1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
d) la
legge regionale 23 luglio 1984, n. 31 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 3 giugno 1981, n. 35 "Promozione e riordino di servizi e interventi in materia socio - assistenziale" e 21 dicembre 1981, n. 87 "Iniziative per favorire l'inserimento lavorativo, l'autonomia e l'integrazione sociale delle persone handicappate");
g) l'articolo 32 e il comma 1 dell'articolo 33 della
legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali);
o) gli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 della
legge regionale 30 giugno 1993, n. 51 (Disposizioni finanziarie per favorire l'attuazione del Piano regionale socio-assistenziale e integrazioni e modifiche a normative del settore);
r) gli articoli 40, 41 bis, 41 ter, 41 quater, 41 quinquies e 62 della
legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria);
aa) gli articoli 6, 9, 12, 13, 14 e il comma 4 dell'articolo 18 della
legge regionale 17 agosto 2004, n. 23 (Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonché altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale);