EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R0466

Regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell'8 marzo 2001, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE.)

GU L 77 del 16.3.2001, p. 1–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2007; abrogato da 32006R1881

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/466/oj

32001R0466

Regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell'8 marzo 2001, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Gazzetta ufficiale n. L 077 del 16/03/2001 pag. 0001 - 0013


Regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione

dell'8 marzo 2001

che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari(1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

dopo consultazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana (SCF),

considerando quanto segue:

(1) Il suddetto regolamento prevede che, per tutelare la salute pubblica, debbano essere stabiliti tenori massimi per alcuni contaminanti nei prodotti alimentari. I valori massimi di tali tenori devono essere adottati sotto forma di un elenco comunitario non esaustivo in cui possono essere indicati i valori massimi per lo stesso contaminante a seconda dei diversi prodotti alimentari. Può essere fatto riferimento ai metodi di campionamento e di analisi da applicare.

(2) Il regolamento (CE) n. 194/97 della Commissione, del 31 gennaio 1997, che stabilisce tenori massimi ammissibili per alcuni contaminanti presenti in prodotti alimentari(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1566/1999(3), è stato sostanzialmente emendato più volte. Poiché dovranno essere apportate ulteriori modifiche, sarebbe opportuno rielaborare il testo ai fini di una maggiore chiarezza.

(3) Ai fini della tutela della salute pubblica è essenziale mantenere il tenore di contaminanti a livelli accettabili sul piano tossicologico. La presenza di contaminanti deve essere ulteriormente ridotta ove possibile mediante prassi agricole e di produzione corrette, in modo da ottenere un livello più elevato di tutela della salute, in particolare per i gruppi più sensibili della popolazione.

(4) Date le disparità esistenti fra i regimi giuridici degli Stati membri relativamente ai tenori massimi per i contaminanti in alcuni prodotti alimentari e le distorsioni della concorrenza che possono conseguirne, si rendono necessarie disposizioni comunitarie volte a garantire, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esistenza di un mercato unico.

(5) Gli Stati membri devono adottare adeguate misure di controllo della presenza di contaminanti nei prodotti alimentari.

(6) Attualmente la legislazione comunitaria non definisce livelli massimi di contaminanti presenti nei prodotti alimentari destinati a lattanti e negli alimenti di proseguimento cui si riferisce la direttiva 91/321/CEE della Commissione(4), modificata da ultimo dalla direttiva 1999/50/CE(5) e dalla direttiva 96/5/CE della Commissione(6), modificata da ultimo dalla direttiva 1999/39/CE(7). Dopo consultazione del comitato SCF, sarebbe opportuno definire livelli massimi per i prodotti alimentari in questione quanto prima possibile. Nel frattempo i livelli definiti nel regolamento si applicano anche ai prodotti alimentari in questione nella misura in cui non sono stati definiti livelli più rigorosi nella legislazione nazionale.

(7) Gli ingredienti alimentari utilizzati nella produzione degli alimenti composti dovrebbero conformarsi alle disposizioni relative al tenore massimo definito nel presente regolamento prima di essere aggiunti all'alimento composto, in modo da evitare che vengano diluiti.

(8) Gli ortaggi sono la fonte principale di assunzione di nitrati per l'uomo. Il Comitato SCF nel parere espresso il 22 settembre 1995 ha dichiarato che l'assunzione totale di nitrati è generalmente ben al di sotto del livello quotidiano tollerabile. Raccomanda tuttavia di proseguire negli sforzi per ridurre l'esposizione ai nitrati attraverso gli alimenti e l'acqua, poiché i nitrati possono essere trasformati in nitriti e nitrosammine e raccomanda vivamente che vengano adottate buone prassi agricole per garantire che il tenore di nitrati sia il più ridotto possibile. Il comitato SCF ha sottolineato che la preoccupazione relativa alla presenza di nitrati non dovrebbe scoraggiare dal consumo di ortaggi, poiché le verdure hanno una funzione nutritiva essenziale e svolgono un ruolo importante nella protezione della salute.

(9) Misure specifiche destinate a permettere di controllare meglio le fonti dell'assunzione di nitrati, assieme a codici di corrette prassi agricole, potrebbero favorire la riduzione del tenore di nitrati nelle verdure. Tuttavia anche le condizioni climatiche influenzano il tenore di nitrati in talune verdure ed è quindi opportuno definire per le verdure tenori massimi diversi di nitrati a seconda della stagione. Peraltro le condizioni climatiche variano notevolmente nelle varie zone della Comunità e occorre inoltre consentire agli Stati membri di autorizzare provvisoriamente l'immissione in circolazione di lattughe e spinaci prodotti e destinati ad essere consumati nel proprio territorio, contenenti nitrati in tenori superiori a quelli definiti ai punti 1.1 e 1.3 dell'allegato I, purché le quantità presenti siano accettabili dal punto di vista della salute pubblica.

(10) I produttori di lattughe e spinaci stabiliti negli Stati membri che hanno concesso l'autorizzazione di cui sopra dovranno modificare gradualmente i loro metodi di coltivazione applicando le corrette prassi agricole raccomandate a livello nazionale, in modo che vengano rispettati, al termine di un periodo transitorio, i tenori massimi previsti a livello comunitario. È auspicabile giungere il più rapidamente possibile a livelli comuni.

(11) Sarà opportuno riesaminare ed eventualmente ridurre i tenori fissati per lattughe e spinaci prima del 1o gennaio 2002. Questa revisione sarà basata sul controllo effettuato dagli Stati membri e sull'applicazione di codici di corrette prassi agricole, in modo da definire il tenore massimo al livello più basso ragionevolmente possibile.

(12) La sorveglianza e l'applicazione di corrette prassi agricole devono essere effettuate utilizzando strumenti proporzionati all'obiettivo ricercato, ai risultati ottenuti con la sorveglianza e, in particolare, alla luce dei rischi e dell'esperienza acquisita. L'applicazione di codici di corrette prassi agricole in alcuni Stati membri sarà strettamente sorvegliata, pertanto è opportuno che gli Stati membri comunichino annualmente i risultati della loro attività di sorveglianza, riferiscano sui provvedimenti adottati e i progressi compiuti per quanto riguarda l'applicazione dei codici di corrette prassi agricole per ridurre i tenori di nitrati. Inoltre è opportuno procedere annualmente a uno scambio di opinioni con gli Stati membri in merito alle comunicazioni in questione.

(13) Per quanto riguarda le lattughe coltivate in campo aperto sono stabiliti valori inferiori a quelli relativi alle lattughe coltivate in serra e che, allo scopo di consentire controlli efficaci, i valori stabiliti per la lattuga coltivata in campo aperto devono essere applicati, in mancanza di etichettatura precisa, anche per le lattughe coltivate in serra.

(14) Le aflatossine sono micotossine prodotte da talune specie di Aspergillus che si sviluppano in condizioni di temperatura e umidità elevate e sono sostanze genotossiche, cancerogene e possono essere presenti in un gran numero di alimenti e per questo tipo di sostanze non esiste alcuna soglia al di sotto della quale non si riscontrino effetti negativi. Pertanto non si può fissare una dose giornaliera tollerabile e, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e tecniche, nonché dei progressi compiuti nelle pratiche di produzione e stoccaggio, non è possibile impedire lo sviluppo delle suddette muffe ed eliminare quindi completamente la presenza di aflatossine nelle derrate alimentari. Peraltro i limiti per le aflatossine vanno fissati al livello più basso possibile.

(15) Gli sforzi intesi a migliorare le condizioni di produzione, di raccolta e di stoccaggio per diminuire lo sviluppo delle muffe vanno incoraggiati. Il gruppo delle aflatossine comprende diverse sostanze, con diverse tossicità e frequenza nelle derrate alimentari e, fra di esse, l'aflatossina B1 è di gran lunga la più tossica. Pertanto per ragioni di sicurezza è necessario limitare contemporaneamente nelle derrate alimentari il contenuto globale di aflatossine (forme B1, B2, G1 e G2) e quello della sola aflatossina B1. L'aflatossina M1 è un metabolita dell'aflatossina B1 e può essere presente nel latte e nei prodotti lattiero-caseari derivanti da animali che hanno consumato mangimi contaminati e sebbene l'aflatossina M1, dal punto di vista dell'azione cancerogeno-genotossica, sia considerata meno pericolosa dell'aflatossina B1, è imperativo evitarne la presenza nel latte e nei prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano e particolarmente all'alimentazione della prima infanzia.

(16) È stato riconosciuto che, con appropriati metodi di cernita o altri trattamenti fisici, è possibile abbassare il contenuto di aflatossine delle arachidi, della frutta a guscio e della frutta secca e per ridurre al minimo gli effetti negativi sul commercio è necessario permettere che questi prodotti contengano quantità più elevate di aflatossine se non sono destinati al consumo umano diretto o all'utilizzazione quali ingredienti per la produzione di derrate alimentari. In questi casi i livelli di aflatossine sono stati fissati tenendo conto anche delle attuali possibilità di applicare i suddetti metodi e trattamenti fisici alle arachidi, alla frutta a guscio e alla frutta secca, nonché della necessità di rispettare, dopo il trattamento, i tenori massimi fissati per questi prodotti destinati al consumo umano diretto o all'utilizzazione quali ingredienti per la produzione di derrate alimentari. Nel caso dei cereali, non va escluso che metodi di cernita o altri trattamenti fisici possano ridurre il grado di contaminazione da aflatossine e per verificarne l'efficacia reale e, se del caso, fissare limiti massimi specifici per i cereali non destinati al consumo diretto, è previsto che, per un periodo limitato, i tenori massimi previsti nell'allegato I siano applicati esclusivamente ai cereali e ai derivati della loro trasformazione destinati al consumo diretto o all'utilizzazione come ingredienti per la produzione di derrate alimentari. In mancanza di elementi tali da giustificare la definizione di un tenore massimo specifico per i cereali non sottoposti a trasformazione, allo scadere di un termine stabilito, il limite massimo previsto per i cereali e i derivati della loro trasformazione destinati al consumo umano diretto o all'utilizzazione come ingredienti di derrate alimentari si applicherà anche ai cereali non sottoposti a trasformazione.

(17) Per consentire un controllo efficace del rispetto dei limiti fissati per ciascuno dei prodotti in questione, è necessario conoscere la destinazione esatta dei prodotti attraverso un'adeguata etichettatura. I prodotti contenenti aflatossine in quantità superiore ai massimi stabiliti non devono essere messi in circolazione, sia in quanto tali, che miscelati con prodotti conformi o utilizzati come ingredienti di derrate alimentari. Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 315/93, gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali relative al tenore massimo di aflatossine in talune derrate alimentari qualora nessuna disposizione comunitaria sia stata adottata in proposito.

(18) L'assorbimento di piombo può costituire un grave rischio sanitario, può ostacolare lo sviluppo del processo cognitivo e delle prestazioni intellettuali nei bambini, nonché aumentare la pressione sanguigna e le patologie cardiovascolari negli adulti. Nel corso dell'ultimo decennio il tenore di piombo negli alimenti è diminuito notevolmente a causa della presa di coscienza dei problemi sanitari ad esso collegati, degli sforzi compiuti alla fonte per ridurre le emissioni di piombo e dei progressi compiuti a livello qualitativo delle analisi chimiche. Il comitato SCF ha dichiarato, nel parere del 19 giugno 1992, che il tenore medio di piombo nei prodotti alimentari non desta preoccupazione, tuttavia è opportuno proseguire nell'azione a lungo termine allo scopo di ridurre ulteriormente il tenore medio di piombo nei prodotti alimentari e pertanto il tenore massimo dovrebbe quanto più basso possibile.

(19) Il cadmio può essere accumulato nel corpo umano e comportare disfunzioni renali, danni a carico dello scheletro e carenze dell'apparato riproduttore, peraltro non è possibile escludere un'eventuale azione cancerogena. Il comitato SCF ha raccomandato, nel parere del 2 giugno 1995, di intensificare gli sforzi per ridurre l'esposizione alimentare al cadmio, dal momento che i prodotti alimentari sono la fonte principale dell'assunzione umana di cadmio e pertanto il tenore massimo di cadmio dovrebbe essere quanto più basso possibile.

(20) Il metilmercurio può comportare alterazioni nel normale sviluppo cerebrale dei bambini e a un livello più elevato può causare alterazioni neurologiche negli adulti. Il mercurio contamina per lo più il pesce e i prodotti della pesca e per tutelare la salute pubblica i livelli massimi del tenore di mercurio nei prodotti della pesca sono fissati nella decisione 93/351/CEE della Commissione(8). Per motivi di trasparenza i relativi provvedimenti che figurano nella decisione dovranno essere trasposti e aggiornati nel presente regolamento. I livelli dovrebbero essere quanto più bassi possibile, prendendo in considerazione il fatto che per motivi fisiologici alcune specie presentano concentrazioni più elevate di mercurio nei loro tessuti, rispetto ad altre specie.

