Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge costituisce attuazione dell'
articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell'
articolo 3, comma 159, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di seguito denominata IRAP.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione si ispira ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) miglioramento del rapporto con il contribuente;
b) economicità, efficienza ed efficacia nell'attività di gestione dell'imposta;
c) semplificazione nei rapporti tra contribuente e Amministrazione regionale;
d) armonizzazione delle procedure applicative dell'imposta;
e) trasparenza.
Art. 3
(Riscossione dell'imposta e versamento in acconto)
1. L'imposta dovuta è riscossa mediante versamento del soggetto passivo da eseguire con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi.
2. Nel periodo di imposta per il quale la dichiarazione deve essere presentata sono dovuti acconti dell'imposta ad esso relativa secondo le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Gli acconti sono versati con le modalità e nei termini per queste stabiliti.
3. L'imposta risultante dalle dichiarazioni annuali non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile, se i relativi importi spettanti alla Regione non superano lire 32.000; per lo stesso importo, non si fa luogo ad iscrizione nei ruoli, né a rimborso.
5. La riscossione coattiva dell'imposta avviene mediante ruolo sulla base delle disposizioni che regolano la riscossione coattiva delle imposte sui redditi.
6. Qualora l'importo di cui al comma 3 sia variato dal legislatore statale per le altre imposte sui redditi, tale importo viene adeguato dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 3/2020