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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1994, n. 367

Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili.

note: Entrata in vigore della legge: 10-12-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/2011)
Testo in vigore dal:  10-12-1994

Art. 9

Spese delegate su ordini di accreditamento
1. I dirigenti possono disporre l'accreditamento di somme a funzionari delegati della propria o di altra amministrazione per l'effettuazione di spese concernenti l'attuazione di programmi o lo svolgimento di attività comunque rientranti nelle competenze attribuite ai dirigenti medesimi.
2. L'accreditamento di somme a dipendenti di altra amministrazione è effettuato previa intesa con il dirigente preposto alla struttura centrale o periferica presso la quale presta servizio il funzionario delegato.
3. L'accreditamento è disposto quando l'amministrazione giudichi opportuna tale forma di pagamento, nei limiti di lire 2.500 milioni, salvo che le norme in vigore non consentano importi superiori.
4. Gli ordinativi ed i buoni estinti sono trattenuti dalla sezione di tesoreria e vengono allegati alla contabilità mensile che la sezione stessa è tenuta a presentare alla Corte dei conti a norma dell'articolo 604 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. In luogo degli ordinativi estinti è allegato al rendiconto amministrativo del funzionario delegato un elenco analitico degli ordinativi medesimi, rilasciato sotto la responsabilità del capo della sezione di tesoreria anche con strumenti informatici. L'elenco attesta espressamente, accanto agli estremi identificativi di ciascun titolo nell'ordine di prenotazione, l'avvenuto pagamento con quietanza dell'avente diritto. Per i rendiconti dei funzionari delegati operanti all'estero, l'elenco degli ordinativi estinti di cui al presente comma è rilasciato sotto la responsabilità del capo della rappresentanza diplomatica, dell'ufficio consolare o della delegazione speciale presso la quale il funzionario delegato opera.
5. I rendiconti amministrativi dei funzionari delegati aventi sede presso uffici periferici sono sottoposti al controllo delle competenti ragionerie e sono inviati per l'ulteriore corso alle corrispondenti sezioni o delegazioni regionali della Corte dei conti.
Nel caso di rendiconti relativi al pagamento di acconti contrattuali, la competenza è determinata con riferimento alla sede dell'organo cui spetta l'emissione del mandato di saldo.
6. L'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440, come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, è sostituito dal seguente:
"È in facoltà dell'amministrazione disporre, sullo stesso capitolo, più aperture di credito a favore di un funzionario delegato, quando la somma già utilizzata di ciascun accreditamento abbia superato la metà dell'importo accreditato".
7. Il limite di somma previsto dall'articolo 2 della legge 15 marzo 1956, n. 238, già elevato a lire due milioni dall'articolo 32, comma 9, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è ulteriormente elevato a lire ventimilioni.
8. Nel caso in cui i rendiconti e gli altri conti amministrativi delle gestioni di bilancio e di quelle fuori bilancio consentite dalla legge non vengano presentati nei termini prescritti, il magistrato addetto all'esame dei rendiconti o dei conti fissa un termine ultimativo al funzionario responsabile. Decorso tale termine senza che il rendiconto o il conto siano stati presentati, il magistrato addetto chiede al competente collegio della sezione del controllo sulle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti di ordinare la compilazione d'ufficio del rendiconto o del conto. Alle spese di compilazione, il collegio provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. L'ordinanza è inviata al competente procuratore della Corte dei conti ai fini dell'accertamento, nei confronti del funzionario interessato, ovvero del capo della competente Sezione di tesoreria provinciale, dell'eventuale responsabilità amministrativa connessa all'effettuazione a carico dell'erario delle spese di compilazione del rendiconto o del conto.
9. Il Ministro del tesoro, con decreto motivato, può determinare programmi di spesa o capitoli di bilancio in ordine ai quali il controllo delle competenti ragionerie sui rendiconti amministrativi dei funzionari delegati è esercitato a campione, secondo criteri determinati dal decreto stesso.
10. Rimane fermo, in ogni caso, il riscontro del regolare adempimento, da parte di tutti i funzionari delegati, dell'obbligo di presentare i rendiconti amministrativi nei termini e nelle forme previsti dall'ordinamento.
Note all'art. 9:
- Il testo dell'articolo 604 del regio decreto n. 827/24, citato, è stato sostituito dall'art. 18 del presente regolamento.
- Il testo dell'articolo 2 della legge 15 marzo 1956, n. 238 ("Versamento di ritenute erariali per importi esigui e proroga nella presentazione dei rendiconti amministrativi pure di importi esigui"), quale risulta dalla modifica introdotta dal presente articolo, è il seguente:
"Art. 2. - In deroga al primo comma dell'articolo 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, qualora nei trimestri, o in quegli altri periodi di un esercizio finanziario che fossero stabiliti da speciali regolamenti per la presentazione dei rendiconti, l'importo delle spese effettuate per ogni capitolo non superi le lire venti milioni, i conti delle somme erogate sono presentati al termine dell'esercizio stesso".
Per l'articolo 3, comma 8, della legge n. 20/94, citata, si vedano le note all'articolo 11.