(21) Il 3-monocloropropandiolo-1,2 (3-MCPD) viene creato nel corso della lavorazione di alimenti, in determinate condizioni e, in particolare, può essere prodotto nel corso della fabbricazione di un esaltatore di sapidità, "proteina vegetale idrolizzata", fabbricata con il metodo dell'idrolisi acida (acid-HVP). Adattando i processi di produzione è stato possibile ottenere nel corso degli ultimi anni una notevole diminuzione della presenza di 3-MCPD nei prodotti summenzionati. Recentemente diversi Stati membri hanno individuato livelli elevati di 3-MCPD in taluni campioni di salsa di soia. Per applicare prassi corrette di fabbricazione e tutelare la salute dei consumatori occorre stabilire livelli massimi di 3-MPCD. Il Comitato SCF ha dichiarato, nel parere del 16 dicembre 1994, confermato il 12 giugno 1997, che il 3-MCPD deve essere considerato sostanza genotossica cancerogena e che i residui di 3-MCPD nei prodotti alimentari non risultano individuabili. Recenti studi tossicologici indicano che la sostanza agisce in vivo come sostanza cancerogena non genotossica.

(22) I livelli massimi di 3-MCPD di cui all'allegato I si basano sul parere dell'SCF. L'SCF rivaluterà la tossicità di 3-MPCD alla luce dei nuovi ritrovati. L'adeguatezza dei livelli massimi dovrebbe essere riesaminata non appena sarà disponibile un nuovo parere del comitato SCF. Si chiede agli Stati membri di esaminare altri prodotti alimentari suscettibili di contenere 3-MCPD al fine di esaminare l'eventualità di definire livelli massimi di tenore per altri prodotti alimentari.

(23) Ogni tenore massimo fissato a livello comunitario dovrà essere riesaminato regolarmente sulla base dei progressi compiuti in campo scientifico e tecnico e dei miglioramenti delle prassi di fabbricazione e delle prassi agricole in modo da ottenere una regolare riduzione dei livelli.

(24) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I prodotti alimentari indicati all'allegato I, al momento dell'immissione in commercio non devono presentare tenori di contaminanti maggiori di quelli specificati nell'allegato stesso.

2. Il tenore massimo indicato all'allegato I si applica alla parte commestibile dei citati prodotti alimentari.

3. I metodi da applicare per l'analisi e il campionamento sono quelli indicati nell'allegato I.

Articolo 2

1. Nel caso di prodotti diversi da quelli indicati all'articolo 4, paragrafo 1, che siano essiccati, diluiti, lavorati o composti da più di un ingrediente, il tenore massimo applicabile sarà quello indicato all'allegato I, tenendo presente rispettivamente:

a) le modifiche della concentrazione del contaminante causate dalla procedura di essiccamento o dalla diluizione;

b) modifiche della concentrazione del contaminante causate dalla lavorazione,

c) le relative proporzioni degli ingredienti del prodotto, nonché

d) il limite analitico della quantificazione.

La prima lettera si applicherà nel caso in cui non siano specificati livelli massimi per i prodotti essiccati, diluiti, lavorati o composti.

2. I livelli massimi indicati all'allegato I si applicano anche ai prodotti alimentari destinati a lattanti e bambini che rientrano nella sfera d'applicazione della direttiva 91/321/CEE e della direttiva 96/5/CE nel caso in cui la legislazione nazionale non definisca livelli più severi per i prodotti alimentari in questione, tenendo presente rispettivamente le modifiche della concentrazione del contaminante causate dai processi di essiccazione, di diluizione o dalla lavorazione e dalle relative proporzioni degli ingredienti nel prodotto. Livelli massimi specifici per i prodotti alimentari in questione sono definiti entro il 5 aprile 2004 al più tardi.

3. Salvo le disposizioni degli articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafo 3, è vietato l'uso di prodotti che non si conformano ai livelli massimi definiti all'allegato I, in qualità di ingredienti di prodotti alimentari destinati alla produzione di alimenti composti.

Articolo 3

1. In casi giustificati, gli Stati membri possono autorizzare, a titolo provvisorio, l'immissione in circolazione di lattughe e spinaci freschi, prodotti e destinati ad essere consumati sul proprio territorio, contenenti nitrati in tenori più elevati di quelli fissati come livelli massimi ai paragrafi 1.1 e 1.3 dell'allegato I, purché vengano attuati codici di prassi agricole corrette per giungere gradualmente all'osservanza dei tenori prescritti nel presente regolamento.

Gli Stati membri informano annualmente gli altri Stati membri e la Commissione circa lo stato di attuazione del disposto del primo paragrafo.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 30 giugno di ogni anno, i risultati della loro attività di sorveglianza, le relative misure da essi adottate e i progressi compiuti per quanto riguarda l'applicazione e il miglioramento di codici di prassi agricole corrette volti a ridurre i tenori di nitrati in lattughe e spinaci, unitamente ai dati su cui si basano detti codici.

