Province, ai Comuni, alle unioni di Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato un fondo di 750.000 euro per il concorso negli oneri relativi alla concessione ai dipendenti di aspettativa sindacale retribuita da assegnare in unica soluzione entro il 31 agosto 2011:
a) in via prioritaria per la copertura degli oneri sostenuti nel 2010 relativamente alla parte non già finanziata con l'assegnazione di cui all'articolo 10, comma 14, della legge regionale 24/2009 e agli oneri sostenuti nel medesimo anno 2010 per incarichi sindacali iniziati dopo il termine di presentazione della domanda per l'anno 2010;
b) in via residuale e in via anticipata, dopo il riparto di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri che gli enti sostengono nell'anno 2011, in misura pari agli oneri preventivati nell'anno 2011, dichiarati dagli enti predetti con la modalità di cui al comma 14. Il riparto è disposto prioritariamente a favore dei Comuni con popolazione, alla data del 31 dicembre 2009, fino a 3.000 abitanti. In caso di insufficienza del fondo l'erogazione spettante è ridotta in misura proporzionale.
14. Per le finalità previste dal comma 13 gli enti interessati presentano al Servizio finanza locale della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, sede di Udine, entro il 31 marzo 2011:
a) apposita domanda indicante per l'anno 2011 il personale in aspettativa sindacale retribuita e gli oneri che gli enti interessati presumono di sostenere per il trattamento economico dell'intero anno, al netto della quota di perequazione a carico della Regione per l'anno 2011;
b) una dichiarazione del responsabile del servizio attestante gli oneri effettivamente sostenuti nell'anno 2010 per il personale in aspettativa sindacale retribuita, al netto della quota di perequazione a carico della Regione per il medesimo anno 2010 e dispongono la restituzione della quota eventualmente ricevuta, risultata eccedente rispetto agli oneri effettivi.
15. Per le finalità previste dai commi 5, 6, 10 e 13 è autorizzata la spesa di 393.785.062,85 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1739 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, entro il 15 novembre 2011, ai Comuni capofila di associazione intercomunale, alle unioni di Comuni, alla Comunità collinare del Friuli e al Comune risultante da fusione, per l'anno 2011, un fondo di 11.500.000 euro, per l'esercizio coordinato di funzioni e per la gestione associata di servizi tra enti locali e per il finanziamento dei Comuni risultanti da fusione, da assegnare secondo criteri e modalità definiti nella parte seconda del Piano di valorizzazione territoriale di cui all'articolo 26 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia).
17. Per le finalità previste dal comma 16, è autorizzata la spesa di 11.500.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1513 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
18. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, per l'anno 2011, un fondo di 1 milione di euro ai Comuni interamente montani con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, calcolata al 31 dicembre 2009, nel cui territorio siano presenti contemporaneamente le scuole pubbliche primaria e secondaria di primo grado e ai Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che a partire dall'anno scolastico 2011-2012 procedono ad azioni di chiusura di plessi scolastici con trasporto delle scolaresche presso altre sedi scolastiche al di fuori del territorio comunale, ovvero da frazione a capoluogo o da frazione a frazione del comune medesimo.
19. I Comuni di cui al comma 18 sono individuati sulla base dei dati relativi agli istituti scolastici presenti sul territorio, forniti dalla Direzione centrale competente in materia di istruzione entro il 30 giugno 2011.
20. Il fondo di cui al comma 18 è ripartito per il 50 per cento in misura proporzionale al numero dei Comuni medesimi e per il restante 50 per cento in misura proporzionale alla popolazione residente alla data indicata nel comma 18 il riparto è disposto d'ufficio, in un'unica soluzione e senza vincolo di destinazione, entro il 30 settembre 2011.
21. Per le finalità previste dal comma 18, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1750 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
22. Alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato un fondo di 15.921.508 euro a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, da assegnare, in unica soluzione entro il 30 giugno 2011 e, compatibilmente con il rispetto dei vincoli imposti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale, in misura pari alle assegnazioni attribuite agli enti medesimi nell'anno 2010, ai sensi dell' articolo 10, comma 25, della legge regionale 24/2009.
23. Alle Province, ai Comuni, alle unioni di Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato, entro il 30 settembre 2011, un fondo di 20.989.583 euro a titolo di definitivo concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, da ripartirsi secondo criteri e modalità definite con regolamento.
24. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 22 e 23 fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1154 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con riferimento al capitolo 1641 per 15.921.508 euro e con riferimento al capitolo 1642 per 20.989.583 euro.
25. Per il finanziamento delle funzioni conferite a Province, Comuni e Comunità montane ai sensi della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità trasporto pubblico locale, cultura, sport), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti medesimi, per l'anno 2011 ed entro il 30 settembre 2011, un fondo di 13.041.644,54 euro, da ripartire in misura proporzionale a quanto erogato a ciascun ente nel 2010 ai sensi dell'articolo 10, comma 29 e comma 55, della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 10, comma 22, della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010).
26. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 25 fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con riferimento al capitolo 1520 per 5.767.044,54 euro; all'unità di bilancio 9.1.2.1159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con riferimento al capitolo 1522 per 7.274.600 euro.
27. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Province, per lo svolgimento delle proprie funzioni in materia di politiche del lavoro derivanti dalla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), un importo complessivo di 9.463.178,56 euro, da ripartire entro il 30 settembre 2011:
a) per 7.703.178,56 euro in misura pari alle assegnazioni quantificate per gli enti medesimi per l'anno 2007 e successivi con deliberazione della Giunta regionale in relazione al trasferimento del personale di cui all'articolo 74, comma 2, della legge regionale 18/2005;
b) per 800.000 euro in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle medesime Province ai sensi dell'articolo 10, comma 32, lettera b), della legge regionale 24/2009;
c) per 960.000 euro secondo le seguenti percentuali: per il 29,25 per cento a favore della provincia di Pordenone, per il 25,85 per cento a favore della provincia di Udine, per il 25,85 per cento a favore della provincia di Gorizia, per il 19,05 per cento a favore della provincia di Trieste, finalizzato al sostegno e potenziamento degli uffici preposti alle funzioni suddette tramite l'assunzione di personale, il mantenimento di posizioni dirigenziali e di posizioni di elevata professionalità nel settore del lavoro, in attuazione del Protocollo d'intesa tra Regione e Province di data 10 maggio 2007.
28. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti locali, entro il 30 settembre 2011, le risorse connesse al personale trasferito agli enti medesimi, ai sensi della legge regionale 24/2006 e dell'articolo 26 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico non dirigenti - quadriennio normativo (II fase) 2002-2005, biennio economico 2004-2005, per un importo complessivo di 699.016,14 euro, in misura pari alle assegnazioni quantificate per gli enti medesimi, per l'anno 2008 e successivi, con deliberazioni della Giunta regionale.
29. Gli oneri derivanti dall'applicazione, rispettivamente:
a) del comma 27, lettera a), e del comma 28, fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con riferimento al capitolo 1540 per 8.402.194,70 euro;
b) del comma 27, lettera b), fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1153 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con riferimento al capitolo 1657 per 800.000 euro;
c) del comma 27, lettera c), fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1153 e al capitolo 1741 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2012 e del bilancio per l'anno 2011.
30. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge si provvede all'abrogazione o all'adeguamento della disciplina regolamentare degli interventi contributivi previsti del Protocollo di intesa del 10 maggio 2007 finora attuati dalla Direzione centrale competente in materia di lavoro.
31.  
( ABROGATO )
(4)
32. A decorrere dalla data concordata con la Banca d'Italia le somme versate a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - Regione Friuli Venezia Giulia, di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell' articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , come modificato dall' articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 ) e successive modifiche, con l'indicazione del codice identificativo della Regione Friuli Venezia Giulia e senza l'indicazione del codice catastale del comune beneficiario, sono riversate sul conto corrente intestato alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, aperto presso la Tesoreria provinciale dello Stato.
