LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 maggio 2006, n. 9

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 98/64/CE, 1999/27/CE, 1999/76/CE, 2000/45/CE, 2001/22/CE, 2003/126/CE, 2004/16/CE, 2005/4/CE, 2005/6/CE, 2005/10/CE. Modifica alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) in adeguamento al parere motivato della Commissione europea C(2005) 5145 del 13 dicembre 2005 (Legge comunitaria 2005).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Capo I
 Adeguamento all'ordinamento comunitario
Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in conformità ai principi di cui all'articolo 117 della Costituzione e in attuazione della legge regionale 2 aprile 2004, n. 10 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), con la presente legge:
a) dispone l'attuazione delle seguenti direttive comunitarie in materia di prevenzione e alimentazione umana:
1) direttiva 2001/22/CE della Commissione, dell'8 marzo 2001, relativa ai metodi per il prelievo di campioni e ai metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD nei prodotti alimentari, come modificata dalla direttiva 2005/4/CE della Commissione, del 19 gennaio 2005;
2) direttiva 2004/16/CE della Commissione, del 12 febbraio 2004, che fissa le modalità di prelievo dei campioni e i metodi di analisi per il controllo ufficiale del tenore di stagno nei prodotti alimentari in scatola;
3) direttiva 2005/10/CE della Commissione, del 4 febbraio 2005, recante definizione dei metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale del tenore di benzo(a)pirene nelle derrate alimentari;
b) dispone l'attuazione per rinvio delle direttive comunitarie, aventi contenuto incondizionato e sufficientemente specifico, in materia di alimentazione per gli animali elencate all'allegato G, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale 10/2004;
c) modifica la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), al fine dell'adeguamento dell'ordinamento regionale al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2005) 5145, del 13 dicembre 2005, indirizzato alla Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 226 del trattato che istituisce la Comunità europea.
Capo II
 Attuazione delle direttive comunitarie in materia di prevenzione e alimentazione umana di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a)
Art. 2
 (Metodi di campionamento)
1. I campioni destinati al controllo ufficiale dei tenori massimi delle sostanze disciplinate dalle direttive comunitarie in materia di prevenzione e alimentazione umana di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono prelevati secondo le modalità indicate nei seguenti allegati:
a) i campioni destinati al controllo di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD sono prelevati secondo le modalità tecniche di cui all'allegato A;
b) i campioni destinati al controllo di benzo(a)pirene sono prelevati secondo le modalità tecniche di cui all'allegato B;
c) i campioni destinati al controllo di stagno sono prelevati secondo le modalità tecniche di cui all'allegato C.
2. I campioni globali ottenuti sono considerati rappresentativi dei lotti. La conformità al tenore massimo delle sostanze è determinata in funzione dei tenori rilevati nei campioni di laboratorio, secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell'8 marzo 2001, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari.
Art. 3
 (Metodi di analisi)
1. La preparazione dei campioni e i metodi di analisi utilizzati per il controllo ufficiale dei tenori delle sostanze devono essere conformi ai criteri indicati nei seguenti allegati:
a) per il controllo di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD si applicano i criteri di cui all'allegato D;
b) per il controllo di benzo(a) pirene si applicano i criteri di cui all'allegato E;
c) per il controllo di stagno si applicano i criteri di cui all'allegato F.
Capo III
 Attuazione delle direttive comunitarie in materia di alimentazione per gli animali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b)
Art. 4
 (Attuazione per rinvio)
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale 10/2004, le direttive comunitarie elencate all'allegato G in materia di alimentazione per gli animali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), aventi contenuto incondizionato e sufficientemente specifico, trovano applicazione nell'ambito dell'ordinamento regionale.
Capo IV
 Modifica alla legge regionale 14/2002 in adeguamento al parere motivato della Commissione europea C(2005) 5145 del 13 dicembre 2005
Art. 5
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), le parole: <<dall'articolo 1, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi>>.
Art. 6
1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 14/2002 è sostituita dalla seguente:
<<c) procedure di affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori pubblici, nonché procedure di affidamento delle concessioni dei medesimi;>>.

Art. 7
1.
Il comma 10 dell'articolo 7 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:
<<10.La programmazione dei lavori pubblici degli organismi di diritto pubblico, di cui all'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE, è adottata in coerenza con le disposizioni che disciplinano l'attività programmatoria e previsionale della spesa. A tale fine sono adeguate le eventuali norme regolamentari in vigore. Per la programmazione dei lavori pubblici delle Aziende per i servizi sanitari e delle Aziende ospedaliere trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), e successive modificazioni.>>.

Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 87, comma 1, lettera i), L. R. 2/2024
Art. 9
1.
L'articolo 14 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 14
 (Requisiti per l'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a quello per cui la normativa statale prevede il sistema di qualificazione SOA)
1. Per l'affidamento di lavori per i quali la normativa statale non prevede l'obbligatorietà del sistema di qualificazione attuato da organismi di diritto privato di attestazione (SOA), da realizzarsi con le procedure di cui agli articoli 21, 22 e 23, il possesso dei requisiti di ordine tecnico e organizzativo è dimostrato con l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. Nel subappalto di lavori di cui al comma 1, il possesso dei requisiti di ordine tecnico e organizzativo del subappaltatore è dimostrato dall'iscrizione dello stesso alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché da dichiarazione dell'impresa appaltatrice attestante l'idoneità tecnico-organizzativa del subappaltatore.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, i soggetti esecutori di lavori pubblici aventi sede in uno degli Stati membri dell'Unione europea dimostrano l'iscrizione, secondo le modalità vigenti nel paese d'origine, in uno dei registri equivalenti a quello della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.>>.

Art. 10

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 87, comma 1, lettera i), L. R. 2/2024
Art. 11

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 87, comma 1, lettera i), L. R. 2/2024
Art. 12

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 87, comma 1, lettera i), L. R. 2/2024
Art. 13

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 20, comma 1, L. R. 13/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 25, L.R. 14/2002.
Art. 14
1.
Il comma 3 dell'articolo 28 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:
<<3.Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano nominare tra i dipendenti il direttore dei lavori per carenza delle necessarie risorse specialistiche, ovvero per difficoltà a rispettare i tempi della programmazione lavori o per lavori di speciale complessità o rilevanza architettonica o ambientale o per la necessità di attuare progetti integrati che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, la direzione lavori è affidata a liberi professionisti singoli o associati nelle forme della legge 1815/1939, ovvero ad altri soggetti, con l'osservanza delle procedure previste dalla vigente normativa sugli appalti di servizi.>>.

2. Al comma 4 dell'articolo 28 della legge regionale 14/2002 le parole: <<di carenza>> sono soppresse.
Art. 15

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 87, comma 1, lettera i), L. R. 2/2024
Art. 16
1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 14/2002 le parole: <<impresa appaltante>> sono sostituite dalle seguenti: <<impresa appaltatrice>>.
Art. 17

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 87, comma 1, lettera i), L. R. 2/2024
Art. 18

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 87, comma 1, lettera i), L. R. 2/2024
Art. 19
1.
La rubrica dell'articolo 38 della legge regionale 14/2002 è sostituita dalla seguente:
 <<Sistema informativo regionale di pubblicità degli appalti di lavori pubblici>>.

2.
Dopo il comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 14/2002 è inserito il seguente:
<<1 bis.Ai fini di adeguata pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione previsti dagli articoli 43 e 49 del trattato CE, sono in particolare diffusi, ai sensi del comma 1, l'elenco annuale dei lavori programmati dalle stazioni appaltanti, i criteri di scelta applicati dalle medesime al fine di individuare le imprese da invitare alle gare, nonché le modalità per gli imprenditori interessati di proporre la propria candidatura.>>.

Art. 20
1. All'articolo 51 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera e) del comma 2 le parole: <<soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 113 bis, comma 1, e>> sono soppresse;
b) la lettera d) del comma 7 è abrogata;
c) la lettera g) del comma 7 è sostituita dalla seguente:
<<g) il trasferimento al soggetto delegatario delle risorse necessarie allo svolgimento dei compiti attribuiti con l'atto di delegazione, nella misura del 10 per cento contestualmente all'atto di delegazione, nella misura dell'ulteriore 80 per cento del quadro economico post-appalto alla consegna e nella misura dell'importo rimanente all'accertamento finale della spesa, conseguente all'approvazione da parte del soggetto delegatario degli atti di contabilità finale e di collaudo;>>;

