stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 12 luglio 2004, n. 168

Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-7-2004.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2004, n. 191 (in SO n.136, relativo alla G.U. 31/07/2004, n.178).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  29-11-2004
aggiornamenti all'articolo

Art. 5

Esecuzione di sentenza della Corte Costituzionale
in materia di definizione di illeciti edilizi
1. In esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 28 giugno 2004, la legge regionale prevista dal comma 26 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, può essere emanata entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il termine indicato nel primo periodo si applica anche alle leggi regionali di cui al comma 33 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003.
Decorso tale termine la normativa applicabile è quella contenuta nel citato decreto-legge n. 264 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. Conseguentemente, al medesimo articolo 32 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 15:
1) al primo periodo, le parole: "entro il 31 luglio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "tra 1'11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004";
2) al terzo periodo, le parole: "30 settembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2005";
b) al comma 16, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2005";
c) al comma 32 le parole: "entro il 31 luglio 2004" sono sostituite dalle seguenti: " tra 1'11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004";
d) al comma 37, primo periodo, le parole: "entro il 30 settembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2005".
2. Nell'Allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: "30 settembre 2004" e "30 novembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata" e "terza rata", sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "20 dicembre 2004" e "30 dicembre 2004"; le parole: "30 settembre 2004", indicate dopo le parole: "deve essere integrata entro il", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2005".
2-bis. Al fine di salvaguardare il principio dell'affidamento, le domande relative alla definizione di illeciti edilizi presentate fino alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 2004 restano salve a tutti gli effetti, salva diversa statuizione delle leggi regionali di cui al comma 26 del citato artitolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003.
Restano, comunque, salvi gli effetti penali.
2-ter. Per le domande relative alla definizione di illeciti edilizi presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decretc fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesime decreto, restano salvi i soli effetti penali, salva diversa statuizione, più favorevole, delle predette leggi regionali.
2-quater.
(( COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2004, N. 282, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 DICEMBRE 2004, N. 307 ))
.
2-quinquies. Per consentire il completamento degli accertamenti tecnici in corso, d°intesa con le regioni interessate, relativamente alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi anche in relazione al numero, all'estensione, alle tipologie, alle caratteristiche economiche delle concessioni e delle attività economiche ivi esercitate, e all'abusivismo, il termine di cui all'articolo 32, comma 22, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, e successive modificazioni, è differito al 30 ottobre 2004. (3)
----------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 9 novembre 2004, n. 266, convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 2004, n. 306, ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Il termine di cui all'articolo 5, comma 2-quinquies, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è differito al 15 dicembre 2004."