1. La Regione, in conformità a quanto previsto dalla
legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'
articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali), e dall'ulteriore normativa regionale di settore, promuove politiche per le persone anziane atte a garantirne l'autonomia, l'autosufficienza e la partecipazione sociale, con particolare riguardo alle condizioni degli anziani totalmente non autosufficienti.
3.
Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, oltre a quanto già previsto dalla normativa di settore, la Regione:
a) favorisce le attività di volontariato e di reciprocità, compresi i servizi civici volontari di anziani, nonché dei ruoli attivi di utilità sociale degli anziani;
b) sostiene lo sviluppo di servizi e strutture, quali centri sociali, centri diurni polifunzionali e laboratori, idonei a consentire scambi relazionali, anche intergenerazionali;
c) sostiene la realizzazione di alloggi autonomi e unità abitative di dimensioni minime, collegati con un servizio di assistenza continua e garantita di carattere sanitario, domestico e sociale, per singoli o più anziani, rispondenti alle esigenze di inclusione e di autosufficienza;
d) promuove iniziative per assicurare, nelle strutture residenziali, il pieno rispetto della riservatezza e degli altri diritti individuali degli ospiti, il libero accesso di parenti e conoscenti, la qualità delle prestazioni, l'osservanza dei normali ritmi di vita e l'umanizzazione delle prestazioni.