LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 luglio 2009, n. 13

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attività produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione. (Legge comunitaria 2008).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/08/2009
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
170.02 - Tributi
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
310.02 - Assistenza sociale
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
450.01 - Caccia
450.02 - Pesca - Acquacoltura
450.03 - Fauna

Capo III
 Semplificazione di procedimenti amministrativi in materia di interventi sociali e artigianato
Art. 22
 (Eliminazione di atti di autorizzazione e semplificazione)
1. In attuazione, in particolare, dell'articolo 5 della direttiva 2006/123/CE, il presente capo dispone la semplificazione di procedimenti amministrativi relativi a regimi di autorizzazione per l'accesso alle attività di servizi e per il loro esercizio oggetto del censimento e valutazione effettuato ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 - Legge comunitaria 2007).
2. Ai sensi della legge regionale 7/2000 e in conformità ai principi in materia di semplificazione amministrativa di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), gli atti di autorizzazione, che non implichino esercizio di discrezionalità amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, sono sostituiti con dichiarazione di inizio attività, da presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente, corredata delle attestazioni e delle certificazioni eventualmente richieste.
Art. 23
1.
Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000), è sostituito dal seguente:
<<1. I centri di vacanza per minori sono aperti a seguito di dichiarazione di inizio attività presentata al Comune. Le funzioni di controllo e vigilanza sui medesimi competono ai Comuni e comprendono:
a) la sospensione e la chiusura dell'attività dei centri di vacanza per minori;
b) la vigilanza sul funzionamento delle strutture e dei servizi, con esclusione del controllo di competenza dell'autorità sanitaria.>>.

Art. 24
1.
Dopo il comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), è inserito il seguente:
<<6 bis. Ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 (Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'articolo 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128), la licenza rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza non è richiesta alle imprese iscritte all'A.I.A. che fabbrichino oggetti preziosi; la medesima licenza non è richiesta ai cesellatori, agli orafi, agli incastratori di pietre preziose e agli esercenti di industrie e arti affini, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).>>.

Art. 25
1.
L'articolo 24 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 24
 (Dichiarazione di inizio attività)
1. Sono soggette alla dichiarazione di inizio attività (DIA):
a) l'attività di facchinaggio di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 30 giugno 2003, n. 221 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio);
b) le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 luglio 1997, n. 274 (Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione);
c) l'attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11 quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici);
d) l'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione);
e) l'attività di estetista di cui all'articolo 25 e il relativo trasferimento d'azienda;
f) l'attività di parrucchiere misto di cui all'articolo 27 e il relativo trasferimento d'azienda;
g) l'attività di tatuaggio e piercing di cui all'articolo 35;
h) l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento dell'impianto di panificazione ovvero dell'impianto di cottura; la produzione di pane surgelato è soggetta alla medesima dichiarazione da effettuarsi conformemente alle norme stabilite dalla legge 4 luglio 1967, n. 580 (Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari);
i) l'esercizio dei mulini per la macinazione dei cereali, nonché il loro trasferimento, in luogo della licenza prevista dall'articolo 6 della legge 7 novembre 1949, n. 857 (Nuova disciplina delle industrie della macinazione e della panificazione);
j) la fabbricazione e la gestione di depositi all'ingrosso di margarina e di grassi alimentari idrogenati ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 112/1998.
2. Gli interessati presentano la DIA di cui al comma 1 allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi di cui alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), che rilascia d'ufficio l'attestazione della presentazione della DIA.
3. L'attestazione della presentazione della DIA di cui al comma 2 abilita il soggetto interessato ad avviare immediatamente l'attività dichiarata e costituisce titolo certificativo.
4. Trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), in materia di dichiarazione di inizio attività e di cui alla legge regionale 3/2001.>>.

Art. 26
 (Inserimento dell'articolo 24 bis nella legge regionale 12/2002)
1.
Dopo l'articolo 24 della legge regionale 12/2002 è inserito il seguente:
<< Art. 24 bis
 (Obbligo di comunicazione)
1. La cessazione delle attività di cui all'articolo 24 è comunicata allo sportello unico territorialmente competente entro sessanta giorni dall'evento. L'attestazione della presentazione della comunicazione rilasciata dallo sportello unico costituisce titolo certificativo. Lo sportello unico trasmette la comunicazione di cessazione alle amministrazioni competenti e al registro delle imprese competente per territorio.
2. Ai sensi dell'articolo 164 del decreto legislativo 112/1998, l'attività tipografica, litografica e fotografica e di ogni altra attività di stampa o di riproduzione meccanica o chimica è subordinata all'obbligo di tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza.>>.

Art. 27
1. Al comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera c) è abrogata;
b)
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
<<d) la disciplina degli orari; l'esercizio dell'attività di estetista o di parrucchiere misto non è subordinato al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale;>>.

Art. 28
1.
L'articolo 30 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 30
 (Esercizio dell'attività)
1. L'esercizio dell'attività di estetista o di parrucchiere misto, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, stagionale o temporaneo, è subordinato alla presentazione della DIA da parte del legale rappresentante dell'impresa, attestante il possesso della qualificazione professionale, nonché la conformità dei locali e delle attrezzature ai requisiti previsti dal regolamento comunale. Le imprese che intendano svolgere l'attività in forma non artigiana indicano nella DIA il soggetto in possesso della qualificazione professionale.
2. I soci, i collaboratori familiari e i dipendenti che esercitano professionalmente le attività di estetista o di parrucchiere misto devono essere in possesso della relativa qualifica professionale.
3. Le attività di estetista o di parrucchiere misto possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora i locali abbiano i requisiti previsti dal regolamento comunale. Non è ammesso lo svolgimento delle attività di estetista o parrucchiere misto in forma ambulante o di posteggio.
4. È fatta salva la possibilità di esercitare le attività di estetista o di parrucchiere misto presso la sede designata dal cliente in caso di malattia o altro impedimento fisico del cliente stesso ovvero a favore di persone impegnate nello sport, nella moda o nello spettacolo o per particolari eventi ovvero nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione, nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.
5. Nel caso di trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, finalizzato all'esercizio delle attività di estetista o di parrucchiere misto, il subentrante presenta la DIA, corredata delle attestazioni di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subentro per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
6. Avverso il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti può essere presentato ricorso alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1199/1971.>>.

Art. 31

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 16, comma 4, L. R. 7/2012 , a seguito dell'abrogazione del Titolo III, L.R. 12/2002.
Art. 32

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 7/2011 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 35 bis, L.R. 12/2002.
Art. 33
 (Norma transitoria)
1. Nelle more dell'istituzione e dell'operatività degli sportelli unici per le attività produttive e per le attività di servizi di cui alla legge regionale 3/2001, i soggetti interessati presentano la DIA di cui all'articolo 24 della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 25, agli enti pubblici competenti in base alla disciplina vigente.