LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 aprile 2005, n. 7

Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche e da fenomeni vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/04/2005
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

Art. 5
 (Attività di monitoraggio, studio e promozione della cultura del benessere lavorativo)
1. La Direzione centrale competente in materia di lavoro svolge, anche in base alle indicazioni fornite dalla Commissione regionale del lavoro e dal Gruppo di lavoro tecnico di cui all’articolo 4, attività dirette a migliorare la conoscenza delle problematiche che concorrono a determinare il fenomeno delle molestie morali e psicofisiche sul luogo di lavoro e a proporre idonee misure di prevenzione.
2. La Direzione centrale competente in materia di lavoro, in particolare:
a) effettua studi e ricerche sul fenomeno delle molestie morali e psicofisiche sul luogo di lavoro tenendo conto della letteratura scientifica, della giurisprudenza e delle esperienze maturate in altri Paesi;
b) raccoglie i dati inerenti i casi trattati dai Punti di ascolto e dai Punti di ascolto e assistenza previsti dalla normativa regionale;
c) effettua studi su possibili correlazioni tra i dati emergenti dall'analisi di cui alla lettera b) e gli infortuni sul lavoro.
c bis) promuove attività di informazione e diffusione dei dati e dei risultati ottenuti e iniziative di sensibilizzazione finalizzate alla conoscenza, alla prevenzione e al contrasto del fenomeno.
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, la Direzione centrale competente in materia di lavoro può avvalersi di esperti e della collaborazione di centri di ricerca pubblici e privati, nonché del personale esperto di cui si avvalgono, anche in regime di convenzione, i Punti di ascolto previsti dalla normativa regionale.
Note:
1Articolo sostituito da art. 68, comma 1, L. R. 18/2005
2Rubrica dell'articolo modificata da art. 10, comma 57, L. R. 17/2008
3Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 57, L. R. 17/2008
4Parole sostituite al comma 2 da art. 10, comma 57, L. R. 17/2008
5Articolo sostituito da art. 17, comma 1, lettera a), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
6Rubrica dell'articolo sostituita da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 6/2016
7Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 6/2016
8Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 6/2016
9Lettera c bis) del comma 2 aggiunta da art. 6, comma 1, lettera d), L. R. 6/2016
10Parole sostituite al comma 3 da art. 6, comma 1, lettera e), L. R. 6/2016