LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6

Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/04/2006
Materia:
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale
310.02 - Assistenza sociale

Art. 31
 (Autorizzazione)
1. I servizi e le strutture a ciclo residenziale, semiresidenziale e diurno pubbliche e private che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie sono soggette al rilascio di autorizzazione all'esercizio.
2. L'autorizzazione è concessa, dal Comune nel cui territorio il servizio o la struttura è ubicata, alla persona fisica qualificata come titolare dell'attività o al legale rappresentante della persona giuridica o della società, previa verifica del possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dalle disposizioni statali e regionali in materia.
2 bis. I servizi e le strutture a ciclo residenziale, semiresidenziale e diurno pubbliche e private a carattere sperimentale e innovativo previsti da norme di settore o da atti di programmazione regionale sono soggetti al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio da parte dell'Amministrazione regionale.
3. La responsabilità ai fini amministrativi è in capo al titolare dell'autorizzazione, anche nel caso di affidamento a terzi della gestione, in tutto o in parte, dei servizi erogabili.
4. L'autorizzazione ha carattere personale e non è, in ogni caso, rilasciata ai soggetti che abbiano riportato condanna con sentenza passata in giudicato per un reato che incide sull'affidabilità morale e professionale.
5. In caso di cessione, a qualsiasi titolo, dell'attività o della società, di modifica della rappresentanza legale della stessa, nonché di trasformazione dei servizi e delle strutture, si provvede alla modifica o alla conferma dell'autorizzazione, ovvero al rilascio di nuova autorizzazione, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 7.
6. La cessazione dell'attività svolta è comunicata almeno centoventi giorni prima all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione e determina la decadenza dell'autorizzazione.
7. Con regolamento regionale sono definiti:
a) la tipologia dei servizi e delle strutture soggette ad autorizzazione;
b) i requisiti minimi generali e specifici per il funzionamento dei servizi e delle strutture di cui al comma 1;
c) le procedure per il rilascio, la modifica o la conferma delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 5;
d) le modalità dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e i provvedimenti conseguenti in caso di violazioni.
7 bis. In deroga a quanto stabilito al comma 7, lettera b), i requisiti specifici dei servizi di cui al comma 2 bis sono definiti con decreto del Direttore centrale competente e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
8. Le strutture deputate a ospitare soggetti che necessitano di prestazioni sanitarie e sociosanitarie ad alta integrazione sanitaria strutturate e continuative, unitamente a prestazioni socioassistenziali, sono le strutture sociosanitarie di cui all'articolo 8 ter, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). Tali strutture sono soggette ad autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali), e successive modifiche.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 5/2013
2Comma 7 bis aggiunto da art. 9, comma 2, L. R. 5/2013
3Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 37, L. R. 13/2019