33. L'Amministrazione regionale è autorizzata a chiedere al Ministero delle Finanze la chiusura della contabilità speciale n. 1905, istituita presso la tesoreria della Banca d'Italia, sezione di Trieste, intestata alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per la gestione delle somme introitate a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Le risorse eventualmente esistenti sulla contabilità speciale n. 1905 alla data concordata con la Banca d'Italia sono versate sul conto corrente intestato alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, aperto presso la Tesoreria provinciale dello Stato.
34. Le entrate derivanti dal disposto di cui ai commi 32 e 33 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 2.1.207 con riferimento al capitolo 1792 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
35.  
( ABROGATO )
(8)
36.  
( ABROGATO )
(9)
37.
Le disposizioni previste dall'articolo 2, commi da 1 a 4, della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18 (Assestamento del bilancio 2000), sono abrogate a decorrere dalla data concordata con la Banca d'Italia.

38. Dalla data di chiusura della contabilità speciale n. 1905, l'Amministrazione regionale non è autorizzata ad effettuare ai comuni attribuzioni a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, né a disporre alcun recupero a carico degli enti a medesimo titolo.
39. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare per l'anno 2011 un fondo di 1.300.000 euro, a favore dei Comuni per la compensazione a favore di particolari situazioni. La Giunta regionale individua con deliberazione, entro e non oltre il 30 settembre 2011, eventualmente sulla base delle segnalazioni formulate dai Comuni, le situazioni da finanziare, le risorse da assegnare e le modalità di erogazione; per le fattispecie di situazioni particolari individuate in modo generale, la Giunta definisce anche i criteri di riparto; l'assegnazione non è soggetta a rendicontazione salvo che la Giunta preveda diversamente con riferimento a singole fattispecie.
40. Per la finalità prevista dal comma 39 è autorizzata la spesa di 1.300.000 euro per l'anno 2011, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1730 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
41. A fronte degli oneri sostenuti dai Comuni per l'aggiornamento delle tessere elettorali in conseguenza della revisione dei collegi provinciali disposta ai sensi dell' articolo 2 del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42 , l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai Comuni un'assegnazione forfetaria pari a 0,60 euro per ogni elettore la cui tessera elettorale deve essere aggiornata.
42. Ai fini della liquidazione del contributo di cui al comma 41, i Comuni presentano al Servizio elettorale della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, entro quattro mesi dalla pubblicazione nel BUR del decreto del Presidente della Regione che approva la nuova tabella dei collegi provinciali, una dichiarazione attestante il numero delle tessere elettorali da aggiornare. Il contributo è liquidato ai Comuni in un'unica soluzione entro tre mesi dalla presentazione della richiesta; in caso di insufficienza di fondi, il contributo spettante viene ridotto in misura proporzionale rispetto allo stanziamento.
43. Per le finalità previste dal comma 41, è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2011 a carico all'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1742 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
44. Le Comunità montane sono autorizzate a trasferire ai Comuni, in proprietà, a titolo gratuito, strutture e immobili non più utilizzati direttamente e che insistano negli ambiti territoriali dei Comuni medesimi. Il Comune beneficiario appone sui beni acquisiti, ove non presente, il vincolo di destinazione a finalità di pubblico interesse.
44 bis. Le Comunità montane sono autorizzate, anche in deroga ad accordi di programma sottoscritti antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, a concedere in comodato gratuito le piazzole ecologiche di proprietà ai Comuni cui è affidata la gestione delle medesime.
45. In attuazione di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 16 (Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione, nonché in materia di passaggio al digitale terrestre), è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 6.2.1.1123 e del capitolo 1326 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
46. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare alle Province, per l'anno 2011, un'assegnazione straordinaria di 1 milione di euro per il finanziamento del minor gettito dell'imposta provinciale di trascrizione accertato nel 2010 rispetto al 2009, da ripartire in misura proporzionale al minor gettito accertato.
47. Le Province, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentano domanda al Servizio finanza locale della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, sede di Udine, specificando l'ammontare complessivo del minor gettito di cui al comma 46.
