Art. 98
(Disposizioni transitorie)
1.
Sino all'entrata in vigore del regolamento forestale continuano a trovare applicazione:
b) l'articolo 4 del regolamento unico per l'intero territorio regionale sottoposto a vincolo idrogeologico, di adeguamento alla
legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, previste dall'
art. 10 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 11 aprile 1989, n. 0174/Pres., e successive modifiche;
c) il regolamento forestale per la salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2003, n. 032/Pres., e successive modifiche.
2.
Sino al recepimento da parte dell'ente locale degli atti di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 97 continuano a trovare applicazione:
5. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per le opere di viabilità forestale di cui agli articoli 26 bis e 26 ter della
legge regionale 22/1982, continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.
5 bis. Fino all'istituzione dell'elenco di cui all'articolo 25, comma 1, il possesso del certificato di idoneità tecnica di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 7 dicembre 1987, n. 571 (Capitolato generale d'oneri per la vendita di lotti boschivi di proprietà pubblica), sostituisce agli effetti della presente legge l'iscrizione all'elenco medesimo.
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 27, comma 9, L. R. 16/2008
2Parole soppresse alla lettera c) del comma 1 da art. 4, comma 28, L. R. 12/2009
3Comma 5 bis aggiunto da art. 64, comma 35, L. R. 17/2010
4Parole soppresse alla lettera a) del comma 2 da art. 3, comma 4, lettera d), L. R. 11/2011
5Il regolamento forestale è stato emanato con DPReg. 28/12/2012, n. 0274/Pres. (B.U.R. 9/1/2013, n. 2).
Art. 103
(Regolarizzazione dei vigneti)
1. In attuazione dell'
articolo 2 del regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del
regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo in particolare in ordine al potenziale produttivo, la regolarizzazione delle superfici vitate impiantate o reimpiantate abusivamente tra l'1 aprile 1987 e il 31 agosto 1998 è concessa ai produttori che hanno presentato domanda nei termini e con le modalità previsti dai citati regolamenti comunitari e dal regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in applicazione del
regolamento (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo, emanato con DPReg. n. 0198/2004 e successive modifiche.
2. Per i vigneti impiantati tra l'1 aprile 1987 e il 31 agosto 1993 la regolarizzazione è concessa previo versamento della sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro per ogni 1.000 metri quadrati o loro frazione.
3. Per i vigneti impiantati tra l'1 settembre 1993 e il 31 agosto 1998 la regolarizzazione è concessa al richiedente che abbia ottemperato a una delle prescrizioni previste dall'articolo 16, comma 4, del regolamento di attuazione di cui al comma 1, secondo quanto indicato nella domanda ovvero, nel caso di impossibilità di adempiere a quanto richiesto, a una delle altre forme previste dal medesimo articolo 16, comma 4.
4.
La regolarizzazione di cui al comma 3 può avvenire:
a) nel caso previsto dall'articolo 16, comma 4, lettera a), del regolamento di attuazione di cui al comma 1, l'autorizzazione è concessa previo pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 30 euro per ogni 1.000 metri quadrati o loro frazione di vigneto irregolarmente impiantati;
b) nel caso previsto dall'articolo 16, comma 4, lettera b), del regolamento di attuazione di cui al comma 1, l'autorizzazione è concessa previo acquisto di un diritto di reimpianto pari al 150 per cento della superficie irregolarmente impiantata; in tal caso il 50 per cento della superficie eccedente, acquisito a titolo di sanzione, confluisce nella riserva regionale;
c) nel caso previsto dall'articolo 16, comma 4, lettera d), del decreto del regolamento di attuazione di cui al comma 1, l'autorizzazione è concessa previo pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 250 euro per ogni 1.000 metri quadrati o loro frazione di vigneto irregolarmente impiantati.
6. Nel caso di mancato accoglimento della domanda, il produttore è tenuto a pagare una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 30 per cento del valore di mercato del vino ottenuto dalle uve provenienti dalle zone interessate, a partire dalla data di presentazione della domanda fino alla data del provvedimento di non accoglimento della domanda medesima. Il valore di mercato assunto per il calcolo della sanzione è commisurato con riferimento ai mercuriali della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio e sulla base della produzione media aziendale delle ultime tre campagne che precedono la domanda di regolarizzazione.
7. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto dai commi 2, 4, lettere a) e c), e 6, sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.5.879 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 841 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Art. 105
(Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 9, comma 4, e 41 ter, comma 6, fanno carico all'unità previsionale di base 11.6.330.1.120 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2821 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi la cui denominazione è rettificata in <<Spese per interventi per assistenza tecnica, indagini, ricerche, sperimentazioni, istruzione forestale e divulgazione, nonché per le attività dell'Osservatorio del Legno e del distretto del legno>>.
7. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 56, commi 1 e 2, fanno carico all'unità previsionale di base 11.7.330.2.144 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli 2938 e 2941 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 58, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 11.7.330.2.144 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2936 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
9. Gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 75, 76, 77, comma 1 e 78, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 11.3.330.1.369 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6800 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
10. Gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 87, comma 1, 88, commi 1, 4 e 5, e 89, fanno carico all'unità previsionale di base 11.7.330.1.150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli 2960 e 2961 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
11. In relazione al disposto di cui all'
articolo 5, comma 114, lettera a), della legge regionale 4/2001, come da ultimo sostituito dall'articolo 90, comma 3, e al disposto di cui all'articolo 90, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 390.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per l'anno 2007, di 150.000 euro per l'anno 2008 e di 220.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità previsionale di base 11.6.330.1.2261 <<Fondo regionale per i servizi forestali - di parte corrente>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, alla funzione obiettivo n. 11 - programma 11.6 - rubrica n. 330 - con riferimento al capitolo 3112 (2.1.141.2.01.01) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 259 - Gestione forestale e antincendio boschivo - spese correnti - con la denominazione <<Finanziamento del Fondo regionale per i servizi forestali - di parte corrente>> e con lo stanziamento complessivo di 390.000 euro suddiviso in ragione di 20.000 euro per l'anno 2007, di 150.000 euro per l'anno 2008 e di 220.000 euro per l'anno 2009.
12. All'onere complessivo di 390.000 euro suddiviso in ragione di 20.000 euro per l'anno 2007, di 150.000 euro per l'anno 2008 e di 220.000 euro per l'anno 2009, derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 11, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 11.6.330.1.731 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3151 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è corrispondentemente ridotto di pari importo, intendendosi ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
13. In relazione al disposto di cui all'articolo 90, comma 1, la denominazione dell'unità previsionale di base 11.6.330.2.2260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 è rettificata in <<Fondo regionale per i servizi forestali - di parte capitale>> e la denominazione del capitolo 3111 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è rettificata in <<Finanziamento del Fondo regionale per i servizi forestali - di parte capitale>>.
15. All'onere complessivo di 616.000 euro, suddiviso in ragione di 308.000 euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 14 si fa fronte mediante storno di pari importo dalle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009, con riferimento ai capitoli del documento tecnico e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
UPB | Cap. | 2008 | 2009 |
11.6.330.2.3 | 2836 | -40.000 | -40.000 |
11.6.330.2.153 | 3160 | -268.000 | -268.000 |
18. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 91, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 11.6.330.1.120 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2821 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Note:
1Comma 5 abrogato da art. 5, comma 96, L. R. 30/2007
2Comma 6 abrogato da art. 5, comma 96, L. R. 30/2007
3Comma 6 bis aggiunto da art. 5, comma 97, L. R. 30/2007
4Comma 6 ter aggiunto da art. 5, comma 97, L. R. 30/2007
5Comma 6 quater aggiunto da art. 5, comma 97, L. R. 30/2007
6Comma 3 abrogato da art. 4, comma 1, lettera d), L. R. 17/2008
7Comma 14 abrogato da art. 4, comma 1, lettera d), L. R. 17/2008
8Comma 16 abrogato da art. 3, comma 1, lettera d), L. R. 24/2009
9Comma 17 abrogato da art. 3, comma 1, lettera d), L. R. 24/2009
10Parole aggiunte al comma 2 da art. 13, comma 38, lettera b), L. R. 11/2011
11Parole aggiunte al comma 4 da art. 13, comma 38, lettera b), L. R. 11/2011
12Parole sostituite al comma 6 bis da art. 13, comma 38, lettera c), L. R. 11/2011
13Parole sostituite al comma 6 ter da art. 13, comma 38, lettera c), L. R. 11/2011
14Parole sostituite al comma 6 quater da art. 13, comma 38, lettera c), L. R. 11/2011
15Parole sostituite al comma 1 da art. 129, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
16Parole sostituite al comma 2 da art. 129, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
17Parole sostituite al comma 4 da art. 129, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
18Parole sostituite al comma 6 bis da art. 129, comma 1, lettera d), L. R. 11/2014
19Parole sostituite al comma 6 ter da art. 129, comma 1, lettera e), L. R. 11/2014
20Comma 2 abrogato da art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 33/2015
21Comma 4 abrogato da art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 33/2015
22Comma 6 bis abrogato da art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 33/2015
23Comma 6 ter abrogato da art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 33/2015
24Comma 6 quater abrogato da art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 33/2015