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LEGGE 6 febbraio 2004, n. 36

Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29-2-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/03/2004)
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Testo in vigore dal:  28-3-2004
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Art. 4

Rapporti con le regioni e con gli enti locali
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, il Ministro delle politiche agricole e forestali, senza pregiudizio delle funzioni di rilievo statale di cui all'articolo 2 della presente legge, ha facoltà di stipulare con le regioni specifiche convenzioni per l'affidamento al Corpo forestale dello Stato di compiti e funzioni propri delle regioni stesse sulla base di un accordo quadro approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. È istituito il Comitato di coordinamento delle attività del Corpo forestale dello Stato e dei servizi tecnici forestali regionali. Il Comitato, i cui membri sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, è presieduto dal Ministro medesimo ed è composto dal capo del Corpo forestale dello Stato e da sei membri, di cui due in rappresentanza dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e dell'interno, e quattro designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai componenti del Comitato non compete alcuna indennità o compenso né rimborso spese.
3. Ferme restando le esigenze operative, strumentali e istituzionali delle strutture centrali e periferiche del Corpo forestale dello Stato per l'assolvimento dei compiti istituzionali e per l'esercizio delle funzioni statali di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
((, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,))
su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di un piano di trasferimento predisposto dai Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio che accerti la perdita delle qualità, interesse e importanza nazionale di flora, fauna, ecosistemi, diversità biologiche presenti nelle riserve naturali indicate all'articolo 2, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono trasferiti alle regioni e agli enti locali le riserve naturali, nonché tutti gli altri beni che non risultino indispensabili ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali del Corpo forestale dello Stato.
4. Lo schema di decreto di cui al comma 3, corredato di idonea relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario. Qualora sia concessa, ai sensi del presente comma, la proroga del termine per l'espressione del parere, i termini per l'adozione del decreto sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine di trenta giorni, ovvero quello prorogato ai sensi del periodo precedente, senza che le Commissioni parlamentari abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto può comunque essere adottato. Il decreto deve conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario nelle parti in cui esse formulano identiche condizioni.
5. Con il decreto di cui al comma 3, la gestione delle riserve naturali, di qualunque tipologia, ricadenti in tutto o in parte all'interno dei parchi nazionali, è affidata agli Enti parco di cui all'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. I beni non trasferiti alle regioni e agli enti locali sono assegnati al Corpo forestale dello Stato.
6. Con il medesimo decreto di cui al comma 3 è trasferito alle regioni, senza mutamento delle condizioni contrattuali di lavoro, il personale necessario alla gestione dei beni trasferiti, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che nei dodici mesi precedenti a tale data ha svolto oltre centocinquanta giornate lavorative.
((
7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale del Corpo forestale dello Stato può chiedere di transitare, a domanda, ove consentito dalle singole normative regionali e nei limiti delle unità di personale corrispondenti ad una spesa massima, a decorrere dall'anno 2004, di 9 milioni di euro, nei ruoli dei servizi tecnici forestali della regione ove presta servizio. I criteri per disciplinare i trasferimenti di cui al presente comma sono determinati con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Al mantenimento delle dotazioni organiche complessive del Corpo forestale dello Stato di cui alle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e alle tabelle A, B e C allegate al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, si provvede nella misura pari alla spesa annua occorrente per le unità di personale che esercitano la facoltà prevista dal presente comma e comunque entro il limite di 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede, quanto a 5,76 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, e, quanto a 3,24 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
))
8. Il trasferimento alle regioni dei beni di cui al comma 3 e delle relative risorse finanziarie, ivi comprese quelle relative al personale trasferito in attuazione dei commi 6 e 7, è effettuato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con il decreto di cui al comma 3 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
9. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il solo anno 2003, verifica, su proposta del Ministro per gli affari regionali, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, le risorse finanziarie da trasferire alle singole regioni in relazione all'attuazione della presente legge.
10. Restano ferme le competenze attribuite in materia di Corpo forestale alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.