3. Gli Stati membri che non applicano le disposizioni del paragrafo 1 procedono al controllo dei tenori di nitrati in lattughe e spinaci ed applicano prassi agricole corrette utilizzando strumenti in rapporto all'obiettivo ricercato, ai risultati ottenuti con la sorveglianza e, in particolare, alla luce dei rischi e dell'esperienza acquisita.

Articolo 4

1. Il tenore massimo di aflatossina applicabile ai prodotti, secondo quanto indicato ai punti 2.1.1.1 e 2.1.2.1 dell'allegato, si applicherà anche ai prodotti lavorati nel caso in cui non siano specificati tenori massimi per i prodotti in questione.

2. Per quanto riguarda le aflatossine nei prodotti indicati al punto 2.1 dell'allegato I, è vietato:

a) miscelare prodotti conformi ai limiti massimi fissati nell'allegato I con altri prodotti che superano questi limiti, o miscelare prodotti da sottoporre a cernita o altri trattamenti fisici con altri prodotti destinati al consumo umano diretto, ovvero all'impiego come ingredienti di prodotti alimentari;

b) utilizzare prodotti non conformi ai limiti massimi stabiliti ai punti 2.1.1.1, 2.1.2.1 e 2.1.3 dell'allegato I come ingredienti per la fabbricazione di altri prodotti alimentari;

c) decontaminare prodotti mediante trattamenti chimici.

3. Le arachidi, la frutta a guscio e la frutta secca non conformi ai limiti massimi del tenore di aflatossine stabiliti al punto 2.1.1.1 dell'allegato I e i cereali non conformi ai limiti massimi stabiliti al punto 2.1.2.1 possono essere messi in commercio alle seguenti condizioni:

a) non siano destinati al consumo umano diretto o all'impiego come ingredienti di prodotti alimentari;

b) si conformano ai livelli massimi indicati al punto 2.1.1.2 dell'allegato I per le arachidi e al punto 2.1.1.3 dell'allegato I per la frutta a guscio e la frutta secca;

c) siano sottoposti a successiva cernita o altri trattamenti fisici, tali da ricondurre i residui entro i limiti massimi stabiliti ai punti 2.1.1.1 e 2.1.2.1 dell'allegato I e da non provocare la formazione di altri residui nocivi;

d) comportano un'etichettatura che indichi chiaramente la destinazione, compresa l'indicazione "prodotto destinato ad essere obbligatoriamente sottoposto a cernita o ad altri trattamenti fisici, per abbassare il livello di contaminazione da aflatossine prima del consumo umano o dell'impiego come ingrediente di prodotti alimentari".

Articolo 5

1. Sulla base dei risultati dei controlli effettuati dagli Stati membri per accertarsi della conformità ai tenori massimi specificati nella parte 1 dell'allegato I, delle relazioni riguardanti l'applicazione e il miglioramento dei codici di buone prassi agricole corrette volti a ridurre i tenori di nitrati, nonché della valutazione dei dati su cui gli Stati membri si sono basati per detti codici, la Commissione procederà ogni cinque anni e prima del 1o gennaio 2002 per la prima volta, ad un riesame dei livelli massimi con l'obiettivo generale di ridurli.

2. Sulla base di nuovi dati scientifici e dei risultati dei controlli effettuati dagli Stati membri per accertarsi della conformità ai tenori massimi dei metalli pesanti e del 3-MCPD nelle parti 3 e 4 dell'allegato I, la Commissione procederà ogni cinque anni ed entro il 5 aprile 2003 per la prima volta, ad un riesame dei livelli massimi con l'obiettivo generale di garantire un elevato livello di tutela della salute dei consumatori.

Articolo 6

Il regolamento (CE) n. 194/97 è abrogato a decorrere dal 5 aprile 2002.

I riferimenti al regolamento abrogato sono intesi come riferimenti al presente regolamento e interpretati conformemente alla tabella all'allegato II.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 5 aprile 2002. Le parti 3 (metalli pesanti) e 4 (3-MCPD) dell'allegato I non si applicano ai prodotti legalmente immessi sul mercato comunitario prima di questa data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l' 8 marzo 2001.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.

(2) GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 48.

(3) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 17.

(4) GU L 175 del 4.7.1991, pag. 35.

(5) GU L 139 del 2.6.1999, pag. 29.

(6) GU L 49 del 28.2.1996, pag. 17.

(7) GU L 124 del 18.5.1999, pag. 8.

(8) GU L 144 del 16.6.1993, pag. 23.

ALLEGATO I

TENORI MASSIMI PER TALUNI CONTAMINANTI PRESENTI NELLE DERRATE ALIMENTARI

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

TABELLA DI CORRISPONDENZA

>SPAZIO PER TABELLA>

Top