LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6

Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/04/2006
Materia:
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale
310.02 - Assistenza sociale

Art. 33
 (Accreditamento)
1. L'accreditamento costituisce titolo necessario per la stipulazione di contratti con il sistema pubblico e presuppone il possesso di ulteriori specifici requisiti di qualità rispetto a quelli previsti per l'esercizio dell'attività. Il processo di accreditamento dei servizi e delle strutture pubbliche e private che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie è coordinato con i meccanismi previsti per l'accreditamento delle strutture sanitarie e l'accreditamento delle strutture sociosanitarie di cui all'articolo 31, comma 8.
2. Con regolamento regionale sono definite le procedure del processo di accreditamento e gli ulteriori requisiti di cui al comma 1, con particolare riferimento a:
a) l'adozione della Carta dei diritti e dei servizi sociali e di strumenti di comunicazione e trasparenza;
b) la localizzazione idonea ad assicurare l'integrazione e la fruizione degli altri servizi del territorio;
c) il coordinamento con i servizi sanitari e con gli altri servizi sociali del territorio;
d) l'adozione di programmi e di progetti assistenziali individualizzati;
e) i requisiti professionali, nonché il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
f) l'adozione di strumenti di valutazione e di verifica dei servizi erogati.
3. Il regolamento di cui al comma 2 è approvato previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.
4. Le attività concernenti l'accreditamento sono esercitate dal Servizio sociale dei Comuni nel cui ambito territoriale il servizio o la struttura è ubicata, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 2. Il relativo provvedimento è rilasciato dal Comune ove ha sede la struttura o il servizio.
4 bis. Presso la direzione centrale della Regione competente in materia di politiche sociali e sociosanitarie è istituito l'Organismo tecnico regionale per l'accreditamento, di seguito Organismo, con compiti consultivi, di monitoraggio e di supporto alle attività di accreditamento dei servizi e delle strutture che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie svolte dai Servizi sociali dei Comuni.
4 ter. Per le finalità di cui al comma 4 bis l'Organismo, in particolare:
a) fornisce indicazioni per la verifica dei requisiti di accreditamento;
b) promuove e svolge attività di formazione in materia di accreditamento;
c) fornisce indicazioni riguardo le attività di vigilanza e controllo sulle strutture e sui servizi accreditati;
d) supporta i Servizi sociali dei Comuni che ne fanno richiesta nelle attività di valutazione dei servizi e delle strutture da accreditare e nelle attività di vigilanza e controllo degli stessi.
(3)
4 quater. L'Organismo è costituito ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), con decreto del direttore centrale della direzione regionale competente in materia di politiche sociali e sociosanitarie, che ne stabilisce la composizione, la durata e le modalità di funzionamento.
5. Le strutture accreditate sono convenzionabili con il sistema pubblico, senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti convenzionati ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili, nei limiti del fabbisogno previsto dal Piano sociale regionale e dal Piano sanitario e sociosanitario regionale.
6. È istituito, presso la Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale, il Registro delle strutture e dei servizi autorizzati e accreditati. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di iscrizione e tenuta del registro.
Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 20, comma 4 bis, L. R. 20/2005
2Comma 4 bis aggiunto da art. 130, comma 1, L. R. 8/2022
3Comma 4 ter aggiunto da art. 130, comma 1, L. R. 8/2022
4Comma 4 quater aggiunto da art. 130, comma 1, L. R. 8/2022