d)   ( ABROGATA )
(1)
Note:
1Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 16, comma 1, lettera o), L. R. 2/2024 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 51, comma 10 bis, L.R. 14/2002.
Art. 21
1.
L'articolo 54 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 54
 (Nomina dei collaudatori)
1. I collaudatori sono nominati dalla stazione appaltante a seguito dell'espletamento delle procedure previste dalla vigente normativa in materia di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti aggiudicano l'appalto mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Le stazioni appaltanti si attengono ai criteri di cui al presente articolo e al regolamento di cui all'articolo 4 per ammettere gli offerenti ed i candidati alla procedura di aggiudicazione dell'appalto.
3. Possono essere affidati incarichi di collaudo ai seguenti soggetti:
a) ingegneri, architetti, geologi, dottori agronomi e dottori forestali che abbiano prestato servizio per almeno dieci anni alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni o che, essendo liberi professionisti o dipendenti di soggetti privati, siano iscritti ininterrottamente, da almeno dieci anni, nei rispettivi albi professionali;
b) geometri, periti industriali e agrari che abbiano prestato servizio per almeno dieci anni alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni o che, essendo liberi professionisti o dipendenti di soggetti privati, siano iscritti ininterrottamente, da almeno dieci anni, nei rispettivi albi professionali.
4. Possono essere affidati incarichi di collaudo aventi ad oggetto le opere strutturali ai sensi della normativa regionale in materia sismica ad ingegneri ed architetti, liberi professionisti o dipendenti di enti pubblici o di soggetti privati, che risultino iscritti ininterrottamente, da almeno dieci anni, nei rispettivi albi professionali.
5. Possono essere affidati incarichi di collaudo, di cui ai commi 3 e 4, a cittadini di Stati membri dell'Unione europea che attestino il possesso almeno decennale dei titoli di studio richiesti dallo Stato membro di appartenenza per l'esercizio delle professioni corrispondenti a quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 3 e che abbiano prestato servizio per almeno dieci anni alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato di appartenenza o di altre pubbliche amministrazioni, ovvero che abbiano esercitato, per lo stesso periodo, la libera professione.
6. I soggetti di cui ai commi 3, 4 e 5 devono attestare il possesso di idonea esperienza, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 4 e il possesso delle competenze specifiche richieste per l'intervento da collaudare.>>.

Art. 22
1.
L'articolo 67 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 67
 (Dichiarazione di pubblica utilità)
1. Relativamente alle opere pubbliche da realizzarsi nel territorio regionale, la dichiarazione di pubblica utilità è implicita nell'atto di approvazione del progetto definitivo dalla data in cui lo stesso diviene efficace ai sensi di legge.
2. Le opere che godono di contributo regionale possono essere espressamente dichiarate di pubblica utilità nel provvedimento di concessione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale.
3. Per le opere diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2, la dichiarazione espressa di pubblica utilità è pronunciata dall'autorità individuata dalle norme di settore e in mancanza, dalla Giunta regionale.>>.

Art. 23
 (Inserimento dell'articolo 67 bis nella legge regionale 14/2002)
1.
Dopo l'articolo 67 della legge regionale 14/2002 è inserito il seguente:
<<Art. 67 bis
 (Incarichi nell'ambito di procedure espropriative)
1. Nei limiti delle competenze professionali determinate dalle leggi vigenti, possono essere affidati a tecnici laureati o diplomati incarichi di rilievi e perizie di stima e compilazione di stati di consistenza da effettuare per fini espropriativi.>>.

Art. 24
1. Al comma 1 dell'articolo 70 della legge regionale 14/2002 le parole: <<ai sensi dell'articolo 12, terzo comma, della legge 865/1971>> sono soppresse.
Art. 25
 (Attuazione della direttiva 2004/18/CE)
1. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e delle disposizioni relative a materie di competenza esclusiva dello Stato, con successiva legge regionale è disposta l'attuazione della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.
Capo V
 Disposizioni finali e transitorie
Art. 26
 (Direttive attuate in via regolamentare)
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b), della legge regionale 10/2004, le direttive attuate in via regolamentare ai sensi della legge regionale 6 maggio 2005, n. 11 (Legge comunitaria 2004), sono elencate all'allegato H.
Art. 27
 (Modifiche agli allegati)
1. Il testo degli allegati alla presente legge è modificato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, in particolare, ai fini dell'adeguamento dei medesimi ad ulteriori sopravvenuti atti comunitari.
Art. 28
 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6 (Norme per favorire il processo di integrazione europea e per l' attuazione dei programmi comunitari);
b) articolo 5 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11 (Disposizioni di semplificazione amministrativa per il contenimento della spesa pubblica, connesse alla manovra finanziaria per l'anno 1999 nonché disposizioni in materia di finanziamenti ad Enti locali e regionali ed ulteriori modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
c) articoli 52, 53, 65, 66 e 69 della legge regionale 14/2002.