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REGIO DECRETO-LEGGE 9 giugno 1925, n. 890

Disposizioni per la manutenzione delle strade pubbliche. (025U0890)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/06/1925
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n. 102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/06/1926)
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Testo in vigore dal:  18-6-1925

Art. 1



I Ministri per i lavori pubblici e per le finanze sono autorizzati a stipulare convenzioni con le singole Provincie al fine di assicurare la regolare manutenzione delle strade pubbliche comprese nei rispettivi territori, escluse quelle che per legge sono a carico esclusivo dei Comuni e le vicinali, e di stabilire il riparto della spesa relativa.

Detto riparto verrà fatto tenendo conto degli sgravi ottenuti dalle Provincie pel passaggio di strade provinciali alla prima classe, degli oneri loro derivanti pel concorso nel mantenimento delle strade già nazionali incluse nella detta classe e delle nuove strade assunte in applicazione dell'art. 4 del R. decreto 15 novembre 1923, n. 2506, delle condizioni dei bilanci provinciali, dei tributi già applicati o ancora applicabili, ed infine di ogni altro elemento che valga a stabilire l'effettivo carico delle Provincie per la conservazione del patrimonio stradale.

Tali convenzioni potranno regolare anche il riparto della spesa di manutenzione delle strade di prima classe relativa all'esercizio 1924-1925.