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LEGGE 8 febbraio 2001, n. 21

Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione.

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Testo in vigore dal:  10-3-2001

Art. 6

(Riprogrammazione di fondi di edilizia residenziale pubblica)
1. I fondi di edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata, già attribuiti alle regioni, possono essere riprogrammati dalle stesse anche in difformità dagli obiettivi fissati dalle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.
2. All'articolo 17 della legge 30 aprile 1999, n. 136, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Le regioni possono confermare, comunque, la destinazione dei fondi per l'acquisto da parte dei comuni di immobili da destinare ai soggetti di cui al comma 1".
3. Le regioni, qualora non abbiano ancora adottato apposite norme, provvedono alla programmazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, ed autorizzano gli enti gestori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica all'utilizzo diretto delle risorse per le finalità previste dal medesimo articolo 25 della legge n. 513 del 1977.
4. Nei limiti dei vigenti stanziamenti di bilancio, le eventuali economie di contributo derivanti dall'applicazione dell'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono destinate al finanziamento di programmi di edilizia residenziale finalizzati ad incrementare l'offerta di alloggi da destinare permanentemente alla locazione. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e il Ministero dei lavori pubblici, ciascuno per i fondi di propria competenza, determinano le modalità di utilizzo di tali economie.
Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è il seguente:
"Art. 2 (Competenze del C.I.P.E.). - Il C.I.P.E., previo parere della commissione consultiva interregionale per la programmazione economica, indica gli indirizzi programmatici per l'edilizia residenziale e in particolare:
a) determina le linee d'intervento nel settore dell'edilizia residenziale, secondo gli obiettivi della programmazione economica nazionale, con particolare riguardo al soddisfacimento dei fabbisogni abitativi prioritari, alla riduzione dei costi di costruzione e di gestione e all'esigenza dell'industrializzazione del settore;
b) indica e quantifica le risorse finanziarie da destinare all'edilizia residenziale;
c) determina la quota minima degli incrementi delle riserve tecniche degli istituti di previdenza e delle imprese di assicurazione da destinare al finanziamento dell'edilizia convenzionata ed agevolata, anche attraverso la sottoscrizione di titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti nonché da altri istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario sul territorio della Repubblica;
d) determina i criteri generali per la ripartizione delle risorse finanziarie tra i vari settori d'intervento;
e) indica i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie tra le regioni, ivi comprese quelle da destinare all'edilizia rurale, e stabilisce la quota minima degli interventi che non può comunque, essere inferiore al 40 per cento del complesso di essi da destinare ai territori di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, che approva il testo unico delle norme sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno;
f) determina le quote, per un importo non superiore all'1 per cento dei finanziamenti di edilizia sovvenzionata ed al tre per cento dei finanziamenti di edilizia agevolata da destinare all'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti di contributi dello Stato e ad iniziative di ricerca, studi e sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale.
Il C.I.P.E. approva, su proposta del Comitato per l'edilizia residenziale, il piano decennale, i programmi quadriennali e le loro revisioni biennali. Inoltre, previo parere della commissione consultiva interregionale per la programmazione economica:
1) delibera, su proposta del Comitato per l'edilizia residenziale, la misura dei tassi e gli aggiornamenti di cui alla lettera o) dell'art. 3 della presente legge;
2) determina, su proposta del Comitato per l'edilizia residenziale i criteri generali per le assegnazioni e per la fissazione dei canoni delle abitazioni di edilizia residenziale pubblica.
Per il biennio 1978-1979 si provvede alla formulazione ed attuazione del programma secondo quanto previsto dal successivo art. 41.".
- Il testo dell'art. 17 della legge 30 aprile 1999, n. 136, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 17 (Modifiche alla disciplina dei programmi e degli interventi di edilizia residenziale pubblica). - 1. I fondi attribuiti ai comuni per l'acquisto di immobili da destinare ai soggetti nei cui confronti sia stato emesso provvedimento esecutivo di rilascio, devono essere impiegati dai comuni stessi per le destinazioni previste dalle leggi di finanziamento entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I fondi si considerano impiegati se nel termine di cui al comma 1 sia stato sottoscritto anche un contratto preliminare. Trascorso inutilmente tale termine, i fondi si intendono revocati di diritto ed attribuiti alle regioni competenti per territorio che li utilizzano per la concessione di contributi a cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, a imprese di costruzione e loro consorzi ed ad istituti autonomi per le case popolari per la realizzazione o il recupero di alloggi destinati alla locazione per uso abitativo primario.
Ai ai sensi dell'art. 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificato dall'art. 1 della presente legge, anche ad integrazione delle agevolazioni concesse ai sensi dello stesso art. 8 e dell'art. 9 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493. 2-bis. Le regioni possono confermare, comunque, la destinazione dei fondi per l'acquisto da parte dei comuni di immobili da destinare ai soggetti di cui al comma 1.".
- Il testo dell'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513 è il seguente:
"Art. 25. - I canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui al precedente art. 22, al netto delle spese generali e di amministrazione e delle spese di manutenzione di cui all'art. 19, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, nonché le somme ricavate dall'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono contabilizzati dagli istituti autonomi case popolari nella gestione speciale di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione, su proposta degli IACP, definisce entro i massimali determinati dal Ministro per i lavori pubblici su proposta del CER, l'ammontare delle quote di cui alle lettere b) e c) del citato art. 19, da aggiornare annualmente.
Le somme di cui al primo comma sono destinate:
a) al pagamento delle rate residue dei mutui gravanti sugli alloggi, al netto dei contributi statali;
b) all'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria e di risanamento del patrimonio di abitazioni degli IACP o dello Stato;
c) al finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 3 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per l'incremento del patrimonio di proprietà degli IACP destinato alla sola locazione;
d) al ripianamento dei disavanzi pregressi degli IACP e di quelli eventualmente conseguenti all'applicazione della presente legge;
e) alla realizzazione di servizi e di urbanizzazioni in quartieri o immobili di edilizia pubblici carenti di tali opere.
L'utilizzazione dei fondi da destinarsi alle finalità di cui alle lettere b), c), d), ed e) del precedente comma è autorizzata, su proposta della regione, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale.".
- Il testo dell'art. 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133 è il seguente:
"Art. 29 (Disposizioni per la rinegoziazione dei mutui agevolati). - 1. Gli enti concedenti contributi agevolati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, della legge 27 maggio 1975, n. 166, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, della legge 5 agosto 1978, n. 457, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonché le persone fisiche e giuridiche destinatarie di tali contributi, possono, in via disgiunta, chiedere all'istituto mutuante la rinegoziazione del mutuo nel caso in cui il tasso di interesse applicato ai contratti di finanziamento stipulati risulti superiore al tasso effettivo globale medio per le medesime operazioni, determinato ai sensi dell'art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, alla data della richiesta, al fine di ricondurre il tasso di interesse ad un valore non superiore al citato tasso effettivo globale medio alla predetta data.
In tale ipotesi la quota a carico dei beneficiari delle agevolazioni indicate per le alienazioni e per le assegnazioni in godimento di immobili ad uso abitativo è, rispettivamente, non superiore al 50 per cento ed al 20 per cento del nuovo tasso di interesse stabilito. Resta fermo in ogni caso quanto disposto dall'art. 7, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo anche in relazione ai mutui per edilizia residenziale pubblica di cui alle leggi di agevolazione emanare dalle stesse.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.".