LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2004, n. 19

Assestamento del bilancio 2004 del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/07/2004
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 4
 (Interventi nei settori dell'ambiente, foreste, protezione civile, edilizia, pianificazione, viabilità e trasporti)
1. 
( ABROGATO )
2. 
( ABROGATO )
3. 
( ABROGATO )
4. 
( ABROGATO )
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti per la bonifica e il ripristino ambientale del sito di interesse nazionale di Trieste, nonché a sostenere gli interventi di cui all'articolo 6 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia), e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), effettuati mediante delegazione amministrativa all'Ente per la Zona Industriale di Trieste (EZIT) o ai soggetti delegatari individuati ai sensi dell'articolo 51, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), con le modalità previste dall'articolo 5 del decreto del Ministro dell'ambiente 18 settembre 2001, n. 468 (Regolamento recante "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale").
5 bis. Sono ammesse a finanziamento le attività di cui al comma 5 effettuate in data posteriore a quella della perimetrazione del sito di interesse nazionale di Trieste, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 24 febbraio 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio 2003, S.O. n. 83.
5 ter. Sono ammesse a finanziamento le attività connesse all'aggiornamento del piano di caratterizzazione del sito di interesse nazionale di Trieste.
6. Con regolamento sono individuati i soggetti beneficiari, nonché le modalità, le condizioni e i termini per l'erogazione dei finanziamenti secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 (Nuovi interventi in campo ambientale), dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468 (Regolamento recante: <<Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale>>).
6 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), non trovano applicazione per i finanziamenti di cui al comma 6 erogati a favore di enti pubblici.
7. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 fanno carico all'unità previsionale di base 4.3.340.2.2323 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento ai capitoli 2433 e 2466 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - che vengono ivi riallocati - nelle cui denominazioni la parola <<Spese>> è sostituita con la parola <<Finanziamenti>> e i cui codici di finanza regionale sono modificati in 2.1.239.3.08.15.
8. Nelle more del trasferimento alla competente Autorità d'ambito delle opere acquedottistiche della Destra Tagliamento, il periodo di tre anni, previsto a totale copertura degli oneri di gestione dei Comuni interessati dall'articolo 9, comma 29, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), già prorogato fino a tutto l'11 ottobre 2004, è ulteriormente prorogato di un anno a decorrere dal 12 ottobre 2004 e fino all'11 ottobre 2005. Nel periodo così prorogato la copertura totale degli oneri di gestione dovrà avvenire al netto dei ricavi provenienti dalle forniture d'acqua ai Comuni interessati mediante tariffa stabilita con deliberazione della Giunta regionale. Ai canoni di derivazione per l'ulteriore anno continuerà a provvedere direttamente l'amministrazione titolare delle opere.
9. Il limite d'importo per gli accreditamenti ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili), è fissato in 5 milioni di euro, nei casi in cui l'Amministrazione regionale si avvalga del Magistrato alle acque di Venezia quale funzionario delegato per la realizzazione di opere idrauliche sul territorio regionale.
10. 
( ABROGATO )
11. 
( ABROGATO )
12. 
( ABROGATO )
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a intervenire finanziariamente, a integrazione di quanto disposto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2004, n. 3339 (Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi alluvionali verificatesi il giorno 29 agosto 2003 nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia) e seguenti, a favore dei privati proprietari, al momento degli eventi alluvionali del 29 agosto 2003, anche non residenti nei comuni colpiti dall'alluvione, di beni mobili registrati distrutti o rottamati in conseguenza degli eventi stessi.
14. Il danno è calcolato sulla base del valore del bene distrutto o rottamato desunto dai listini correnti e nei limiti di tale valore il contributo è erogato fino alla percentuale del 90 per cento a fronte delle spese di riacquisto di un bene mobile registrato da parte del medesimo danneggiato e comunque per un importo non superiore a 15.000 euro.
