LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 aprile 2001, n. 13

Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/04/2001
Materia:
210.06 - Economia montana
210.01 - Agricoltura
210.02 - Foreste

Art. 11
 (Manutenzioni stradali)
1. I Comuni possono riconoscere a termini del regio decreto legge 9 giugno 1925, n. 890, convertito dalla legge 562/1926, e del decreto legge luogotenenziale 1 settembre 1918, n. 1446, convertito dalla legge 473/1925, la titolarità dei consorzi e degli altri soggetti a gestione associata alla gestione della viabilità vicinale, nell'ambito consortile.
2. L'Amministrazione regionale e i Comuni possono affidare ai soggetti di cui al comma 1, la gestione della viabilità agricolo-forestale realizzata con vari interventi di iniziativa pubblica.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare i soggetti di cui al comma 1, con un contributo annuo non superiore a lire 5 milioni al chilometro per le spese di manutenzione della viabilità agricolo-forestale esistente, a servizio delle proprietà consorziate.
4. Per le finalità di cui al comma 3 si fa fronte con le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18.