LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 agosto 2003, n. 14

Assestamento del bilancio 2003 e del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/08/2003
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 4
 (Progettazioni, tutela dell'ambiente e del territorio e interventi nei settori della protezione civile, dell'edilizia, della viabilità e dei trasporti)
1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed integrazione alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento rifiuti solidi), e per le finalità di cui all'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è autorizzata l'ulteriore spesa di 4.824.001,50 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 4.1.22.2.92 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 2259 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
2.
Il comma 13 dell'articolo 4 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) è sostituito dal seguente:
<<13. Nelle more del trasferimento alla competente Autorità d'ambito delle opere acquedottistiche della Destra Tagliamento, il periodo di tre anni, previsto a totale copertura degli oneri di gestione dei Comuni interessati dall'articolo 9, comma 29, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, già prorogato con l'articolo 4, comma 5, della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18, con l'articolo 4, comma 9, della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 e con l'articolo 4, comma 13, della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23, a sei anni fino a tutto l'11 ottobre 2003, è ulteriormente prorogato di un anno a decorrere dal 12 ottobre 2003 e fino all'11 ottobre 2004. Nel periodo così prorogato la copertura totale degli oneri di gestione dovrà avvenire al netto dei ricavi provenienti dalle forniture d'acqua ai Comuni interessati mediante tariffa stabilita con deliberazione della Giunta regionale. Ai canoni di derivazione per l'ulteriore anno continuerà a provvedere direttamente l'amministrazione titolare delle opere.>>.

3. Per le finalità previste dal combinato disposto dell'articolo 4, comma 13, della legge regionale 23/2002, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, dell'articolo 4, comma 9, della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), dell'articolo 4, comma 5, della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18 (Assestamento del bilancio 2000 e del bilancio pluriennale 2000-2002 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), dell'articolo 9, comma 29, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998) è autorizzata la spesa complessiva di 258.228,45 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 4.2.22.2.99 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 2373 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
4. Ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 12, (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale. Integrazione all'articolo 23 della legge regionale 34/1981, in materia di vigilanza) come da ultimo modificato dall'articolo 7, comma 23, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, e per le finalità ivi indicate, è autorizzata l'ulteriore spesa di 140 euro, per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 4.5.23.1.2812 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 2980 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in relazione ai corrispettivi per il rinnovo delle autorizzazioni alla raccolta dei funghi affluiti, per pari importo al 31 dicembre 2002, sull'unità previsionale di base 3.4.2222 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 768 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e non ancora iscritti in spesa.
5. Nell'ambito delle funzioni relative alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere e manutenzioni idrauliche di qualsiasi natura previste dall'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), alla realizzazione degli interventi urgenti sui corsi d'acqua nella provincia di Pordenone, interessati dagli eventi alluvionali dei mesi di giugno e novembre 2002, individuati nella deliberazione della Giunta regionale 6 dicembre 2002, n. 4163, provvede la Direzione regionale della protezione civile.
6. Gli interventi di cui al comma 5 sono a carico delle autorizzazioni di spesa per complessivi 7.135.000 euro disposte dal comma 24, tabella D, sull'unità previsionale di base 4.9.26.2.116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento, per 6.825.000 euro, al capitolo 4148 e per 310.000 euro al capitolo 4150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in relazione agli storni di spesa, disposti dal comma 24, tabella D, dall'unità previsionale di base 4.4.22.2.597 del medesimo stato di previsione, con riferimento ai capitoli 2496 e 2497 del documento tecnico allegato ai bilanci sopracitati.
7. Al fine di garantire il transito viario della strada provinciale per il Passo Pramollo, soggetto a pericolo incombente di dissesto geostatico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare le opportune opere urgenti di protezione civile per la stabilizzazione del versante.
8. Per le finalità di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 4.9.26.2.116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
9. Per gli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), e limitatamente a quelli attuati da soggetti privati, non trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e successive modifiche, nonché le connesse disposizioni del regolamento di attuazione. La concessione ed erogazione dei finanziamenti avviene sulla scorta della documentazione amministrativa e tecnica prevista dal citato articolo 5 della legge regionale 1/2003 per ciascun intervento.