15. L'attività istruttoria e di erogazione delle provvidenze di cui al comma 13 è delegata ai Comuni colpiti dall'evento alluvionale di cui al decreto dell'Assessore regionale della protezione civile - Commissario Delegato del 26 settembre 2003, n. 1, e la spesa è disposta a valere sul Fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile). Con regolamento sono fissate le modalità procedurali e le percentuali di contribuzione per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 13 e 14.
16. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 13 fanno carico all'unità previsionale di base 4.9.230.2.116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 4150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
17. Il saldo positivo pari a 4.518.751,96 euro, derivante dalla somma algebrica tra i maggiori e minori rientri accertati al 31 dicembre 2003 sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa, a carico delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento rispettivamente ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
UPBcapitolo di entratamaggiori e minoriaccertamenti
4.3.15681501-13.897,17
4.3.5681531-254.760,53
4.3.5691540428.357,13
4.3.5701541872.386,18
4.3.57115422.476.199,70
4.3.57215431.010.466,65

è destinato:
a) per la quota di 2.838.751,96 euro, per le finalità previste dall'articolo 11, comma 2, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), a carico dell'unità previsionale di base 5.1.340.2.1612 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 3278 <<Fondo regionale per interventi nel settore dell'edilizia residenziale - anticipazioni alle ATER>>;
b) per la quota di 1 milione di euro, in deroga al disposto di cui all'articolo 11, comma 6, della legge regionale 6/2003, a parziale copertura della spesa autorizzata per l'anno 2004, con l'articolo 3, comma 27, (Tabella C), a carico dell'unità previsionale di base 8.1.310.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 4700 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;
c) per la quota di 50.000 euro, in deroga al disposto di cui all'articolo 11, comma 6, della legge regionale 6/2003, a parziale copertura della spesa autorizzata per l'anno 2004, con l'articolo 5, comma 33, (Tabella E), a carico dell'unità previsionale di base 9.6.300.1.946 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 con riferimento al capitolo 5396 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;
d) per la quota di 130.000 euro, in deroga al disposto di cui all'articolo 11, comma 6, della legge regionale 6/2003, a copertura della spesa autorizzata per l'anno 2004 con l'articolo 7, comma 22, a carico dell'unità previsionale di base 52.3.340.1.1613 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 3258 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;
e) per la quota di 500.000 euro, in deroga al disposto di cui all'articolo 11, comma 6, della legge regionale 6/2003, a copertura della spesa autorizzata per l'anno 2004 con l'articolo 5, comma 2, a carico dell'unità previsionale di base 9.1.300.1.266 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004 - 2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5030 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

18. 
( ABROGATO )
(2)
19. Per l'attuazione degli interventi previsti dal programma sperimentale di edilizia residenziale denominato <<20.000 abitazioni in affitto>>, di cui all'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001), e all'articolo 3 della legge 8 febbraio 2001, n. 21 (Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione), nell'ambito delle finalità del Piano Operativo Regionale (P.O.R.), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai soggetti pubblici e privati ammessi a finanziamento con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 dicembre 2003 (Ammissione ai finanziamenti di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 27 dicembre 2001 dei Piani operativi regionali, trasmessi dalle regioni, nell'ambito del programma sperimentale denominato <<20.000 abitazioni in affitto>>), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 2004, n. 123.
20. Per le finalità previste dal comma 19 è autorizzata la spesa di 869.878,68 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 5.1.340.2.163 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 2995 (2.1.232.5.07.26) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 340 - Servizio per l'edilizia residenziale - con la denominazione <<Finanziamenti ai Comuni, alle Ater ed a soggetti privati per la realizzazione di un programma sperimentale di edilizia residenziale denominato <<20.000 abitazioni in affitto>>>> e con lo stanziamento di 869.878,68 euro per l'anno 2004, cui si provvede con l'entrata di cui al comma 21.
