Art. 5
(Accesso al sistema integrato)
1. Le persone di cui all'articolo 4 fruiscono delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato in relazione alla valutazione professionale del bisogno e alla facoltà di scelta individuale.
2. Per garantire l'integrazione degli interventi e la continuità assistenziale, nonché la fruizione appropriata e condivisa delle prestazioni e dei servizi, è predisposto un progetto assistenziale individualizzato, definito d'intesa con la persona destinataria degli interventi ovvero con i suoi familiari, rappresentanti, tutori o amministratori di sostegno.
3.
Il Servizio sociale dei Comuni di cui all'articolo 17, in raccordo con i distretti sanitari, attua forme di accesso unitario ai servizi del sistema integrato, al fine di assicurare:
a) l'informazione e l'orientamento rispetto all'offerta di interventi e servizi;
b) la valutazione multidimensionale del bisogno, eventualmente in forma integrata;
c) la presa in carico delle persone;
d) l'integrazione degli interventi;
e) l'erogazione delle prestazioni;
f) la continuità assistenziale.
4. Per garantire un'idonea informazione sull'offerta di interventi e servizi, il Servizio sociale dei Comuni può avvalersi degli istituti di patronato e di assistenza sociale presenti nel territorio di pertinenza, attraverso la stipula di apposita convenzione.