LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 novembre 2006, n. 23

Disposizioni urgenti in materia di personale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/11/2006
Materia:
120.13 - Personale del comparto unico regionale

Art. 4
 (Inquadramento di personale del Corpo forestale dello Stato)
1. Il personale del Corpo forestale dello Stato individuato ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 6 febbraio 2004, n. 36 (Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato) e del decreto 5 luglio 2005 emanato dal Capo del Corpo forestale dello Stato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, può essere inquadrato nel ruolo unico regionale con effetto dalla data di inizio servizio presso la Regione.
2. Il personale è inquadrato nel ruolo unico regionale nella categoria e posizione economica dell'Area forestale corrispondente alla qualifica rivestita presso l'amministrazione di provenienza secondo le seguenti equiparazioni:
Qualifiche C.F.S.
Categorie e posizioni economiche Regione
Assistente
F B 1
Ispettore Capo
F C 1


3. Il personale inquadrato conserva l'anzianità giuridica maturata nelle qualifiche e livelli ricoperti presso l'amministrazione di provenienza.
4. Al personale inquadrato è attribuito il trattamento economico previsto per la categoria e posizione economica di inquadramento; qualora detto trattamento risulti inferiore a quello di cui all'articolo 3 del decreto 5 luglio 2005 emanato dal Capo del Corpo forestale dello Stato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la differenza è conservata a titolo di assegno <<ad personam>> riassorbibile con qualsiasi futuro miglioramento economico.
5. Il trattamento economico di cui al comma 4 è determinato a titolo definitivo successivamente all'intervenuta sottoscrizione dei contratti collettivi di lavoro riferiti al biennio economico in corso alla data di inquadramento.
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi da 1 a 5, fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
a) UPB 51.1.280.1.3501 - capitoli 3550, 3551, 3561;
b) UPB 51.1.280.1.3651 - capitoli 3552, 3553;
c) UPB 51.3.250.1.687 - capitolo 9650;
d) UPB 51.1.250.1.3659 - capitolo 9670.

7. Le entrate derivanti dallo Stato ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 36/2004 sono accertate e riscosse sull'unità previsionale di base 3.7.427, con riferimento al capitolo 858 (3.7.2) che si istituisce <<per memoria>> nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 280 - servizio n. 180 - Gestione del personale - Titolo III - categoria n. 3.7 con la denominazione <<Trasferimenti dallo Stato delle risorse finanziarie necessarie alla copertura dei costi del personale trasferito ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 6 febbraio 2004, n. 36>>.