LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6

Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/04/2006
Materia:
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale
310.02 - Assistenza sociale

Capo I
 Aree di intervento del sistema integrato
Art. 43
 (Politiche per le famiglie)
1. La Regione promuove politiche per le famiglie, al fine di favorire l'assolvimento delle responsabilità familiari, sostenere la genitorialità, la maternità e la nascita, individuare e affrontare precocemente le situazioni di disagio psico-sociale ed economico dei nuclei familiari e creare reti di solidarietà locali.
2. In particolare la Regione:
a) valorizza le risorse di solidarietà delle famiglie e tra le famiglie e il principio di corresponsabilità dei genitori nei confronti dei figli, sostenendo, attraverso specifiche misure, le scelte procreative libere e responsabili;
b) sostiene iniziative rivolte prioritariamente alle donne, per favorire il loro rientro nel sistema produttivo o il loro nuovo inserimento lavorativo dopo la maternità o al termine di impegni di cura in ambito familiare;
c) promuove la solidarietà e le esperienze di auto-aiuto fra genitori, anche favorendo il loro associazionismo;
d) sostiene le famiglie nelle diverse fasi del ciclo di vita e in particolari situazioni di criticità;
e) sostiene le famiglie impegnate a dare accoglienza e aiuto a persone in difficoltà, in particolare minori, anziani, disabili e persone affette da malattie mentali, anche attraverso attività formative, di supporto consulenziale e agevolazioni economiche;
f) promuove politiche per il sostegno alle responsabilità genitoriali;
g) contrasta ogni forma di sfruttamento, maltrattamento e violenza in famiglia, anche attraverso l'attivazione degli interventi previsti dalla legge regionale 16 agosto 2000, n. 17 (Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà).
Art. 44
 (Politiche per l'infanzia e l'adolescenza)
1. La Regione promuove i diritti e le pari opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, attraverso politiche che ne garantiscano la tutela, la protezione, la formazione e le cure necessarie per il benessere psicofisico, l'educazione e lo sviluppo in un idoneo ambiente familiare e sociale, con particolare riguardo verso i minori privi della famiglia naturale.
2. In particolare la Regione:
a) sostiene il diritto del minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia;
b) promuove la rete dei servizi per la prima infanzia, in armonia con quanto disposto dalla legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia);
c) promuove l'affidamento familiare del minore temporaneamente privo di cure familiari idonee e ne garantisce comunque, nell'impossibilità dell'affidamento, l'accoglienza presso comunità residenziali;
d) promuove interventi nel campo educativo, formativo e del tempo libero, con particolare attenzione ai minori con disabilità e in situazioni di disagio;
e) promuove collaborazioni educative tra realtà scolastiche ed extrascolastiche, per prevenire il disagio adolescenziale e l'abbandono del sistema formativo, con particolare attenzione all'area penale minorile;
f) realizza il superamento definitivo degli istituti per i minori e la loro riconversione in strutture residenziali con caratteristiche strutturali e organizzative di tipo familiare;
g) contrasta ogni abuso, sfruttamento, maltrattamento e violenza sui minori, in qualsiasi ambito perpetrati;
h) promuove attività di formazione e aggiornamento del personale dei servizi pubblici e privati dedicati, al fine di favorire la diffusione di pratiche coerenti con il rispetto dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
i) promuove la conoscenza e la trasferibilità dei progetti a favore dell'infanzia e dell'adolescenza che si caratterizzano per la loro particolare innovazione e trasversalità;
j) diffonde la conoscenza sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
3. La Regione promuove una cultura della pianificazione e della progettazione degli spazi, edifici, aree e percorsi urbani, ispirate al rispetto e all'ascolto delle esigenze delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi, sostenendo coerenti interventi di innovazione e riqualificazione a misura dell'infanzia e dell'adolescenza.
Note:
1Integrata la disciplina della lettera d) del comma 2 da art. 4, comma 71, L. R. 1/2007 nel testo modificato da art. 9, comma 18, L. R. 9/2008
2Integrata la disciplina della lettera e) del comma 2 da art. 4, comma 71, L. R. 1/2007 nel testo modificato da art. 9, comma 18, L. R. 9/2008
3Integrata la disciplina della lettera i) del comma 2 da art. 4, comma 71, L. R. 1/2007 nel testo modificato da art. 9, comma 18, L. R. 9/2008
Art. 45
 (Politiche per le persone anziane)
1. La Regione, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali), e dall'ulteriore normativa regionale di settore, promuove politiche per le persone anziane atte a garantirne l'autonomia, l'autosufficienza e la partecipazione sociale, con particolare riguardo alle condizioni degli anziani totalmente non autosufficienti.
