1. La presente legge disciplina, in attuazione dell'
articolo 117 della Costituzione e in conformità ai principi dell'
articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modifiche, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche e dell'
articolo 5 del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito, con modifiche, dalla
legge 30 luglio 2004, n. 191, di seguito indicati come
decreto legge 269/2003, nonché in attuazione dell'articolo 4, primo comma, n. 12), dello Statuto speciale, adottato con la
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche, le condizioni, le modalità e le procedure per il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria e reca ulteriori disposizioni in materia di autorizzazioni all'attività edilizia.
2. Per quanto non disposto dalla presente legge, si applicano gli articoli 32, 33 e 35 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), e successive modifiche, l'
articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e successive modifiche, nonché i termini temporali e le modalità previste dall'
articolo 32 del decreto legge 269/2003.