21. I contributi di cui al comma 19 sono concessi a valere sull'assegnazione disposta dallo Stato per gli anni 2003 e 2004 ai sensi dell'articolo 145, comma 33, della legge 388/2000, che sono accertati e riscossi sull'unità previsionale di base 2.3.460 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 1107 (2.3.2) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, al Titolo II - categoria 2.3 - con la denominazione <<Acquisizione di fondi dallo Stato per l'attuazione del programma sperimentale di edilizia residenziale denominato "20.000 abitazioni in affitto">> e con lo stanziamento di 869.878,68 euro per l'anno 2004.
22. Al <<Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli Venezia Giulia>> iscritto all'unità previsionale di base 5.4.340.2.645 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 9621 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, affluiscono i maggiori rientri netti complessivi accertati al 31 dicembre 2003 pari a 655.424,91 euro, determinati quale saldo algebrico tra:
a) le maggiori entrate accertate sull'unità previsionale di base 4.3.579 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento ai capitoli 1450 e 1534 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo, per 679.276,28 euro e per 52.155,55 euro rispettivamente;
b) le minori entrate accertate sull'unità previsionale di base 4.3.579 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento ai capitoli 1533 e 1538 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo, per 2.590 euro e per 72.000 euro rispettivamente;
c) le minori entrate accertate sull'unità previsionale di base 3.6.544 del precitato stato di previsione, con riferimento al capitolo 1062 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo, pari a 1.416,92 euro; conseguentemente lo stanziamento del citato capitolo 9621 è elevato di 655.424,91 euro per l'anno 2004.
23. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 20 giugno 1988, n. 52 (Disposizione di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976), dopo le parole <<condizioni che siano>> sono aggiunte le seguenti: <<essi stessi o il coniuge>>.
24. Le domande presentate ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 52/1988, prima della data di entrata in vigore della presente legge, in conformità delle previsioni dell'articolo 1, comma 1, della medesima legge regionale 52/1988, come modificato dal comma 23, sono fatte salve a tutti gli effetti.
25. I provvedimenti dichiarativi della decadenza dai contributi emessi nelle circostanze indicate all'articolo 29 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55 (Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976), prima dell'entrata in vigore della presente legge, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 48, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche), e successive modifiche, sono annullati e gli interessati possono esercitare l'opzione contributiva prevista dall'articolo 55 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 (Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali di intervento), e successive modifiche, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge esclusivamente sugli alloggi acquistati prima della data anzidetta.
26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 500.000 euro alla Provincia di Udine per la realizzazione di interventi di viabilità nei comuni delle Valli del Natisone al fine di migliorare i collegamenti con i valichi confinari di seconda categoria.
27. Le domande per la concessione del contributo di cui al comma 26 sono presentate alla Direzione centrale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto - Servizio per le infrastrutture e vie di comunicazione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredate di una relazione illustrativa degli interventi e dei relativi preventivi di spesa. I decreti di concessione ne stabiliscono i termini e le modalità di rendicontazione in conformità alle disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
28. Per le finalità previste dal comma 26, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 6.1.350.2.183 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 3676 (2.1.233.3.09.17) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 350 - Servizio per le infrastrutture e vie di comunicazione - spese d'investimento, con la denominazione <<Contributo straordinario alla Provincia di Udine per la realizzazione di interventi di viabilità nei comuni delle Valli del Natisone per migliorare i collegamenti con i valichi confinari di seconda categoria - ricorso al mercato finanziario ->> e con lo stanziamento di 500.000 euro per l'anno 2004.
29. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), limitatamente alla manutenzione straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 6.2.350.2.191 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 3774 (2.1.236.3.09.20) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 350 - Servizio per il trasporto merci- spese d'investimento - con la denominazione <<Contributi a favore dell'Autorità portuale per la manutenzione delle parti comuni dell'ambito portuale - ricorso al mercato finanziario>> e con lo stanziamento di 500.000 euro per l'anno 2004.