10. Ai sensi dell'articolo 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2003, n. 3282 (Disposizioni urgenti di protezione civile), per le finalità previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2002, n. 3258 (Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito nel mese di novembre 2002 i territori delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna), è autorizzata la spesa di 863.473,33 euro per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 4.9.26.2.117 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4155 (2.1.210.3.01.01) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica 26 - Servizio degli affari amministrativi e contabili - con la denominazione <<Finanziamento al fondo regionale della protezione civile per fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici verificatisi nel mese di novembre 2002 nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia - finanziato con contrazione di mutuo con la Cassa depositi e prestiti con onere di ammortamento a carico dello Stato>>, il cui stanziamento per l'anno 2003 è elevato di pari importo.
11. All'onere di 863.473,33 euro derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 10, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 4.9.26.2.117 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4168 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo; detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2002 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), con decreto dell'Assessore alle finanze n. 16/RAG del 19 febbraio 2003.
12. In relazione ai maggiori rientri accertati al 31 dicembre 2002 sull'unità previsionale di base 4.3.1568 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 1501 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sull'unità previsionale di base 5.1.24.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 è iscritto l'ulteriore stanziamento di 287.332,33 euro per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 3294 <<Fondo regionale per interventi nel settore dell'edilizia residenziale - quota riservata alle ATER>> del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
13. Sull'unità previsionale di base 5.1.24.2.163 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 è iscritto lo stanziamento di 3.605.973,97 euro per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 3298 <<Fondo regionale per interventi nel settore dell'edilizia residenziale - quota riservata alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e individuale>> del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in relazione ai maggiori rientri di pari importo accertati al 31 dicembre 2002 sulle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, in riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
U.P.B.CapitoloMaggiore rientro
4.3.5681531586.083,61
4.3.5691540495.027,26
4.3.5701541367.436,94
4.3.57115421.190.992,66
4.3.5721543966.433,50


14.
Dopo il comma 16 dell'articolo 4 della legge regionale 23/2001, è aggiunto il seguente:
<<16 bis. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a introitare ed erogare direttamente i fondi necessari per attuare programmi finanziati con il fondo unico ai sensi della convenzione di cui al comma 16.>>.

15. In relazione al disposto di cui al comma 24, tabella D, concernente le variazioni in diminuzione dello stanziamento dei capitoli 3264, 3275, 3286 e 3287, finalizzate alla riprogrammazione della spesa a carico del capitolo 3280 ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 21 (Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione), nell'unità previsionale di base 2.3.460 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento ai capitoli 437, 438 e 444 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, correlati ai capitoli di spesa sopra citati, è accertata la minore entrata di quanto ancora da riscuotere a fronte delle assegnazioni riprogrammate ai sensi del citato articolo 6, comma 1, della legge 21/2001; corrispondentemente nella medesima unità previsionale di base 2.3.460 dello stato di previsione dell'entrata è accertata la maggiore entrata di pari importo, con riferimento al capitolo 465 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
16. I maggiori rientri netti complessivi accertati al 31 dicembre 2002 pari a 669.171,70 euro, determinati quale saldo algebrico tra:
a) le maggiori entrate accertate sull'unità previsionale di base 4.3.579 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento ai capitoli 1450 e 1534 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, per 582.301,71 euro e rispettivamente per 89.467,25 euro;
b) le minori entrate accertate sulle unità previsionali di base 3.6.544 e 4.3.579 del precitato stato di previsione, con riferimento rispettivamente ai capitoli 1062 e 1533 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo, per 7,26 euro e rispettivamente per 2.590 euro;
confluiscono nell'unità previsionale di base 5.4.24.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9500 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi il cui stanziamento è conseguentemente elevato di 669.171,70 euro per l'anno 2003.
