LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 aprile 2005, n. 7

Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche e da fenomeni vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/04/2005
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

Art. 6
 (Finanziamenti regionali)
1. Con regolamento regionale sono definiti criteri e modalità di finanziamento dell'attività dei Punti di Ascolto di cui all'articolo 2. Il regolamento definisce, in particolare, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento, i requisiti specifici dei soggetti da cui i Punti di Ascolto sono attivati e gestiti, i contenuti minimi delle convenzioni, la tipologia delle spese ammissibili, il numero massimo di Punti di Ascolto finanziabili, la durata e l'intensità del finanziamento.
2. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi sono demandati alla Direzione centrale competente in materia di lavoro.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 69, comma 1, L. R. 18/2005
2Comma 1 sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 6/2016 con effetto dall'emanazione dei regolamenti di attuazione, come disposto dall'art. 2, c. 2, della medesima L.R. 6/2016.
3Il regolamento di cui all'art. 6 è stato emanato con DPReg. 12/6/2017, n. 127/Pres. (B.U.R. 21/6/2017, n. 25).
4Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 8, comma 7, L. R. 31/2017