Art. 14
(Terzo settore, volontariato e altri soggetti senza scopo di lucro)
1. La Regione e gli enti locali, in attuazione del principio di sussidiarietà e al fine di valorizzare le risorse e le specificità delle comunità locali regionali, riconoscono il ruolo sociale dei soggetti del terzo settore e degli altri soggetti senza scopo di lucro e promuovono azioni per il loro sviluppo, qualificazione e sostegno.
2.
Ai fini della presente legge si considerano soggetti del terzo settore:
a) gli enti e le istituzioni appartenenti al settore privato-sociale e operanti senza fini di lucro;
b) le cooperative sociali e loro organismi rappresentativi;
c) le organizzazioni di volontariato;
d) le associazioni di promozione sociale;
e) le fondazioni.
3. I soggetti di cui al comma 2, nonché gli istituti di patronato e di assistenza sociale, gli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e gli altri soggetti privati non aventi scopo di lucro concorrono alla programmazione in materia sociale, sociosanitaria e socioeducativa. Tali soggetti, ciascuno secondo le proprie specificità, partecipano altresì alla progettazione, attuazione, erogazione e, qualora non fornitori di servizi e interventi, alla valutazione dell'efficacia degli interventi e servizi del sistema integrato. È promosso, prioritariamente, il coinvolgimento dei soggetti operanti, che apportano risorse materiali o immateriali proprie.
4. La Regione e gli enti locali valorizzano l'apporto del volontariato nel sistema integrato come espressione organizzata di partecipazione civile e di solidarietà sociale, come risposta autonoma e gratuita della comunità ai propri bisogni, nonché come affiancamento ai servizi finalizzato a favorire il continuo adeguamento dell'offerta ai cittadini.
5. La Regione e gli enti locali, nell'ambito del sistema integrato, promuovono e valorizzano la partecipazione dei cittadini che in forme individuali, familiari o associative realizzano iniziative di solidarietà sociale senza scopo di lucro.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 14 bis, L. R. 17/2008, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 9, comma 26, L. R. 23/2013