48. Per le finalità previste dal comma 46, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2011, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1731 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
49. In considerazione della sfavorevole congiuntura economica, l'eventuale conguaglio negativo conseguente all'accertamento definitivo, disposto con legge di assestamento del bilancio 2011, delle quote di compartecipazione 2010 ai tributi riscossi nel territorio regionale, non è recuperato dalle risorse assegnate agli enti locali.
50. I finanziamenti assegnati ai Comuni per la compensazione di particolari situazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera e), della legge regionale 30/2007 e dell'articolo 10, comma 7, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), sono rendicontati entro il 30 settembre 2011.
51. Il finanziamento assegnato al Comune di Mereto di Tomba per la compensazione di particolari situazioni, ai sensi dell'articolo 10, comma 17, della legge regionale 24/2009, è rendicontato entro il 30 giugno 2011.
52. I termini di inizio e fine intervento previsti dagli accordi quadro ASTER relativi ai finanziamenti del 2007 e del 2008 possono essere differiti in via straordinaria con decreto del Direttore competente, una sola volta per non più di dodici mesi, esclusivamente per cause adeguatamente circostanziate e motivate, non dipendenti dai soggetti realizzatori nel rispetto, comunque, della disciplina in materia di contenimento della perenzione dei residui regionali di cui all'articolo 51 bis della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale).
52 bis. Qualora gli accordi quadro ASTER relativi a finanziamenti del 2007 e del 2008 non prevedano un termine di fine intervento, il termine di rendicontazione ivi previsto può essere differito in via straordinaria con le modalità e i presupposti di cui al comma 52.
53. Qualora gli accordi quadro ASTER relativi ai finanziamenti 2006, 2007 e 2008 prevedano che l'intervento sia di competenza di più soggetti realizzatori, gli stessi possono essere revocati parzialmente nel caso di mancato rispetto dei termini da parte di uno o più dei soggetti realizzatori.
54. Qualora risulti rispettata la tempistica prevista negli accordi quadro ASTER relativi agli anni 2006, 2007 e 2008 l'ente tenuto a trasmettere alla Regione la rendicontazione della spesa può chiedere l'erogazione del finanziamento regionale, per la parte residua già impegnata, in unica soluzione, anche in deroga ad eventuali diverse previsioni contenute negli accordi quadro. La liquidazione è disposta entro 90 giorni dalla data della richiesta, alla quale è allegata una sintesi dell'attività svolta con le relative date di conclusione di ciascuna fase dell'intervento fino al momento della domanda.
55. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Tolmezzo, in via anticipata ed in unica soluzione, un fondo di 200.000 euro, quale contributo straordinario a titolo di sostegno per le spese connesse alla gestione degli uffici giudiziari e per gli altri oneri derivanti dalle funzioni comprensoriali assicurate dal Comune medesimo. L'erogazione è disposta d'ufficio entro il 30 giugno 2011 ed è rendicontata dal Comune beneficiario entro un anno dalla liquidazione, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
56. Per le finalità previste dal comma 55, è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro, per l'anno 2011, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1736 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011 - 2013 e del bilancio per l'anno 2011.
57.  
( ABROGATO )
58. L'Amministrazione regionale, per le finalità previste dall'articolo 25, comma 1, lettere c) e d), della legge regionale 9/2009, è autorizzata ad affidare mediante incarichi e consulenze l'ideazione e rappresentazione grafica delle divise e dei gradi, nonché l'individuazione delle caratteristiche merceologiche delle divise del personale della polizia locale.
59. Per le finalità previste dal comma 58, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2011, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1156 e del capitolo 1755 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
60. In adesione ai principi generali desumibili dalla legge 16 luglio 1927, n. 1766 e dal Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 , è autorizzata la realizzazione dell'intervento previsto dall'articolo 2, comma 16, della legge regionale 9/2008, sui terreni già individuati dall'intesa stipulata ai sensi del medesimo comma 16, in data 9 dicembre 2008, anche se gravati da usi civici. In tal caso, gli usi civici sono sclassificati, ferma restando la determinazione del valore, o liquidabili.