2. La Regione valorizza il ruolo delle persone anziane quali risorse positive all'interno delle famiglie e della società e promuove un sistema di interventi e servizi diversificati in relazione ai bisogni, rivolto comunque a privilegiare la domiciliarità, la vita di relazione e la partecipazione attiva nella comunità locale.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, oltre a quanto già previsto dalla normativa di settore, la Regione:
a) favorisce le attività di volontariato e di reciprocità, compresi i servizi civici volontari di anziani, nonché dei ruoli attivi di utilità sociale degli anziani;
b) sostiene lo sviluppo di servizi e strutture, quali centri sociali, centri diurni polifunzionali e laboratori, idonei a consentire scambi relazionali, anche intergenerazionali;
c) sostiene la realizzazione di alloggi autonomi e unità abitative di dimensioni minime, collegati con un servizio di assistenza continua e garantita di carattere sanitario, domestico e sociale, per singoli o più anziani, rispondenti alle esigenze di inclusione e di autosufficienza;
d) promuove iniziative per assicurare, nelle strutture residenziali, il pieno rispetto della riservatezza e degli altri diritti individuali degli ospiti, il libero accesso di parenti e conoscenti, la qualità delle prestazioni, l'osservanza dei normali ritmi di vita e l'umanizzazione delle prestazioni.
Art. 46
 (Politiche per le persone con disabilità)
1. La Regione, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate e attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"), e dall'ulteriore normativa regionale di settore, promuove politiche atte a rimuovere ogni forma di discriminazione e mancanza di pari opportunità, a prevenire il verificarsi o l'aggravarsi di situazioni di disabilità, a garantire l'inclusione sociale, lavorativa, l'autodeterminazione, l'autonomia, la protezione e la cura delle persone con disabilità, con particolare riguardo verso le condizioni delle persone con disabilità gravi.
2. Per le finalità di cui al comma 1, oltre a quanto già previsto dalla normativa di settore, la Regione:
a) sostiene le famiglie che hanno al proprio interno persone disabili, anche promuovendo forme di auto-mutuo aiuto;
b) promuove misure alternative al ricovero in strutture e servizi di sollievo, soluzioni abitative autonome e forme di residenzialità per le persone disabili gravi prive del sostegno familiare;
c) assicura l'accesso a trasporti, servizi culturali, ricreativi e sportivi per migliorare la mobilità delle persone disabili, anche affette da gravi menomazioni fisiche o sensoriali;
d) favorisce, in collaborazione con il sistema scolastico e universitario, la formazione indirizzata a progettare e realizzare abitazioni, uffici e luoghi di lavoro accessibili;
e) promuove la diffusione delle informazioni sui problemi connessi alla disabilità e alla vita di relazione delle persone disabili.
Art. 47
 (Politiche per gli immigrati)
1. Le politiche per favorire l'integrazione sociale delle cittadine e cittadini stranieri immigrati e la loro tutela sono realizzate secondo quanto previsto dalla legge regionale 5/2005.
Art. 48
 (Politiche di contrasto alle dipendenze)
1. La Regione promuove politiche per la prevenzione e il recupero delle persone con problemi di dipendenza da sostanze legali e illegali, favorendo la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi.
2. In particolare la Regione:
a) promuove azioni e attività dirette alla prevenzione sociosanitaria e alla diffusione di adeguati stili di vita per l'intera popolazione, dando priorità agli interventi a favore degli adolescenti e comunque delle fasce a maggior rischio di emarginazione sociale;
b) promuove interventi di riqualificazione dei tessuti urbani, anche attraverso il sostegno alla realizzazione di luoghi di aggregazione e associativi;
c) prevede forme di sostegno e di accompagnamento ai soggetti dipendenti e alle loro famiglie, favorendo iniziative di incontro, socializzazione ed elaborazione delle reciproche esperienze;
d) sviluppa azioni finalizzate al reinserimento sociale, abitativo e lavorativo delle persone dipendenti da sostanze, anche qualora soggette a misure alternative alla detenzione;
e) sostiene e valorizza l'attività delle comunità terapeutiche;
f) favorisce la sperimentazione di modalità di intervento innovative, sia sotto il profilo preventivo-educativo, sia sotto il profilo riabilitativo-inclusivo, in grado di intercettare nuovi bisogni e domande correlati alla continua evoluzione delle diverse forme di dipendenza;
g) prevede specifiche forme di sostegno e accoglienza in strutture dedicate per le madri tossicodipendenti con figli minori.
Art. 49
 (Politiche a tutela della salute mentale)
1. La Regione promuove politiche per la tutela delle persone con problemi di salute mentale, favorendo la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi.