30. All'onere complessivo di 1 milione di euro per l'anno 2004, derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte con i commi 28 e 29 si fa fronte, con quota di pari importo della riduzione di spesa disposta con il comma 36 - Tabella D, a carico dell'unità previsionale di base 6.3.350.2.198 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 3868 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
31. All'articolo 4, comma 119, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), le parole <<nei settori della viabilità e delle infrastrutture trasportistiche>> sono sostituite dalle seguenti: <<nei settori della pianificazione territoriale, della mobilità, delle infrastrutture di trasporto>>.
32. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 119, della legge regionale 1/2004, come modificato dal comma 31, è autorizzata la spesa di 125.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 6.4.350.1.3331 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 3925 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella cui denominazione le parole <<nel settore della viabilità e dei trasporti>> sono sostituite con le seguenti: <<nei settori della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto>>.
33. Ai sensi dell'articolo 66, quinto comma, della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 (Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d'interesse regionale), e per le finalità ivi indicate, è autorizzata l'ulteriore spesa di complessivi 66.001,36 euro a carico dell'unità previsionale di base 6.4.350.1.201 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 3906 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in relazione agli indennizzi per la maggiore usura delle strade accertati, per pari importo, al 31 dicembre 2003 sull'unità previsionale di base 3.5.535 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 955 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e non iscritti in spesa.
34. L'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre il finanziamento di materiale rotabile sulla base di apposito accordo da assumere con Trenitalia SpA nel rispetto del disposto di cui all'articolo 3, comma 18, lettera h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004), previa autorizzazione della Giunta regionale.
35. Per le finalità previste dal comma 34 è autorizzata la spesa complessiva di 15.500.000 euro, suddivisa in ragione di 2 milioni di euro per l'anno 2004, di 6.665.000 euro per l'anno 2005 e di 6.835.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 6.5.350.2.217 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 3845 (2.1.239.5.09.17) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 350 - Servizio per il trasporto pubblico locale - spese d'investimento, con la denominazione <<Finanziamento di materiale rotabile - ricorso al mercato finanziario>> e con lo stanziamento complessivo di 15.500.000 euro, suddiviso in ragione di 2 milioni di euro per l'anno 2004, di 6.665.000 euro per l'anno 2005 e di 6.835.000 euro per l'anno 2006.
36. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella D allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati <<di nuova istituzione>> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione <<modifica di denominazione>>.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 19 da art. 4, comma 73, L. R. 1/2005
2Comma 18 abrogato da art. 14, comma 1, L. R. 23/2005
3Comma 5 bis aggiunto da art. 21, comma 1, L. R. 25/2005
4Integrata la disciplina del comma 29 da art. 1, comma 1, L. R. 13/2006
5Comma 6 bis aggiunto da art. 5, comma 29, L. R. 1/2007
6Vedi anche quanto disposto dall'art. 5, comma 3, lettera c), L. R. 22/2010
7Comma 29 interpretato da art. 5, comma 24, L. R. 22/2010
8Parole aggiunte al comma 5 da art. 27, comma 1, L. R. 6/2011
9Comma 5 ter aggiunto da art. 3, comma 33, L. R. 11/2011
10Parole aggiunte al comma 5 da art. 132, comma 1, L. R. 11/2014
11Comma 1 abrogato da art. 28, comma 1, lettera n), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 28, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.
12Comma 2 abrogato da art. 37, comma 1, lettera aa), L. R. 34/2017
13Comma 3 abrogato da art. 37, comma 1, lettera aa), L. R. 34/2017
14Comma 4 abrogato da art. 37, comma 1, lettera aa), L. R. 34/2017
15Comma 10 abrogato da art. 37, comma 1, lettera aa), L. R. 34/2017
16Comma 11 abrogato da art. 37, comma 1, lettera aa), L. R. 34/2017
17Comma 12 abrogato da art. 37, comma 1, lettera aa), L. R. 34/2017