61. L'onere per la realizzazione delle opere di cui al comma 60 costituisce pagamento ai fini della sclassificazione o della liquidazione con obbligo di conguaglio qualora risultasse inferiore ai relativi valori.
62. Ai fini della determinazione dell'importo relativo al conguaglio, di cui al comma 61, si tiene conto delle sole opere pubbliche, di pubblica utilità o di interesse generale che rimangono nella piena proprietà e disponibilità dell'ente locale.
63. In presenza di controversie sull'esistenza di usi civici sui terreni di cui al comma 60, qualora ne derivi l'accertamento del gravame, il pagamento dell'eventuale conguaglio, di cui al comma 61, determinato sulla base dei valori attribuibili in relazione alla situazione di fatto esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, è differito alla definitiva conclusione delle controversie stesse.
64. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario pluriennale per spese d'investimento di complessivi 7 milioni di euro a favore delle Province, sia in conto capitale che in conto interessi, a copertura integrale delle spese per la progettazione e realizzazione di interventi sulla viabilità e sugli edifici scolastici di propria competenza.
65. Ai fini di cui al comma 64 le Province presentano alla struttura regionale competente in materia di infrastrutture ed edilizia, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'istanza volta a ottenere il contributo corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa. Con il provvedimento di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione.
66. Ai fini della concessione del contributo viene assicurata priorità, per gli interventi di viabilità, alle opere, anche manutentive, atte a eliminare o ridurre situazioni di pericolo, e per gli interventi sugli edifici scolastici, alle opere, anche manutentive, atte ad assicurare migliori livelli di servizio.
67. Per le finalità previste dal comma 64 è autorizzato un limite di impegno ventennale di 350.000 euro annui a decorrere dall'anno 2011, con l'onere complessivo di 1.050.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2011 al 2013 a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.1153 e del capitolo 1749 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2014 al 2030 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli per gli anni medesimi.
68. All'articolo 6 della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), come da ultimo modificato dall'articolo 26, comma 1, della legge regionale 17/2010, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2, le parole << entro il 31 dicembre 2010 >> sono sostituite dalle seguenti: << entro il 30 giugno 2011 >>;

b)
al comma 3, le parole << entro il 31 dicembre 2010 >> sono sostituite dalle seguenti: << entro il 30 giugno 2011 >>.

(7)
69. All'articolo 53 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 13 (Legge comunitaria 2008), come modificato dall'articolo 11, comma 23, della legge regionale 24/2009, sono apportate le seguenti modifiche:
a)   ( ABROGATA )
b)   ( ABROGATA )
c)
i commi 5, 6 e 7 sono abrogati.

70. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella J.
Note:
1Lettera a) del comma 69 abrogata da art. 5, comma 2, lettera a), L. R. 4/2011 , a seguito dell'abrogazione dei commi 3 e 4, art. 53, L.R. 13/2009.
2Lettera b) del comma 69 abrogata da art. 5, comma 2, lettera b), L. R. 4/2011 , a seguito dell'abrogazione dei commi 3 e 4, art. 53, L.R. 13/2009.
3Comma 18 interpretato da art. 10, comma 88, L. R. 11/2011
4Comma 31 abrogato da art. 13, comma 28, lettera b), L. R. 18/2011 , a seguito dell'abrogazione dei commi 50 e 51, art. 11, L.R. 17/2008, con effetto dall'1/1/2012.
5Comma 52 bis aggiunto da art. 13, comma 37, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
6Comma 44 bis aggiunto da art. 13, comma 76, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
7Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 54 del 24 marzo 2014 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 15 del 2 aprile 2014), l'illegittimità costituzionale del comma 68 e del comma 69, lettera a).
8Comma 35 abrogato da art. 10, comma 41, L. R. 20/2018
9Comma 36 abrogato da art. 10, comma 41, L. R. 20/2018
10Comma 57 abrogato da art. 35, comma 1, lettera d), L. R. 5/2021