Art. 26
(Osservatorio delle politiche di protezione sociale)
1. L'osservatorio delle politiche di protezione sociale consiste nelle funzioni di monitoraggio, analisi e valutazione dell'attuazione delle politiche sociali, nonché di previsione dei fenomeni sociali. La Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale svolge dette funzioni in coordinamento con le altre iniziative di osservatorio promosse dalla Regione.
2. Per lo svolgimento delle attività dell'osservatorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi di collaborazioni con Università degli studi, istituti di ricerca e altri soggetti pubblici e privati.
3. I risultati dell'attività dell'osservatorio costituiscono oggetto di un rapporto periodico denominato Relazione sociale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e diffuso con strumenti telematici.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 3, L. R. 11/2006, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 27, comma 1, L. R. 7/2010
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 23 ter, comma 1, L. R. 11/2006
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 2, lettera d), L. R. 9/2014