2. In particolare la Regione:
a) assicura interventi atti a garantire il sostegno e la protezione delle persone con disturbi mentali al proprio domicilio;
b) promuove la realizzazione di case-famiglia e comunità alloggiative a favore di persone con disturbi mentali, che non possono risiedere in famiglia o presso il proprio domicilio, ovvero privi dei familiari che a essi provvedevano;
c) promuove il superamento definitivo di situazioni residenziali istituzionalizzanti;
d) promuove forme di auto-mutuo aiuto e servizi di sollievo;
e) promuove azioni finalizzate all'integrazione lavorativa e all'inserimento socio-lavorativo delle persone con problemi di salute mentale;
f) promuove azioni per favorire l'inclusione sociale di persone con disturbi mentali ricoverate negli ospedali psichiatrici giudiziari, anche tramite l'inserimento in comunità protette.
Art. 50
 (Politiche per le persone a rischio di esclusione sociale)
1. La Regione promuove politiche per le persone a rischio di esclusione sociale, al fine di prevenire e contrastare tutte le forme di emarginazione, nonché le situazioni di povertà economica e relazionale.
2. In particolare la Regione:
a) promuove e sostiene le reti di solidarietà sociale;
b) promuove e sostiene azioni di monitoraggio, assistenza e tutela legale per le vittime di ogni forma di discriminazione diretta e indiretta, nonché per le vittime delle situazioni di violenza o di grave sfruttamento, anche in ambito lavorativo;
c) promuove progetti innovativi di prevenzione delle nuove povertà e di contrasto dei fenomeni emergenti di esclusione sociale;
d) promuove interventi di sostegno finalizzati alla realizzazione di progetti individuali di inserimento e reinserimento sociale, lavorativo e formativo;
e) promuove e sostiene servizi di informazione, orientamento, pronto intervento e di prima accoglienza.
e bis) autorizza l'ente gestore del servizio sociale dei Comuni a realizzare progetti relativi a borse di inserimento lavorativo indirizzate a giovani a rischio di devianza, disadattamento o esclusione sociale, dai sedici ai ventuno anni, utilizzando quote del fondo sociale di ambito.
(3)
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 69, L. R. 1/2007, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 9, comma 11, L. R. 27/2014
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 71, L. R. 1/2007
3Lettera e bis) del comma 2 aggiunta da art. 175, comma 1, L. R. 17/2010
Art. 51
 (Politiche per le persone detenute ed ex detenute)
1. La Regione promuove politiche per le persone detenute ed ex detenute.
2. In particolare la Regione:
a) assicura interventi di sostegno a favore delle persone in esecuzione penale, anche attraverso il miglioramento delle condizioni di vita nelle carceri, con particolare riguardo alle persone con bisogni specifici, quali popolazione femminile, immigrati extracomunitari, persone con problemi di dipendenza, detenuti che necessitano di un particolare trattamento rieducativo in relazione al tipo di reato commesso;
b) sostiene l'attivazione di interventi e servizi atti a consentire misure alternative alla detenzione di minori e di madri con figli minori;
c) sostiene azioni finalizzate al reinserimento sociale, abitativo e lavorativo delle persone soggette a misure alternative alla detenzione o ex detenute.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 69, L. R. 1/2007, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 9, comma 11, L. R. 27/2014
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 71, L. R. 1/2007
Art. 52
 (Politiche per le persone senza fissa dimora)
1. La Regione promuove azioni per la presa in carico delle persone senza fissa dimora, tramite l'elaborazione di progetti individuali di accompagnamento sociale, finalizzati al recupero delle funzioni personali e sociali di base.
2. In particolare la Regione:
a) favorisce la sensibilizzazione culturale della società verso le persone senza fissa dimora;
b) promuove processi integrati per lo sviluppo di percorsi di aiuto, sostegno e accompagnamento sociale all'autonomia;
c) sostiene l'attivazione di strategie di approccio che favoriscano l'incontro e la conoscenza delle persone;
d) sostiene l'attivazione di centri di prima accoglienza aperti ventiquattro ore su ventiquattro e di forme di accoglienza residenziale innovative, anche di tipo familiare, per la predisposizione e realizzazione di progetti individualizzati in grado di avviare le persone a un graduale inserimento nella comunità.
Art. 53
 (Tempi di cura, tempi di lavoro e tempi delle città)
1. La Regione promuove le iniziative di riorganizzazione dei servizi pubblici e privati convenzionati, finalizzate a una crescente flessibilità delle prestazioni, al coordinamento degli orari e al risparmio di tempo per le attività familiari.
2. La Regione e gli enti locali promuovono iniziative sperimentali per favorire la stipulazione di accordi tra le organizzazioni imprenditoriali e sindacali, che consentano forme di articolazione dell'attività lavorativa dirette a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, promuovono e incentivano la costituzione di banche dei tempi, come definite dall'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città), e di ogni altra iniziativa volta ad armonizzare i tempi delle città con i tempi di cura della famiglia.
Art. 54
 (Modalità di attuazione)
1. Nell'ambito del Piano sociale regionale e del Piano sanitario e sociosanitario regionale sono definite le modalità per l'attuazione delle politiche di cui al presente capo riferite al sistema integrato.