LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 aprile 2005, n. 7

Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche e da fenomeni vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/04/2005
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, secondo i principi enunciati negli articoli 2, 3, 4, 32, 35, 37 e 41 della Costituzione e in armonia con i principi dell’ordinamento dell’Unione europea, persegue lo sviluppo della cultura del rispetto dei diritti della persona e la tutela della sua integrità psico-fisica, il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni sociali nell'ambiente di lavoro e il contrasto dell'esclusione sociale.
2. Ai sensi dell' articolo 5 dello Statuto speciale e dell' articolo 117, terzo comma, della Costituzione , con la presente legge la Regione intende:
a) favorire la cultura del benessere sul luogo di lavoro;
b) contribuire ad accrescere la conoscenza del fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro denominato fattispecie di <<mobbing>> e a ridurne l'incidenza e la frequenza;
c) promuovere iniziative di prevenzione e di sostegno a favore delle lavoratrici e dei lavoratori che si ritengono colpiti da azioni e comportamenti discriminatori e vessatori protratti nel tempo, anche legati a molestie sessuali, differenze di genere, orientamento sessuale, età, stato di salute, credo religioso, cultura, opinioni politiche, condizioni personali e sociali e provenienza geografica.
(2)
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 6/2016
2Comma 2 sostituito da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 6/2016