17. Per le opere infrastrutturali presentate al CIPE in attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive), delle quali l'Amministrazione regionale è anche soggetto aggiudicatore, è autorizzata l'assunzione degli oneri procedurali di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 (Attuazione della L. 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale). Gli stessi rimangono a carico dell'Amministrazione regionale, qualora non recuperabili nei modi di cui all'articolo 4, comma 40, della legge regionale 23/2002.
18. Per le finalità di cui al comma 17 è autorizzata la spesa di 533 euro a carico dell'unità previsionale di base 6.4.25.2.168 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4002 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è elevato di 533 euro per l'anno 2003 e nella cui denominazione è aggiunta in fine la locuzione <<, nonché per l'assunzione di oneri procedurali di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190>>.
19. Ai sensi dell'articolo 66, quinto comma, della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 (Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d'interesse regionale), e per le finalità ivi indicate, è autorizzata l'ulteriore spesa di complessivi 164.741,49 euro a carico dell'unità previsionale di base 6.4.25.1.201 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 3906 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in relazione agli indennizzi per la maggiore usura delle strade affluiti, per pari importo, al 31 dicembre 2002, sull'unità previsionale di base 3.5.535 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 955 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e non ancora iscritti in spesa.
20. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472 (Interventi nel settore dei trasporti), e previa applicazione del disposto di cui all'articolo 4, comma 22, della legge regionale 23/2001, e del relativo regolamento attuativo, è autorizzata la spesa di 1.691.293,06 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 6.5.25.2.217 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 3742 (2.1.235.3.09.18) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica 25 - Servizio del trasporto pubblico locale - con la denominazione <<Contributi per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni previa compensazione delle somme anticipate>>.
21. All'onere di 1.691.293,06 euro per l'anno 2003 derivante dall'autoriz-zazione di spesa di cui al comma 20 si provvede mediante storno degli importi di 895.506,17 euro e, rispettivamente, di 795.786,89 euro dalle unità previsionali di base 53.2.9.1.701 e 53.2.9.3.706 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento ai capitoli 1553 e 1571 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, i cui stanziamenti sono ridotti di pari importo, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Detti importi corrispondono, per 895.506,17 euro e, rispettivamente, per 776.332,39 euro, a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2002 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge regionale 7/1999, con decreto dell'Assessore alle finanze 19 febbraio 2003, n. 16/RAG.
22. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 472/1999, e a integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 26, della legge regionale 23/2001, come rettificata con l'articolo 1, comma 3, tabella A2, e con il comma 21 del presente articolo, è autorizzata la spesa complessiva di 1.691.293,06 euro per l'anno 2017 a carico delle unità previsionali di base e dei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio e del documento tecnico per l'anno medesimo, corrispondenti alle seguenti unità previsionali di base del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento ai seguenti capitoli del documento tecnico allegato al bilancio medesimo:
a) unità previsionale di base 53.2.9.1.701 - capitolo 1553 - 63.153,42 euro per l'anno 2017;
b) unità previsionale di base 53.2.9.3.706 - capitolo 1571 - 1.628.139,64 euro per l'anno 2017.
23. L'onere di complessivi 1.691.293,06 euro per l'anno 2017, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 22, grava per pari importo sulla rigidità del bilancio per l'anno medesimo, in relazione alla cessazione, a decorrere dall'anno 2017, delle seguenti autorizzazioni di spesa:
a) autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 4, comma 109, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), per lire 1.500.000.000, pari a 774.685,35 euro, per gli anni dal 2002 al 2016, a carico dell'unità previsionale di base 10.2.25.2.191 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3775 (limite di impegno n. 10) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nei limiti dell'importo di 658.379,26 euro;
b) autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 6, comma 83, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), per lire 2.000.000.000, pari a 1.032.913,80 euro, per gli anni dal 2002 al 2016, a carico dell'unità previsionale di base 16.2.42.2.273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 5096 (limite di impegno n. 19) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
24. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella D allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati <<di nuova istituzione>> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione <<modifica di denominazione>>.