LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4

Disposizioni inerenti all'istituzione e alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e altre disposizioni in materia tributaria.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/03/2000
Materia:
170.02 - Tributi

SEZIONE III
 Modalità di esercizio delle attribuzioni
Art. 8
 (Esercizio delle attribuzioni)
1. Le attribuzioni in materia di liquidazione, di accertamento e di riscossione dell'IRAP, nonché del relativo contenzioso, previste dal decreto legislativo 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, sono svolte secondo le disposizioni di cui al titolo I del medesimo decreto legislativo e della presente legge, a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2000, salvo quanto disposto dall'articolo 18.
2. Le attribuzioni di cui al comma 1 sono esercitate dai competenti organi della Regione, secondo le disposizioni in materia di imposte sui redditi, anche mediante la stipula delle convenzioni con l'Amministrazione finanziaria dello Stato previste dall'articolo 9.
3. Per quanto riguarda l'accertamento dell'imposta trovano applicazione le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Per quanto concerne in particolare gli accessi, le ispezioni e le verifiche, i funzionari regionali e statali individuati nelle convenzioni di cui all'articolo 9 esercitano le attribuzioni secondo le disposizioni e le facoltà di cui all'articolo 33 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 9
 (Convenzioni con il Ministero delle finanze)
1. L'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 53, quarto comma, dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 446/1997, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata a stipulare con l'Amministrazione finanziaria dello Stato convenzioni per la definizione delle modalità di esercizio delle attività di cui alla presente legge, nonché per la regolazione dei relativi rapporti finanziari.
1 bis. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere, altresì, l'affidamento dei rimborsi dell'addizionale regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto legislativo 446/1997.
2. 
( ABROGATO )
(2)
3. 
( ABROGATO )
(3)
4. Le convenzioni di cui al comma 1 devono altresì disciplinare, per le attribuzioni di rispettiva competenza, le modalità applicative delle disposizioni regionali che contemplino la concessione di incentivi alle imprese nella forma del credito d'imposta.
5. Al fine di garantire la formazione professionale del personale preposto alle attività di cui alla presente legge, le convenzioni, in particolare, possono prevedere particolari forme di addestramento dei dipendenti regionali in relazione alle attività di accertamento esplicate dagli uffici dello Stato.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concludere accordi con le Amministrazioni dello Stato e delle altre Regioni e Province Autonome per lo scambio di informazioni, il coordinamento delle rispettive attività di accertamento e l'eventuale esercizio congiunto dell'attività medesima, con particolare riguardo ai soggetti passivi che esercitano la propria attività nel territorio di più regioni.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 20, L. R. 1/2003
2Comma 2 abrogato da art. 1, comma 20, L. R. 1/2003
3Comma 3 abrogato da art. 1, comma 20, L. R. 1/2003
Art. 10
 (Sistema informativo)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri per l'impianto e la gestione di un sistema informativo per la gestione dei tributi regionali e locali, dell'IRAP, dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 50 del decreto legislativo 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata altresì a sostenere gli oneri relativi all'istituzione ed al funzionamento del sistema di comunicazione per la gestione dell'autonomia tributaria regionale e locale di cui all'articolo 3, comma 153, della legge 662/1996 e dei relativi provvedimenti di attuazione, per quanto attiene a Regione, Comuni e Province.
Art. 11
 (Quote sostitutive dei tributi soppressi)
1. A decorrere dall'anno 2000 sono devolute ad ogni Comune e ad ogni Provincia del territorio regionale quote del gettito dell'IRAP, sostitutive del gettito per tasse di concessione comunale e per imposta comunale per l'esercizio di impresa, arti e professioni, pari a quanto spettante, a titolo di quota sostitutiva per l'anno precedente ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, convenzionalmente incrementato del tasso programmato di crescita del prodotto interno lordo nazionale riferito al medesimo periodo come indicato dal Documento di programmazione economico- finanziaria.
2. Le somme dovute a ciascun Comune sono devolute, per l'anno 2000, sulla base delle assegnazioni disposte per l'anno precedente, salvo conguaglio, da effettuarsi sulle devoluzioni disposte per l'anno successivo, sulla base delle liquidazioni definitive per l'anno 1999. Per la determinazione delle somme dovute alle Province si applicano le medesime modalità, salvo quanto disposto dal comma 3.
3. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, le somme spettanti a ciascuna Provincia sono devolute, per l'anno 2000, al netto della quota già spettante allo Stato di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Le quote sostitutive sono erogate in una o più soluzioni e comunque non oltre il mese di settembre.
Art. 12
 (Comitato tributario regionale)
1. È istituito il Comitato tributario regionale, di seguito denominato Comitato.
2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore alle finanze; dura in carica quattro anni ed è composto:
a) dall'Assessore alle finanze, che lo presiede;
b) da quattro docenti universitari o esperti nelle discipline economiche, finanziarie e tributarie;
c) da tre esperti designati tra i dottori commercialisti, i ragionieri commercialisti e gli avvocati.

3. I componenti di cui alla lettera b) del comma 2 sono nominati sulla base dei rispettivi curricula professionali con particolare riguardo alle pubblicazioni, agli studi effettuati ed alle esperienze acquisite in materia di fiscalità. I componenti di cui alla lettera c) del comma 2 sono nominati nell'ambito di elenchi di non più di cinque nominativi proposti dai rispettivi ordini professionali. I componenti di cui alle lettere b) e c) devono essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 45, comma 4, del DPR 27 marzo 1992, n. 287.
4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Il Direttore del Servizio competente assiste alle sedute, senza diritto di voto.
6. Ogni qualvolta sia ritenuto utile in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente può invitare alle sedute Direttori regionali, nonché soggetti esterni all'Amministrazione regionale, senza diritto di voto.
7. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale avente qualifica non inferiore a segretario nominato dal Direttore del Servizio competente.
8. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
a) esamina le problematiche relative alla fiscalità regionale e formula proposte sugli studi e sugli approfondimenti propedeutici all'adozione di misure di natura fiscale che l'Amministrazione regionale intende porre in essere;
b) esprime pareri e valutazioni in ordine alle condizioni economico - produttive della regione, con potere di proposta sui provvedimenti di natura fiscale che possano contribuire allo sviluppo dell'economia regionale;
c) esprime parere, qualora richiesto, sugli atti di programmazione regionale riguardanti le attività di gestione dell'IRAP e di altri tributi regionali.

9. Ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione regionale può affidare ai componenti del Comitato o ad altri esperti particolarmente qualificati, studi, indagini e consulenze in materia di fiscalità e finanza regionale in relazione alle specifiche competenze professionali.
10. In sede di prima attuazione della presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi della consulenza degli esperti di cui al comma 9 per l'avvio delle attività relative all'IRAP ed alla fiscalità regionale e locale, con particolare riguardo agli aspetti organizzativi e gestionali.
11. Il Comitato è convocato dal Presidente di regola ogni tre mesi, ovvero ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità. La convocazione è effettuata, almeno dieci giorni prima della seduta, con la comunicazione dell'ordine del giorno ai componenti del Comitato. Il termine di dieci giorni può essere abbreviato per motivate ragioni d'urgenza.
12. Ai componenti del Comitato, per ciascuna seduta del medesimo, spetta il trattamento economico previsto dalla legge regionale 63/1982 e successive modificazioni ed integrazioni.
Note:
1Parole sostituite al comma 9 da art. 7, comma 46, L. R. 22/2007
Art. 13
 (Formazione del personale)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri per la formazione del personale in materia di IRAP, anche mediante l'organizzazione di corsi mirati.